Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.41668 del 27/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

XXXXXX sul ricorso n. 3782/2016 R.G. proposto da:

M.W., rappresentato e difeso dall’Avv. Pierina MarieFrance Fazzari, come da mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Paolo De Marco, sito in Roma, Piazza Martiri di Belfiore, n. 2;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione distaccata di Verona, n. 1167/15/2015, depositata il 6 luglio 2015;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2021 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

RILEVATO

che:

1. La Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione distaccata di Verona, rigettava l’appello proposto da M.W., socio della DEK s.r.l., a ristretta base partecipativa, cancellata dal registro delle imprese in data *****, per trasferimento all’estero, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Verona (n. 23/07/2014), che aveva respinto il ricorso presentato dal contribuente avverso gli accertamento emessi nei suoi confronti, per gli anni 2006, 2007, 2008, a titolo di maggiori utili extracontabili accertati a carico della società. In particolare, la Commissione regionale evidenziava che la società non si era estinta, ma era stata cancellata dal registro delle imprese per trasferimento della sede all’estero, e segnatamente nella Repubblica di Panama. Dal verbale prodotto non risultava indicata alcuna sede estera nella Repubblica di Panama, sicché era legittimo il comportamento della Agenzia delle entrate che aveva notificato gli avvisi di accertamento presso il domicilio di M.W., sia in qualità di socio che di ex rappresentante legale della società nei periodi contestati, eseguendo la procedura di notifica nei confronti della società con affissione dell’avviso di deposito all’albo pretorio nel Comune di Verona.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente.

3. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

4. Con memoria in data 28 maggio 2020 il contribuente ha presentato istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avendo aderito al beneficio agevolato di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, provvedendo al versamento di tutta l’imposta accertata ed iscritta a ruolo.

5. Questa Corte, con ordinanza in data 23 settembre 2020, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo del processo, con obbligo di notifica, ex art. 372 c.p.c., a cura del ricorrente, all’Agenzia delle entrate, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, della documentazione contenuta nella memoria del 28 maggio 2020.

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo di impugnazione il contribuente deduce la “violazione e falsa applicazione degli artt. 2193 e 2495 c.c., nonché del principio di diritto sancito in Cass. Civ., Sez. Unite, n. 4602, del 22 febbraio 2010, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Era erronea l’affermazione del giudice d’appello per cui la società non era cessata, ma sia era semplicemente trasferita all’estero.

2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”. Il giudice d’appello si sarebbe pronunciato, tra l’altro, oltre i limiti della domanda perché tale decisione contiene una pronunzia che introduce l’argomento (asserita mancata estinzione stante trasferimento della società), mai invocato in giudizio dalla controricorrente.

3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente si duole “dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 “.

4. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., nonché del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. La cancellazione di una società di capitali è produttiva di un effetto costitutivo rappresentato dalla sua estinzione, sicché se ne deve trarre la conseguenza della pratica impossibilità di dare luogo ad un accertamento a carico di tale società.

5. Con il quinto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ovvero il difetto di motivazione degli avvisi di accertamento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

6. Con il sesto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 1, e dell’art. 2727 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Il successivo provvedimento a carico del ricorrente è stato riconosciuto legittimo dal giudice d’appello, pur in assenza dell’indispensabile premessa costituita dal preventivo accertamento definitivo nei confronti della società Dek s.r.l..

7. Con il settimo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., sul mancato esame della domanda di rideterminazione dei maggiori imponibili, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

8. Deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo il contribuente aderito alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito in L. n. 225 del 2016, ed avendo, conseguentemente, rinunciato al ricorso per cassazione.

8.1. Invero, il rinvio della precedente udienza, con ordinanza del 23 settembre 2020, è stato comunicato dalla Cancelleria sia al contribuente che all’Agenzia delle entrate in data 9 ottobre 2020.

8.2. Il contribuente, in data 8 maggio 2020 ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ed ha chiesto la dichiarazione di estinzione del processo, con spese compensate (in tal senso Cass., sez. 6-5, 3 ottobre 2018, n. 24083). Vi è stata anche l’accettazione della rinuncia da parte della Agenzia delle entrate.

9.In caso di definizione agevolata, D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, deve essere disposta la compensazione delle spese (Cass., 27 aprile 2018, n. 10198). Si è ritenuto, infatti, che, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, (convertito, con modificazioni, nella L. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la “ratio” della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicché, anche se l’Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese (Cass., 10198/2018 cit.).

10.Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” – fattispecie in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016 – (Cass., sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6.

Compensa le spese del giudizio tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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