Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41669 del 27/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2694/2021 rg proposto da:

H.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Del Casale Strozzi, 31 presso lo studio dell’avvocato Barberio Laura, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Veglio Maurizio, di Torino;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (*****), Questore Provincia Torino;

– intimato –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositato il 04/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2021 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

RILEVATO

che:

p. 1.1 H.M. (n. in ***** il *****) propone tre motivi per la cassazione del decreto indicato in epigrafe, con il quale il giudice di pace di Torino ha convalidato per sedici giorni il decreto del Questore di Trapani 3.7.20 che aveva disposto il suo trattenimento per il tempo strettamente necessario presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di *****, in attesa di eseguire l’espulsione amministrativa disposta in pari data dal Prefetto di Trapani.

Dopo aver sentito il ricorrente assistito dal difensore e con l’intervento dell’interprete (ud.4.7.2020), il giudice di pace disponeva la convalida richiesta dal Questore, osservando che:

sussistevano i presupposti dell’espulsione D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 13, comma 2, lett. b), come indicati nella motivazione del provvedimento prefettizio;

il prevenuto, sottoposto al suo arrivo in Italia a 14 giorni di ‘quarantenà precauzionale per Covid-19, non aveva per ciò solo subito alcun elemento di restrizione, quanto isolamento sanitario in albergo con vigilanza esterna di ordine pubblico e non ad personam;

non era al momento disponibile idoneo vettore, essendo inoltre necessario acquisire un valido documento per l’espatrio;

la convalida andava disposta a tempo, vertendosi pur sempre di restrizione della libertà personale, seppure per ragioni eccezionali (art. 13 Cost.).

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dalle parti intimate Ministero dell’Interno e Questore di Torino.

p. 1.2 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – motivazione perplessa, contraddittoria ed obiettivamente incomprensibile, per avere il Giudice di Pace:

convalidato il trattenimento per l’affermata sussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. b) (mancata richiesta di permesso di soggiorno), nonostante che il trattenimento facesse seguito ad un’espulsione invece disposta ex art. 13, comma 2, lett. a) (sottrazione ai controlli di frontiera);

da un lato negato il carattere restrittivo della libertà personale operato con la quarantena di 14 giorni e, dall’altro, invece affermato che si verteva proprio di eccezionale limitazione della libertà personale, tanto da convalidare non per il termine ordinario di 30 giorni D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14 ma solo per quello differenziale di 16.

p. 1.3 Il motivo è infondato.

Nella rivisitazione, in sede di legittimità, della residua rilevanza del vizio motivazionale in conseguenza della nota riforma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (da parte del D.L. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012), si è ormai affermato l’indirizzo interpretativo, originato da Cass. SSUU n. 8053/14, secondo cui tale rilevanza permane unicamente per quelle ipotesi di anomalia motivazionale che si risolvano nella violazione di legge costituzionalmente rilevante per l’assoluta mancanza di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, per motivazione apparente, per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, oltre che per motivazione perplessa ed oggettivamente incomprensibile (tra le ultime, e proprio in materia di protezione internazionale, Cass.n. 18311/21).

Si tratta, come è evidente, di ipotesi estreme riconducibili all’omessa motivazione ex art. 360, comma 1 n. 4 cit., nelle quali viene appunto a mancare – all’esito di una valutazione pratica e sostanziale l’adempimento da parte del giudice dell’obbligo motivazionale di matrice costituzionale (art. 111).

Orbene, nel caso di specie questi vizi – assoluti e radicali – non sono in alcun modo riscontrabili.

Va infatti considerato che la motivazione adottata dal Giudice di Pace nel decreto di convalida (come su riportata), ancorché non del tutto lineare, non impedisce di cogliere la ratio decisoria costituita dal convincimento di piena legittimità del trattenimento in regime di quarantena precauzionale Covid.

Ed è proprio sulla base di questo convincimento che si giustificava nell’ottica del giudicante – la decurtazione per quattordici giorni del periodo di trattenimento assentibile.

Questa impostazione logica – che, va precisato, viene qui considerata sotto il solo ed esclusivo profilo della denunciata carenza motivazionale, non anche sotto quello della sua bontà giuridica emerge con sufficiente chiarezza dal tenore della motivazione; anche là dove il Giudice di Pace ascrive alla straordinarietà emergenziale della misura sanitaria ed al fatto che essa implicasse comunque una restrizione delle normali facoltà personali, il fatto che di essa si dovesse in effetti tenere conto nel computo del termine di trattenimento pre-espulsivo.

Sicché, sempre seguendo il ragionamento del Giudice di Pace, ben potevano conciliarsi la legittimità in sé della quarantena sanitaria e del suo risultato pratico di isolamento (nelle forme prescritte dalla normazione emergenziale primaria e secondaria), con la sua incidenza temporale sulla durata del trattenimento.

Non di perplessità o di contraddittorietà motivazionale si è dunque trattato, quanto dell’esposizione (certo succinta ma non per questo incomprensibile) di un argomento volto a dimostrare la reputata conciliabilità – in contesto di crisi sanitaria – dei due istituti, seppure ispirati a finalità ed a modalità esecutive dichiaratamente del tutto differenti.

p. 1.4 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, 14, art. 13 Cost. e art. 5 CEDU; illegittimità del trattenimento di quarantena dal 18.6 al 3.7.20 e tardività dei provvedimenti di espulsione e di convalida del trattenimento.

Per avere il Giudice di Pace convalidato il trattenimento senza considerare che quest’ultimo era illegittimo perché eseguito dal 18 giugno al 3 luglio 2020 (dopo che il richiedente era stato salvato in mare da una nave della Marina e portato il 16.6.20 sul suolo italiano) per un titolo (quarantena precauzionale Covid-19, D.L. n. 19 del 2020, ex art. 1 ed D.L. n. 33 del 2020, art. 1 comma 7) illegittimo perché: – comportante una limitazione della libertà personale (nella specie il prevenuto era stato costretto a soggiornare per quattordici giorni in un hotel di Trapani sotto vigilanza armata interna ed esterna all’edificio) in forza di un mero provvedimento amministrativo e non individualizzato dell’Autorità sanitaria, emesso nei confronti di soggetti identificati tramite D.P.C.M. ed ordinanze ministeriali; – non sottoposto a controllo né a convalida giudiziaria nei termini di legge (48+48 ore).

p. 1.5 Il motivo è inammissibile per almeno due concomitanti ragioni.

Sotto un primo aspetto, esso si risolve in una censura di ordine strettamente ed esclusivamente normativo (violazione e falsa applicazione di legge) che dà per scontata una ricostruzione fattuale che è stata invece smentita dal giudice di pace. Se la doglianza muove dal fatto che, nel periodo di quarantena, il prevenuto sarebbe stato sottoposto, in difetto delle garanzie e delle tutele fondamentali, ad un vero e proprio regime di restrizione della libertà personale, il Giudice di Pace muove invece da una tutt’affatto diversa ricostruzione della vicenda. Questi, come già evidenziato, ha affrontato il problema anche dall’angolo visuale delle concrete modalità esecutive della quarantena, giungendo alla conclusione che dal quadro istruttorio non fossero emersi elementi di restrizione della libertà personale, quanto soltanto di isolamento sanitario; ciò perché la quarantena era stata eseguita in una struttura alberghiera senza vigilanza interna o ad personam, ma soltanto con vigilanza esterna in funzione di sicurezza generale e di ordine pubblico. Situazione, questa, che non poneva lo straniero irregolare – quanto ad esecuzione delle prescritte misure sanitarie di prevenzione e controllo pandemico – in una condizione differente da altri soggetti, cittadini rientranti dall’estero o stranieri, assoggettati alle stesse misure per le stesse ragioni. La doglianza risulta dunque, per questo verso, inammissibile perché poggia la dedotta violazione normativa su una situazione fattuale frontalmente diversa da quella risultante dagli atti di causa, così come accertata dal giudice di merito.

Sotto un secondo aspetto, la censura si palesa inammissibile anche nella parte in cui, nel tentativo di sovvertire la valutazione fattuale, come detto, così recepita dal giudice di pace, propone essa stessa una differente rivisitazione probatoria, secondo cui – al contrario – il soggetto, durante la quarantena sanitaria, sarebbe stato invece sottoposto ad un rigido e personalizzato regime di controllo anche internamente alla struttura alberghiera e certamente concretante una situazione di vera e propria restrizione non autorizzata della libertà personale. Sennonché è fin troppo evidente che, così facendo, si sottoponga a questa Corte di legittimità un vaglio prettamente delibativo della fattispecie materiale che certamente non le compete; tanto più a fronte di un motivo di ricorso che, come premesso, involge esclusivamente l’asserita violazione delle norme sul trattenimento e che risulta privo di ogni richiamo ad un eventuale omesso esame di fatti decisivi.

p. 1.6 Con il terzo motivo si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 10 e 13.

Per avere il Giudice di Pace disposto il trattenimento nonostante la nullità del provvedimento di espulsione (decreto Prefetto di Trapani 3.7.20, all. sub n. 2 al ricorso) sul quale il trattenimento stesso si basava, in quanto emesso sull’erroneo presupposto fattuale che il prevenuto fosse entrato in Italia violando i controlli di frontiera (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. a)), mentre egli era stato invece sottoposto a controllo di ingresso e temporaneamente ammesso nel territorio dello Stato (come risultava dal foglio notizie redatto dai Carabinieri di Pantelleria il 18.6.20) per necessità di pubblico soccorso (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10, comma 2, lett. b), non venendo immediatamente respinto (dopo le operazioni di identificazione e fotosegnalamento) proprio perché trattenuto per il suddetto, illegittimo, titolo di quarantena sanitaria.

Queste circostanze erano state riferite dal prevenuto nel corso dell’udienza; da qui la completa erroneità della motivazione del Giudice di Pace.

p. 1.7 Anche questo motivo deve ritenersi inammissibile per analoghe ragioni, sebbene in questo caso orientate non alle modalità della quarantena Covid, bensì a quelle dell’ingresso dello straniero nello Stato.

Sul punto il Giudice di Pace non ha mancato di pronunciarsi, affermando che le risultanze istruttorie deponevano per la effettiva sussistenza, nel caso di specie, di tutti i presupposti espulsivi già indicati nel decreto prefettizio.

A fronte di questa pronuncia, il ricorrente si limita a contrapporre una diversa ed alternativa ricostruzione dell’ingresso in Italia (soccorso in mare, trasferimento a Pantelleria, sottoposizione ai controlli di frontiera da parte dei Carabinieri), ma una doglianza così formulata non tiene conto del fatto che, anche in questo caso, la denuncia ha unicamente riguardo alla violazione o falsa applicazione di legge sull’apodittico presupposto di una vicenda fattuale diversa da quella esposta dal Giudice di Pace ovvero – a tutto concedere -alla prospettazione di una rivisitazione di tale vicenda, come tale non esperibile nel giudizio di legittimità. E nemmeno in questo caso viene dedotto – pur nei rigorosi limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, novellato – l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla si provvede sulle spese stante la mancata partecipazione al giudizio dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, riunitasi con modalità da remoto, il 9 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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