LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18859/2019 proposto da:
C.E., rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Scalvi, in forza di procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 738/2019, della Corte d’appello di Brescia, depositata il 6/5/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/21, da Dott. IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 738/2019, depositata il 6/5/2019, ha respinto il gravame proposto da C.E., cittadino *****, avverso la decisione di primo grado, che aveva, a seguito di diniego da parte della competente Commissione territoriale, respinto la richiesta dello straniero di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.
In particolare, i giudici d’appello hanno rilevato che: la vicenda personale narrata dal medesimo (essere venuto in Italia la prima volta nel 1999, insieme ad alcuni familiari, ove aveva vissuto, essendo stato abbandonato dal padre, prima in una Comunità e poi in una famiglia di affidatari, dalla quale, dopo avere conosciuto il carcere per spaccio di sostanze stupefacenti, si era allontanato, a causa di asseriti maltrattamenti, per tornare in *****; essere tornato in Italia nel 2013, ove aveva vissuto prima con un fratello e poi con la madre, la quale in passato era stata rapita in ***** ed indotta alla prostituzione, in Italia, insieme ad una figlia, e che ora si guadagnava da vivere facendo lavori domestici; avere ricevuto, in Italia, minacce di morte da parte di criminali ***** per denunce fatte dalla madre in passato nei loro confronti) pur credibile, non integrava i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b), atteso che il richiedente aveva dimostrato di essere stato minacciato sia in Italia sia in *****; quanto alla richiesta di protezione per ragioni umanitarie, negli ultimi anni egli aveva vissuto in *****, avendo deciso di tornarvi dopo avere rifiutato la famiglia cui era stato affidato, preferendo “dedicarsi al crimine”, cosicché si doveva concludere che egli fosse meglio integrato in *****.
Avverso la suddetta sentenza, C.E. propone ricorso per cassazione, notificato il 15/6/2019, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che resiste con controricorso, notificato il 25/7/2019).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, comma 1 lett. g) ed h) e art. 14, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 2, comma 1, lett. f) e g), in relazione al diniego di protezione sussidiaria malgrado l’alto tasso di criminalità esistente in ***** e le minacce ricevute in Italia da criminali *****; 2) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, per non avere la Corte di merito vagliato le dichiarazioni del richiedente, ai fini del giudizio di credibilità, secondo l’obbligo di cooperazione istruttoria necessario; 3) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, in relazione al diniego di protezione umanitaria non avendo la Corte di merito considerato che egli, dal 2017, ha in Italia un “lavoro stabile”, conduce in locazione un piccolo immobile e che i suoi precedenti penali sono risalenti nel tempo.
2. La prima censura è inammissibile.
In ordine alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria del giudice, in rapporto alla situazione esistente nel Paese d’origine, vero che nella materia in oggetto il giudice abbia il dovere di cooperare nell’accertamento dei fatti rilevanti, compiendo un’attività istruttoria ufficiosa, essendo necessario temperare l’asimmetria derivante dalla posizione delle parti (Cass. 13 dicembre 2016, n. 25534).
Nella specie, tuttavia, a fronte di una motivazione che ha ritenuto di escludere la ricorrenza in ***** di una situazione di “violenza generalizzata “, il ricorrente si limita a lamentare che non si sia tenuto conto della situazione aggiornata del Paese né di fonti attendibili, affermando che in ***** vi sia un alto tasso di criminalità.
Peraltro, nella decisione impugnata, si è rilevato che il richiedente avrebbe riferito di avere ricevuto, in Italia, minacce di morte da parte di criminali *****, i quali avrebbero rapito la madre ed una sorella per avviarle in Italia alla prostituzione e che sarebbero stati in passato denunciati dalla madre del richiedente.
La doglianza è inammissibile anche perché mira a sostituire le proprie valutazioni con quella, svolta, sulla base di informazioni tratte da fonti attuali, insindacabilmente (al di fuori dei limiti dell’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5).
3. La seconda censura è del pari inammissibile.
Si è già chiarito che, in tema di protezione internazionale, la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate (cfr. Cass. 27593/2018 e Cass. 29358/2018). Anche di recente (Cass. 11925/2020), si è affermato che “la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicché, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.
Ora, la censura non è pertinente al decisum atteso che la Corte d’appello ha ritenuto il racconto credibile ma non integrante i presupposti per la chiesta protezione internazionale.
4. Il terzo motivo è inammissibile, anche alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 24413/2021 sulla protezione per ragioni umanitarie, ante Novella 2020, risolvendosi nella richiesta di un nuovo giudizio di fatto in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.
In ricorso, si reitera infatti il mancato rilievo dell’integrazione in Italia, deducendosi del tutto genericamente che il richiedente vive qui da anni, che i reati commessi sono risalenti nel tempo e che egli lavora (senza specificazione dell’attività svolta). Ora, va rilevato che la Corte di merito ha effettuato il giudizio di comparazione tra situazione soggettiva e oggettiva del ricorrente con riferimento al Paese di origine, ritenendo, in particolare, non sussistente una vulnerabilità e che il ricorrente fosse meglio integrato in *****, e il motivo non chiarisce quali siano le diverse circostanze decisive, allegate in ordine all’uno o all’altro profilo, di cui il giudice avrebbe omesso l’esame e che, ove considerate, avrebbero condotto all’accoglimento della domanda.
5. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. In considerazione della recente pronuncia delle Sezioni Unite, in punto di protezione umanitaria, ante Riforma 2020, e di precisazione ulteriore dei contorni del giudizio di comparazione, le spese del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021