LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 2690/2021 rg proposto da:
H.K., elettivamente domiciliato in Roma, Via Del Casale Strozzi, 31 presso lo studio dell’avvocato Barberio Laura, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Veglio Maurizio di Torino;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, (*****), Questore Provincia Torino;
– intimato –
nonché da:
H.K., elettivamente domiciliato in Roma, Via Del Casale Strozzi, 31 presso lo studio dell’avvocato Barberio Laura, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Veglio Maurizio di Torino;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, (*****), Questore Provincia Torino, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende ex lege;
-controricorrente –
rispettivamente avverso i decreti 4/7/2020 e 17/7/2020 del GIUDICE DI PACE di TORINO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2021 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.
RILEVATO
che:
p. 1.1 Con un primo ricorso (formalmente incidentale perché notificato successivamente, ma logicamente prioritario), H.K. (n. in ***** il *****) propone tre motivi per la cassazione del decreto indicato in epigrafe, con il quale il giudice di pace di Torino ha convalidato per sedici giorni il decreto del Questore di Trapani 3.7.20 che aveva disposto il suo trattenimento per il tempo strettamente necessario presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di *****, in attesa di eseguire l’espulsione amministrativa disposta in pari data dal Prefetto di Trapani.
Dopo aver sentito il ricorrente assistito dal difensore e con l’intervento dell’interprete (ud. 4.7.2020), il giudice di pace disponeva la convalida richiesta dal Questore, osservando che:
sussistevano i presupposti dell’espulsione D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 13, comma 2, lett. b), come indicati nella motivazione del provvedimento prefettizio;
il prevenuto, sottoposto al suo arrivo in Italia a 14 giorni di quarantena precauzionale per Covid-19, non aveva per ciò solo subito alcun elemento di restrizione della libertà, quanto soltanto di isolamento sanitario in albergo con vigilanza esterna di ordine pubblico e non ad personam;
non era al momento disponibile idoneo vettore, essendo inoltre necessario acquisire un valido documento per l’espatrio;
– la convalida andava disposta a tempo, vertendosi pur sempre di limitazione personale, seppure per ragioni eccezionali (art. 13 Cost.).
p. 1.2 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – motivazione perplessa, contraddittoria ed obiettivamente incomprensibile, per avere il Giudice di Pace, da un lato, negato il carattere restrittivo della libertà personale operato con la quarantena di quattordici giorni e, dall’altro, invece affermato che si verteva proprio di eccezionale limitazione della libertà personale, tanto da convalidare non per il termine ordinario di trenta giorni D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 14, ma solo per quello differenziale di sedici.
p. 1.3 Il motivo è infondato.
Nella rivisitazione, in sede di legittimità, della residua rilevanza del vizio motivazionale in conseguenza della nota riforma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (da parte del D.L. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012), si è ormai affermato l’indirizzo interpretativo, originato da Cass. SSUU n. 8053/14, secondo cui tale rilevanza permane unicamente per quelle ipotesi di anomalia motivazionale che si risolvano nella violazione di legge costituzionalmente rilevante per l’assoluta mancanza di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, per motivazione apparente, per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, oltre che per motivazione perplessa ed oggettivamente incomprensibile (tra le ultime, e proprio in materia di protezione internazionale, Cass. n. 18311/21).
Si tratta, come è evidente, di ipotesi estreme riconducibili all’omessa motivazione ex art. 360, comma 1 n. 4 cit., nelle quali viene appunto a mancare – all’esito di una valutazione pratica e sostanziale l’adempimento da parte del giudice dell’obbligo motivazionale di matrice costituzionale (art. 111).
Orbene, nel caso di specie questi vizi – assoluti e radicali – non sono in alcun modo riscontrabili.
Va infatti considerato che la motivazione adottata dal Giudice di Pace nel decreto di convalida (come su riportata), ancorché non del tutto lineare, non impedisce di cogliere la ratio decisoria, costituita dal convincimento di piena legittimità del trattenimento in regime di quarantena precauzionale Covid.
Ed è proprio sulla base di questo convincimento che si giustificava nell’ottica del giudicante – la decurtazione per quattordici giorni del periodo di trattenimento assentibile.
Questa impostazione logica – che, va precisato, viene qui considerata sotto il solo ed esclusivo profilo della denunciata carenza motivazionale, non anche sotto quello della sua bontà giuridica – emerge con sufficiente chiarezza dal tenore della motivazione; anche là dove il Giudice di Pace ascrive alla straordinarietà emergenziale della misura sanitaria ed al fatto che essa implicasse comunque una restrizione delle normali facoltà personali, il fatto che di essa si dovesse in effetti tenere conto nel computo del termine di trattenimento pre-espulsivo.
Sicché, sempre seguendo il ragionamento del Giudice di Pace, ben potevano conciliarsi la legittimità in sé della quarantena sanitaria e del suo risultato pratico di isolamento (nelle forme prescritte dalla normazione emergenziale primaria e secondaria), con la sua incidenza temporale sulla durata del trattenimento.
Non di perplessità o di contraddittorietà motivazionale si è dunque trattato, quanto dell’esposizione (certo succinta ma non per questo incomprensibile) di un argomento volto a dimostrare la reputata conciliabilità – in contesto di crisi sanitaria – dei due istituti, seppure ispirati a finalità ed a modalità esecutive dichiaratamente del tutto differenti.
p. 1.4 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, 14, art. 13 Cost. e art. 5 CEDU; illegittimità del trattenimento di quarantena dal 18.6 al 3.7.20 e tardività dei provvedimenti di espulsione e di convalida del trattenimento.
Per avere il Giudice di Pace convalidato il trattenimento senza considerare che quest’ultimo era illegittimo perché eseguito dal 18 giugno al 3 luglio 2020 (dopo che il richiedente era stato salvato in mare da una nave della Marina e portato il 16.6.20 sul suolo italiano) per un titolo (quarantena precauzionale Covid-19, D.L. n. 19 del 2020, ex art. 1, D.L. n. 33 del 2020, art. 1, comma 7) illegittimo perché: – comportante una limitazione della libertà personale (nella specie il prevenuto era stato costretto a soggiornare per quattordici giorni in un hotel di Trapani sotto vigilanza armata interna ed esterna all’edificio) in forza di un mero provvedimento amministrativo e non individualizzato dell’Autorità sanitaria, emesso nei confronti di soggetti identificati tramite D.P.C.M. ed ordinanze ministeriali; – non sottoposto a controllo né a convalida giudiziaria nei termini di legge (48+48 ore).
p. 1.5 Il motivo è inammissibile per almeno due concomitanti ragioni.
Sotto un primo aspetto, esso si risolve in una censura di ordine strettamente ed esclusivamente normativo (violazione e falsa applicazione di legge) che dà per scontata una ricostruzione fattuale che è stata invece smentita dal giudice di pace. Se la doglianza muove dal fatto che, nel periodo di quarantena, il prevenuto sarebbe stato sottoposto, in difetto delle garanzie e delle tutele fondamentali, ad un vero e proprio regime di restrizione della libertà personale, il Giudice di Pace muove invece da una tutt’affatto diversa ricostruzione della vicenda. Questi, come già evidenziato, ha affrontato il problema anche dall’angolo visuale delle concrete modalità esecutive della quarantena, giungendo alla conclusione che dal quadro istruttorio non fossero emersi elementi di restrizione della libertà personale, quanto soltanto di isolamento sanitario; ciò perché la quarantena era stata eseguita in una struttura alberghiera senza vigilanza interna o ad personam, ma soltanto con vigilanza esterna in funzione di sicurezza generale e di ordine pubblico. Situazione, questa, che non poneva lo straniero irregolare – quanto ad esecuzione delle prescritte misure sanitarie di prevenzione e controllo pandemico – in una condizione differente da altri soggetti, cittadini rientranti dall’estero o stranieri regolari, assoggettati alle stesse misure per le stesse ragioni. La doglianza risulta dunque, per questo verso, inammissibile perché poggia la dedotta violazione normativa su una situazione fattuale frontalmente diversa da quella risultante dagli atti di causa, così come accertata dal giudice di merito.
Sotto un secondo aspetto, la censura si palesa inammissibile anche nella parte in cui, nel tentativo di sovvertire la valutazione fattuale, come detto, così recepita dal giudice di pace, propone essa stessa una differente rivisitazione probatoria, secondo cui – al contrario – il soggetto, durante la quarantena sanitaria, sarebbe stato invece sottoposto ad un rigido e personalizzato regime di controllo anche internamente alla struttura alberghiera e certamente concretante una situazione di vera e propria restrizione non autorizzata della libertà personale. Sennonché è fin troppo evidente che, così facendo, si sottoponga a questa Corte di legittimità un vaglio prettamente delibativo della fattispecie materiale che certamente non le compete; tanto più a fronte di un motivo di ricorso che, come premesso, involge esclusivamente l’asserita violazione delle norme sul trattenimento e che risulta privo di ogni richiamo ad un eventuale omesso esame di fatti decisivi.
p. 1.6 Con il terzo motivo si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 10 e 13.
Per avere il Giudice di Pace disposto il trattenimento nonostante la nullità del provvedimento di espulsione (decreto Prefetto di Trapani 3.7.20, all. sub n. 2 al ricorso) sul quale il trattenimento stesso si basava, in quanto emesso sull’erroneo presupposto fattuale che il prevenuto fosse entrato in Italia violando i controlli di frontiera (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. a)), mentre egli era stato invece sottoposto a controllo di ingresso e temporaneamente ammesso nel territorio dello Stato (come risultava dal foglio notizie redatto dai Carabinieri di Pantelleria il 18.6.20) per necessità di pubblico soccorso (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10, comma 2, lett. b)), non venendo immediatamente respinto (dopo le operazioni di identificazione e fotosegnalamento) proprio perché trattenuto per il suddetto, illegittimo, titolo di quarantena sanitaria.
Queste circostanze erano state riferite dal prevenuto nel corso dell’udienza, da qui la completa erroneità della motivazione del Giudice di Pace.
p. 1.7 Anche questo motivo deve ritenersi inammissibile per analoghe ragioni, sebbene in questo caso orientate non alle modalità della quarantena Covid, bensì a quelle dell’ingresso dello straniero nello Stato.
Sul punto il Giudice di Pace non ha mancato di pronunciarsi, affermando che le risultanze istruttorie deponevano per la effettiva sussistenza, nel caso di specie, di tutti i presupposti espulsivi già indicati nel decreto prefettizio.
A fronte di questa pronuncia, il ricorrente si limita a contrapporre una diversa ed alternativa ricostruzione dell’ingresso in Italia (soccorso in mare, trasferimento a Pantelleria, sottoposizione ai controlli di frontiera da parte dei Carabinieri), ma una doglianza così formulata non tiene conto del fatto che, anche in questo caso, la denuncia ha unicamente riguardo alla violazione o falsa applicazione di legge sull’apodittico presupposto di una vicenda fattuale diversa da quella esposta dal Giudice di Pace ovvero – a tutto concedere -alla prospettazione di una rivisitazione di tale vicenda, come tale non esperibile nel giudizio di legittimità. E nemmeno in questo caso viene dedotto – pur nei rigorosi limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5, novellato – l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
p. 2.1 Con un secondo ricorso (iscritto al medesimo n. RG) il medesimo H.K. propone tre motivi per la cassazione altresì dell’ulteriore decreto indicato in epigrafe, con il quale il giudice di pace di Torino ha prorogato per trenta giorni il suo trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri, in attesa di eseguire l’espulsione amministrativa disposta il 3.7.20 dal Prefetto di Trapani, con provvedimento di trattenimento in pari data del Questore di Trapani.
Dopo aver sentito il ricorrente assistito dal difensore e con l’intervento dell’interprete (ud. 17.7.2020), il giudice di pace disponeva la proroga ritenendo la fondatezza delle motivazioni addotte dalla Questura di Torino in ordine alla richiesta di identificazione del 6.7.20 inoltrata alla Rappresentanza Diplomatica di ***** in *****.
Avverso questo secondo ricorso il Ministero dell’Interno e la Questura di Torino hanno depositato controricorso, osservando che:
il 14.9.20, dopo il rigetto della domanda di protezione internazionale ed ottenimento dei documenti consolari, il ricorrente è stato rimpatriato in ***** con volo ministeriale;
i primi quattro motivi sarebbero inammissibili per estraneità alla materia del contendere, posto che la proroga era cessata fin dal 16.8.20 e che la legittimità del provvedimento di espulsione posto a base del trattenimento in Italia era già stata positivamente vagliata dal Giudice di Pace di Trapani con ordinanza 9.10.20 in proc. n. 814/20 rg;
il quinto motivo sarebbe infondato stante l’adeguatezza motivazionale del decreto impugnato in rapporto alla natura della proroga.
p. 2.2 Con il primo ed il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e n. 4) – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, 14, art. 13 Cost. e art. 5 CEDU, nonché omessa pronuncia sulla relativa eccezione (art. 112 c.p.c.).
Per avere il Giudice di Pace disposto la proroga del trattenimento senza considerare che quest’ultimo era illegittimo perché eseguito dal 18 giugno al 3 luglio 2020 (dopo che il richiedente era stato salvato in mare da una nave della Marina e portato il 16.6.20 sul suolo italiano) per un titolo (quarantenà precauzionale Covid-19 D.L. n. 19 del 2020, ex art. 1 ed D.L. n. 33 del 2020, art. 1, comma 7) illegittimo perché: – comportante una limitazione della libertà personale (nella specie il prevenuto era stato costretto a soggiornare per quattordici giorni in un hotel di Trapani sotto vigilanza armata interna ed esterna all’edificio) in assenza di previsione di legge, bensì in forza di un mero provvedimento amministrativo non individualizzato dell’Autorità sanitaria ed emesso nei confronti di soggetti identificati tramite D.P.C.M. ed ordinanze ministeriali; – non sottoposto a controllo né a ricorribilità in sede giudiziale.
In ogni caso, il Giudice di Pace nulla aveva pronunciato sulla relativa eccezione, dedotta nella memoria difensiva richiamata a verbale di udienza.
p. 2.3 Con il terzo e quarto motivo si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e n. 4) – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 10, 13, 14, p. 4 Dir.2008/115/CE, art. 111 Cost., nonché omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c..
Per avere il Giudice di Pace disposto il trattenimento nonostante la nullità del provvedimento di espulsione (decreto Prefetto di Trapani 3.7.20, all.sub n. 2 al ricorso) sul quale il trattenimento stesso si basava, in quanto emesso sull’erroneo presupposto fattuale che il prevenuto fosse entrato in Italia violando i controlli di frontiera (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. a)), mentre egli era stato invece sottoposto a controllo di ingresso e temporaneamente ammesso nel territorio dello Stato (come risultava dal foglio notizie redatto dai Carabinieri di Pantelleria il 18.6.20) per necessità di pubblico soccorso (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10, comma 2, lett. b)), non venendo immediatamente respinto (dopo le operazioni di identificazione e fotosegnalamento) proprio perché trattenuto per il suddetto, illegittimo, titolo di quarantena sanitaria.
In ogni caso, il Giudice di Pace nulla aveva pronunciato sulla relativa eccezione, dedotta nella memoria difensiva richiamata a verbale di udienza.
p. 2.4 Con il quinto motivo di ricorso si lamenta la nullità del decreto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – per motivazione apparente, avendo il Giudice di Pace disposto la proroga con una motivazione di stile e di mero rinvio alle motivazioni addotte dalla richiedente Questura di Torino circa la pendenza della procedura di identificazione; ma senza farsi carico di argomentare sui presupposti D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 13 e 14 e sulle eccezioni difensive.
p. 2.5 Sono fondati, con assorbimento di ogni restante censura, il terzo ed il quarto motivo di questo secondo ricorso, suscettibili di trattazione unitaria nei termini che seguono.
Va intanto premesso, anche per disattendere quanto opposto dall’Amministrazione controricorrente, che l’avvenuto consolidamento del titolo espulsivo e di precedenti provvedimenti validanti il trattenimento non esclude di per sé la verifica ex novo dei presupposti di legittimità di un provvedimento successivo; sia perché incidente sulla libertà personale (art. 111 Cost.), sia perché si verte di verifica in materia cautelare inidonea alla formazione del giudicato, sia ancora in ragione dell’immediata esecutività nell’ordinamento dell’art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE (Cass.n. 2457/21, n. 24721/21 ed altre).
Ciò posto, va in effetti riscontrato il vizio di omessa pronuncia qui dedotto.
Nel corso dell’udienza avanti al Giudice di Pace, il ricorrente aveva espressamente richiamato i motivi di opposizione alla proroga del trattenimento dedotti nella memoria difensiva contestualmente depositata.
In questa memoria (allegata al ricorso per cassazione ed in questo anche trascritta nella parte di rilevanza) si era, tra il resto, eccepita l’illegittimità del decreto di espulsione, perché emesso su presupposti fattuali non rispondenti alla realtà ed estranei all’ipotesi normativa in esso richiamata.
Più in particolare, si lamentava il fatto che nel decreto espulsivo si richiamasse l’ingresso nel territorio dello Stato con elusione dei controlli di frontiera (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. a)), e ciò sull’erroneo presupposto che vi fosse stato sbarco clandestino a Pantelleria.
Diversamente da questo assunto, il prevenuto non era entrato nello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera (ai quali si era invece sottoposto), atteso che egli era giunto nel territorio nazionale (mem.cit.): “Il 18 giugno 2020 quando lo stesso, insieme ad alcuni connazionali, veniva tratto in salvo nel corso di un’operazione di soccorso navale, a seguito della quale gli stessi venivano fatti sbarcare sull’isola di Pantelleria. Lo stesso ricorrente, in sede di udienza di convalida dinanzi al giudice di pace di Torino, dichiarava: sono arrivato con una barca e sono stato soccorso da una nave italiana. Allo sbarco c’erano dei poliziotti (…). All’atto dello sbarco le autorità di pubblica sicurezza procedevano all’identificazione ed al fotosegnalamento del ricorrente e degli altri migranti, come risulta dal relativo foglio-notizie compilato dai Carabinieri della stazione di Pantelleria il 18 giugno 2020 (documento nella disponibilità della controparte ed esibito in sede di udienza di convalida del trattenimento)”.
Questa situazione, a detta del ricorrente, non legittimava l’espulsione ex art. 13, comma 2, lett. a) cit., vertendosi piuttosto di un caso di temporanea ammissione nel territorio dello Stato per necessità di pubblico soccorso, e di respingimento differito con accompagnamento alla frontiera D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 10, comma 2.
In definitiva, il ricorrente aveva dedotto avanti al Giudice di Pace:
– in fatto, una diversa ricostruzione delle concrete modalità di ingresso nello Stato;
in diritto, l’estraneità di queste modalità all’ipotesi normativa invece dedotta nel decreto di espulsione.
Orbene, nel provvedimento qui impugnato il Giudice di Pace richiamandosi puramente e semplicemente all’apodittica sussistenza dei presupposti della proroga ed alla pendenza della procedura diplomatica di identificazione – ha completamente tralasciato di pronunciarsi sul punto, così da eventualmente rilevare una causa di manifesta illegittimità del decreto di espulsione posto a base del trattenimento.
Soprattutto, è mancato qualsiasi riscontro in ordine alle modalità di ingresso del ricorrente nello Stato, là dove questi assumeva di essere stato soccorso in mare e di essere quindi stato sottoposto ai controlli di frontiera una volta accompagnato dai soccorritori a Pantelleria, il tutto come da annotazione dei Carabinieri in atti, che non risulta in alcun modo considerata dal Giudice di Pace.
L’omessa valutazione di questi elementi fattuali ha conseguentemente impedito al Giudice di Pace di verificare la fondatezza dei risvolti giuridici di un motivo di opposizione alla proroga che assumeva la veste di vera e propria eccezione impeditiva e, segnatamente, di riscontrare la effettiva rispondenza – non rispondenza della fattispecie concreta a quella posta normativamente a base dell’espulsione (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. a).
Ed è ancora la totale pretermissione degli stessi elementi (così come evincibile dalla motivazione del provvedimento) a non consentire di individuare nella decisione impugnata un contenuto pratico e sostanziale di rigetto implicito dell’eccezione stessa.
Tutto ciò ha quindi concretato l’effettiva violazione dell’art. 112 c.p.c., violazione insuscettibile di venire ovviata nella presente sede di legittimità proprio perché il suo superamento implicherebbe una determinata, ed in ipotesi alternativa, ricostruzione fattuale della vicenda che solo il giudice del merito poteva e doveva compiere.
Ne segue, in accoglimento dei due motivi in esame, la cassazione senza rinvio del provvedimento qui impugnato.
Le spese di lite – tenuto conto della congiunta trattazione dei due ricorsi e del rigetto del primo di essi – vengono liquidate e poste a carico dell’Amministrazione controricorrente, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il primo ricorso avverso la convalida di trattenimento;
accoglie il secondo ricorso avverso la proroga del trattenimento;
cassa senza rinvio quest’ultimo provvedimento di proroga;
condanna l’Amministrazione controricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2100,00 per compensi professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi; nonché di quelle del procedimento di merito sulla proroga, liquidate in Euro 1000,00 per compensi professionali ed Euro 100,00 per esborsi; il tutto oltre rimborso spese generali 15 % ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, riunitasi con modalità da remoto, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021