LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 611-2021 proposto da:
D.P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’, 20, presso lo studio dell’avvocato MAURO VAGLIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 8300/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 29/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
RILEVATO
che:
1. D.P.T. ha proposto ricorso avverso pronuncia del Tribunale di Roma di rigetto di appello in riassunzione avverso sentenza del giudice di pace su opposizione a ordinanza-ingiunzione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 bis.
2. Roma Capitale è rimasta intimata.
3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in Camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
CONSIDERATO
che:
Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2719 c.c., e art. 111 c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che l’onere di deposito della documentazione prodotta in copia dall’amministrazione in primo grado e ritenuta valida per l’attestazione di conformità all’originale, spettasse in appello all’appellante ai sensi delle sezioni Unite n. 3033 del 2013.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “Il ricorso appare manifestamente infondato. Secondo il ricorrente, dopo il disconoscimento l’onere di produzione dell’originale spettava all’amministrazione. Il motivo è infondato, in quanto il giudice di primo grado ha ritenuto sufficiente anche a seguito del disconoscimento, la documentazione prodotta dall’amministrazione in quanto vi era l’attestazione di conformità. Pertanto, il ricorrente aveva l’onere di produrre la documentazione al fine di contestare la validità dell’attestazione di conformità e, dunque, doveva estrarre copia della suddetta documentazione che nonostante fosse stata disconosciuta era stata ritenuta conforme all’originale per la presenza dell’attestazione della pubblica amministrazione apposta sulla copia medesima”.
3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
3.1 La memoria del ricorrente non offre elementi che possano indurre ad una diversa decisione. L’attestazione di conformità della copia all’originale.
Peraltro il ricorrente non indica alcun elemento dal quale desumere che aveva contestato la validità dell’attestazione di conformità che è idonea ad escludere il disconoscimento.
In proposito deve richiamarsi il seguente principio: L’attestazione di conformità all’originale della copia di una scrittura privata può essere idonea ad escludere l’efficacia del disconoscimento della controparte solo se la predetta attestazione provenga da uno dei soggetti a ciò espressamente autorizzati dalla legge, fra i quali non rientra l’ufficio amministrativo del Comune (Sez. 2, Sent. n. 25305 del 2008).
Inoltre, deve anche precisarsi che quando la contestazione riguardi la validità dell’attestazione di conformità cosa che non risulta nel caso di specie e il Giudice escluda l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, comunque non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Sez. 5, Ord. n. 23426 del 2020).
4. La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese non essendosi costituita la parte intimata.
5. Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione:
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 14 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021