LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9637/2020 R.G. proposto da:
J.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Davide Verlato, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 5443/19, depositata il 2 dicembre 2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2021 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del 2 dicembre 2019, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato il gravame interposto da J.S., cittadino del *****, avverso l’ordinanza emessa il 18 luglio 2018 dal Tribunale di Venezia, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dall’appellante.
A fondamento della decisione, la Corte ha rilevato che l’appellante non aveva specificamente censurato l’ordinanza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto inattendibile la vicenda personale allegata a sostegno della domanda, aggiungendo comunque che la stessa risultava inverosimile, in quanto affetta da contraddizioni evidenti ed insuperabili. Ha escluso pertanto la necessità di approfondimenti istruttori ufficiosi, affermando inoltre, relativamente alla situazione generale del Paese di origine, che quest’ultimo non era interessato da un conflitto armato idoneo a determinare uno stato di violenza indiscriminata nei confronti dei civili. Precisato peraltro che la difesa del ricorrente non aveva neppure allegato l’esistenza di un conflitto, ma si era limitata a fare riferimento ai comportamenti delle forze di polizia, alla situazione del sistema giudiziario ed alle condizioni di quello carcerario, ha richiamato informazioni fornite da fonti internazionali, dalle quali ha desunto che nella Repubblica del *****, pur persistendo violazioni di diritti civili, coinvolgenti categorie di soggetti alle quali il ricorrente risultava estraneo, i principi democratici e la rule of law risultano sufficientemente consolidati. Premesso infine che, essendo stata la domanda proposta in data anteriore al 5 ottobre 2018, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria doveva essere valutata alla stregua della disciplina anteriore al D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, ha ritenuto che l’inattendibilità della vicenda personale narrata dal richiedente non consentisse di porla a fondamento dell’applicazione di tale misura; ha ritenuto insufficiente, a tal fine, il livello d’integrazione sociale raggiunto in Italia, nella specie peraltro neppure allegato, in quanto non desumibile dalla mera effettuazione di prestazioni lavorative retribuite.
2. Avverso la predetta sentenza il J. ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi. Il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, anziché mediante controricorso: nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione, il concorso delle parti alla fase decisoria deve infatti realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835).
2. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, art. 27, comma 1-bis e art. 32, comma 3, e D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, lett. a), censurando la sentenza impugnata per aver rigettato la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria in virtù della mera inattendibilità delle dichiarazioni da lui rilasciate, senza verificare la sussistenza di una condizione di vulnerabilità personale, attraverso l’acquisizione d’informazioni in ordine alla situazione del suo Paese di origine. Premesso che, ai fini dell’applicazione della misura in questione, possono assumere rilievo anche i rischi derivanti da vicende private e le difficoltà incontrate nei Paesi di transito, osserva che la sentenza impugnata ha omesso di procedere al confronto tra il livello d’integrazione da lui raggiunto in Italia e la situazione in cui egli versava prima dell’espatrio, anche mediante il ricorso al fatto notorio.
2.1. Il motivo è infondato.
Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che, una volta esclusa l’attendibilità della vicenda personale riferita a sostegno delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, la mancata allegazione da parte del ricorrente di fatti idonei ad evidenziare una particolare situazione di vulnerabilità consentisse di escludere anche la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria. Il riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, pur postulando una condizione di vulnerabilità personale, la cui configurabilità deve costituire oggetto di una valutazione autonoma rispetto a quella dei presupposti richiesti per l’applicazione delle altre forme di protezione, non richiede infatti specifici approfondimenti istruttori da parte del giudice di merito allorquando, come nella specie, quest’ultimo abbia già escluso la credibilità della vicenda personale allegata dal richiedente, e non siano state fatte valere ragioni di vulnerabilità diverse ed ulteriori rispetto a quelle dedotte a sostegno della domanda di riconoscimento delle forme di protezione c.d. maggiori (cfr. Cass., Sez. I, 24/12/2020, n. 29624; Cass., Sez. I, 7/08/2019, nn. 21123 e 21129). La ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente giustifica anche la scelta della Corte territoriale di non avvalersi del fatto notorio o di massime di esperienza, ai fini della prova degli atti persecutori o del danno grave idonei a giustificare il riconoscimento della protezione, trattandosi di una facoltà operante esclusivamente sul piano probatorio, che non dispensa quindi la parte dall’onere di allegare le circostanze di fatto rilevanti ai fini dell’accoglimento della domanda, ed il cui esercizio, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, risulta comunque censurabile in sede di legittimità soltanto nel caso in cui quest’ultimo vi abbia fatto ricorso, e non anche quando non abbia ritenuto necessario avvalersene (cfr. Cass., Sez. VI, 20/03/2019, n. 7726; Cass., Sez. lav., 14/12/2005, n. 27591; Cass., Sez. II, 28/04/1979, n. 2476). In difetto dell’allegazione di una condizione di vulnerabilità personale o dell’esposizione al rischio di gravi violazioni dei diritti umani, deve ritenersi poi irrilevante la prova dell’avvenuto inserimento del richiedente nel tessuto economico-sociale italiano, la cui isolata considerazione non potrebbe in alcun modo condurre al riconoscimento della protezione umanitaria, ai fini della quale si richiede un raffronto tra il livello d’integrazione da lui raggiunto nel paese di accoglienza e la situazione soggettiva e oggettiva in cui egli versava prima dell’espatrio, e nella quale verrebbe nuovamente a trovarsi in caso di rientro nel paese di origine (cfr. Cass., Sez. Un., 13/11/2019, n. 29459; Cass., Sez. II, 17/07/2020, n. 15319; Cass., Sez. VI, 3/04/2019, n. 9304). Ininfluenti risultano infine le violazioni dei diritti umani in atto nel Paese di transito, la cui allegazione, non accompagnata dalla precisazione del collegamento esistente tra il soggiorno del richiedente in quel Paese ed il contenuto della domanda, non giustifica in alcun modo il riconoscimento della protezione, dal momento che, dovendo il rimpatrio essere disposto verso il Paese di origine (o verso quello di dimora abituale, ove si tratti di un apolide), è in riferimento a quest’ultimo che occorre accertare l’esposizione del richiedente al rischio di persecuzioni o danni gravi (cfr. Cass., Sez. III, 5/06/2020, n. 10835; Cass., Sez. I, 6/12/2018, n. 31676; Cass., Sez. VI, 20/11/2018, n. 29875).
3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e art. 32, comma 3, nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, ai fini del rigetto delle domande di riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, la sentenza impugnata si è limitata ad escludere che nel ***** sia in atto una situazione di violenza indiscriminata, senza tenere conto dello stato d’insicurezza ivi esistente, qualificabile come conflitto a bassa intensità, e delle violazioni dei diritti fondamentali, sintomatiche di una condizione di vulnerabilità, né dell’attività lavorativa a tempo indeterminato da lui svolta in Italia. Aggiunge che la Corte di appello ha omesso di verificare la configurabilità delle fattispecie di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), non avendo accertato, in particolare, la situazione del sistema giudiziario e carcerario del suo Paese di origine.
3.1. Il motivo è infondato.
Il giudizio negativo in ordine alla credibilità soggettiva del richiedente, espresso in conformità dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, deve ritenersi infatti sufficiente a dispensare il giudice dal compimento di approfondimenti officiosi in ordine alla situazione del Paese di origine, ai fini dell’esclusione della configurabilità delle fattispecie di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), non trovando applicazione in tal caso il dovere di cooperazione istruttoria previsto dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, il quale non opera laddove, come nella specie, sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. tra le altre, Cass., Sez. II, 11/08/2020, n. 16925; Cass., Sez. I, 12/06/2019, n. 15794; Cass., Sez. VI, 27/06/2018, n. 16925). La ritenuta inattendibilità della vicenda personale risulta invece irrilevante ai fini dell’accertamento della fattispecie di cui alla lett. c) dell’art. 14 cit., per la cui configurabilità non è tuttavia sufficiente la sussistenza di un mero stato d’insicurezza o instabilità politico-sociale, occorrendo invece una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato interno, ravvisabile allorquando le forze armate governative di uno Stato si scontrino con uno o più gruppi armati antagonisti, o due o più gruppi armati si contendano tra loro il controllo militare di un dato territorio, e sempre che le ostilità ascendano ad un grado di violenza talmente diffuso ed intenso da indurre a ritenere che, in caso di rientro nell’area interessata, un civile corra il rischio descritto nella norma per la sua sola presenza sul territorio (cfr. Cass., Sez. I, 2/03/2021, n. 5675; Cass., Sez. VI, 8/07/2019, n. 18306; 2/04/2019, n. 9090). Tale rischio, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, non è stato neppure allegato dal ricorrente, il quale si è limitato a prospettare il timore di essere arrestato, in conseguenza della vicenda personale allegata a sostegno della domanda, e di essere sottoposto ad un trattamento inumano o degradante, a causa delle insufficienti garanzie offerte dal sistema giudiziario e carcerario del suo Paese: la fondatezza di tale timore, peraltro non riconducibile alla fattispecie di cui alla lett. c), ma a quella di cui all’art. 14 cit., lett. b risulta tuttavia esclusa dalla ritenuta inattendibilità della predetta vicenda, la quale impedisce dunque il riconoscimento della protezione sussidiaria. Quanto poi alla protezione umanitaria, è appena il caso di rilevare che, sebbene la privazione dei diritti fondamentali che ne giustifica il riconoscimento non debba necessariamente costituire l’effetto di un conflitto armato, potendo dipendere anche da altri fattori, correlati alla situazione politica, economica o sociale del paese di origine, l’allegazione di tali fattori non può ritenersi sufficiente a legittimare l’applicazione della misura in questione, in difetto dell’attendibile deduzione di fatti specifici dai quali emerga la personale esposizione del richiedente alle conseguenze della violazione dei predetti diritti, in relazione alla vita privata e familiare da lui condotta in patria:
diversamente, si prenderebbe infatti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il paradigma normativo di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, (cfr. Cass., Sez. Un., 13/11/2019, n. 29459; Cass., Sez. I, 15/05/2019, n. 13079; Cass., Sez. VI, 3/04/2019, n. 9304).
4. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’irrituale costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021