LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15928/2020 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
K.D.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5159/2019della Corte d’appello di Milano depositata il 24/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/21 da Dotty. IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 5159/2019, depositata in data 24/12/2019, ha respinto il gravame di *****, cittadino del *****, avverso la decisione di primo grado, che aveva, a seguito di diniego da parte della competente Commissione territoriale, respinto la richiesta dello straniero di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.
In particolare, i giudici d’appello, sentito nuovamente il richiedente di persona, hanno rilevato che la vicenda narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine, dove era stato ingiustamente imprigionato ad opera di fondamentalisti islamici, per fatti riferibili ad uno zio) non integrava, anche perché i fatti erano risalenti nel tempo, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, neppure D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c), non sussistendo attualmente in ***** una situazione di violenza indiscriminata sulla base dei report consultati (sito *****); tuttavia, ricorrevano le condizioni per la concessione del permesso per ragioni umanitarie, essendo ravvisabile una particolare vulnerabilità dello straniero (considerato il fatto che lo stesso aveva affrontato un faticoso percorso migratorio e si era pienamente integrato in Italia, reperendo un’occupazione lavorativa che, pur non stabile, gli garantiva uno stipendio, ed una sistemazione abitativa “al di fuori del circuito assistenziale”).
Avverso la suddetta pronuncia, il Ministero dell’Interno propone ricorso per cassazione, notificato il 24/6/2020, affidato ad unico motivo, nei confronti di ***** (che non svolge difese).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta la nullità del giudizio, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ex art. 360 c.p.c., n. 4, stante l’omessa motivazione in ordine alla situazione di vulnerabilità del richiedente in conseguenza del rimpatrio ai fini della protezione per ragioni umanitarie, essendosi unicamente dato rilievo all’integrazione in Italia, sulla base della “volontà di inclusione” e dell'”atteggiamento propositivo assolutamente apprezzabile” del richiedente.
2. La censura è infondata.
Il ricorrente Ministero lamenta, in particolare, una mancata effettiva valutazione comparativa tra l’integrazione in Italia ed una situazione di concreta compromissione dei diritti umani fondamentali nel Paese d’origine; si deduce che, seppure “in taluni casi” la privazione della raggiunta integrazione sociale nel Paese di accoglienza può comportare, in caso di rimpatrio nel Paese d’origine, la lesione dell’intangibilità alla vita privata e familiare, costituzionalmente e convenzionalmente protetta, ciò non accade sempre e comunque “come mera conseguenza del rimpatrio”, occorrendo che nel Paese d’origine sia altresì accertata la possibile violazione specifica di diritti costituzionali garantiti. Il che non ricorre nella specie, provenendo il richiedente dal *****.
Orbene, le Sezioni Unite (Cass. SU 24413/2021) si sono nuovamente pronunciate sul tema della protezione umanitaria, alla stregua del testo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, anteriore alle modifiche recate dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, e del contenuto della valutazione comparativa affidata al giudice tra la situazione che, in caso di rimpatrio, il richiedente lascerebbe in Italia e quella che il medesimo troverebbe nel Paese di origine, già condiviso dalle Sezioni Unite, con la precedente sentenza n. 29459/2019, affermando il seguente principio di diritto: “In base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d’origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T. U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”. In motivazione, le Sezioni Unite hanno, in particolare, chiarito che: a) deve confermarsi il principio, già enunciato in SS.UU. n. 29459/2019, secondo cui, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, dandosi rilievo centrale, per valutare il profilo della vulnerabilità, al rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo quali delineati nelle Carte sovranazionali e nella Costituzione italiana (art. 8 CEDU e artt. 2 e 3 Cost.); b) tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano (secondo quanto già affermato dalle Sezioni semplici nelle pronunce nn. 1104/2020 e 20894/2020); c) l’integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione, da valutare, quando sussista, in comparazione con la situazione oggettiva e soggettiva che il richiedente ritroverebbe tornando nel suo Paese di origine, anche con riguardo alla situazione soggettiva, sotto il profilo della permanente sussistenza di una rete di relazioni affettive e sociali; d) “il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore e, in situazioni di particolare gravità – quali la seria esposizione alla lesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute, conseguente, ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità – può anche non assumere alcuna rilevanza”; e) “per contro, in presenza di un livello elevato d’integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento – saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore”.
Nel presente giudizio, la Corte d’appello ha ritenuto ricorrere una condizione personale del richiedente di vulnerabilità soggettiva ed oggettiva, meritevole di protezione per ragioni umanitarie, rilevando, essenzialmente, che a fronte delle “difficili condizioni socio-politiche” del Paese d’origine, connotate, non da violenza indiscriminata, rilevante ai fini della protezione sussidiaria, ma da grave instabilità politica e generale impoverimento, e della documentazione allegata in ordine al positivo processo di integrazione avviato in Italia (avendo il richiedente reperito un lavoro ed un’abitazione), il rientro nel Paese d’origine avrebbe comportato “un turbamento emotivo da perdita di favorevoli opportunità” tutelabile con la concessione del permesso per ragioni umanitarie.
Ora, la statuizione risulta conforme ai principi di diritto sopra richiamati, in quanto, a fronte di un buon livello di effettiva integrazione in Italia, testimoniato dalla sistemazione abitativa e dal costante e positivo svolgimento di corsi di formazione e di attività lavorativa, vi è stata una corretta valutazione comparativa proprio tra la odierna situazione del ricorrente e la possibile compressione del nucleo dei suoi diritti fondamentali, in caso di rimpatrio in patria, secondo una valutazione comparativa “attenuata” dell’elemento oggettivo costituito dalla presumibili condizioni di vita, sotto tutti i profili, economico, lavorativo, sociale e relazionale, che attendono il richiedente asilo di ritorno nel Paese di origine, rispetto al secundum comparationis rappresentato dal livello di effettiva integrazione nel nostro Paese. In tale specifica situazione personale del richiedente, quale allegata nel giudizio di merito, deve essere valutato non solo il rischio di danni futuri, legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante potrà trovare nel Paese di origine, ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, lavorative e più in generale economiche e del radicamento nel tessuto sociale italiano raggiunto, incidente sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, di cui all’art. 8 della Convenzione Edu, e sul diritto alla dignità della persona ed allo svolgimento della propria personalità nelle formazioni sociali, quali riconosciuti negli artt. 3 e 2 Cost..
3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, coma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021