Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41676 del 27/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23113-2019 proposto da:

CANTIERI DEL MEDITERRANEO SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato CORRADO FARALLA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;

– intimata –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata l’8/1/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con provvedimento datato 17/1/2018, il Tribunale di Napoli ha liquidato in favore della Cantieri del Mediterraneo S.p.A. il compenso dovuto per l’attività di custode giudiziario dell’imbarcazione *****, a seguito di incarico conferito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, nell’ambito del procedimento penale n. 56347/2015 RG..

Avverso tale provvedimento, ha proposto ricorso in opposizione la società lamentando l’irrisorietà della somma liquidata, anche avuto riguardo al corrispettivo che era stato concordato con la società proprietaria dell’imbarcazione per alarla a secco e posizionarla nel suo piazzale, in base ad un contratto che non aveva avuto esecuzione a causa dell’incendio che aveva colpito l’imbarcazione.

Inoltre, deduceva che si trattava di una nave e non di un natante, sicché era erronea l’applicazione del D.M. n. 265 del 2006, art. 2, occorrendo invece fare applicazione dello stesso D.M., art. 5, in base al quale l’indennità di custodia per le navi da diporto si determina secondo gli usi.

Il Tribunale adito, con ordinanza dell’8 gennaio 2019 ha rigettato il ricorso osservando che alcuna rilevanza aveva il contratto in precedenza intervenuto con la proprietaria dell’imbarcazione, occorrendo fare applicazione delle tariffe giudiziarie previste per legge.

Inoltre, l’art. 5, invocato dall’opponente non fa espresso riferimento alle navi da diporto ma si riferisce ad altre tipologie di beni, diversi dalle imbarcazioni, risultando quindi corretto il richiamo all’art. 2, che fa un ampio riferimento alla categoria dei natanti, tra cui si inscrive anche il bene oggetto di causa.

Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione la Cantieri del Mediterraneo S.p.A. sulla base di un unico articolato motivo.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli non ha svolto difese in questa fase.

Ritiene il Collegio che preliminarmente debba essere rilevata la nullità del procedimento di opposizione e del relativo giudizio in ragione della violazione della regola del litisconsorzio necessario.

Conformemente all’indirizzo consolidato di questa Corte, va, infatti, ribadito che nell’ambito del giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d’ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari, ragion per cui in caso di omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di tali parti deve dichiararsi la nullità del procedimento e della decisione, la quale dev’essere cassata con rinvio per consentire il riesame, previa integrazione del contraddittorio, dell’opposizione da parte del giudice a quo (Cass. 23192/2012; Cass. 17146/2015; Cass. n. 31072/2018; Cass. n. 19694/2019, per la quale nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d’ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari, così che l’omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di tali parti determina la nullità del procedimento e della decisione, sicché quest’ultima deve essere cassata con rinvio, affinché il giudice “a quo” riesamini l’opposizione, previa integrazione del contraddittorio).

Trattasi pertanto di violazione che, ancorché non eccepita dalle parti né dedotta come motivo di gravame, è comunque rilevabile d’ufficio dal giudice, ed anche in sede di legittimità (Cass. n. 6644/2018; Cass. n. 18127/2013).

La giurisprudenza di questa Corte ha altresì precisato che (Cass. S.U. n. 8516/2012), poiché il procedimento di opposizione D.P.R. n. 155 del 2002, ex art. 170, presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento, con la conseguenza, che nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell'”erario”, anche quest’ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria.

Tornando al caso di specie, si rileva che il ricorso in opposizione risulta indirizzato, analogamente al ricorso dinanzi a questa Corte, alla sola Procura della Repubblica, risultando del tutto omessa la notifica dell’atto al Ministero della Giustizia.

La riscontrata nullità impone, decidendo sul ricorso, di cassare l’ordinanza impugnata e di rinviare la causa al Tribunale di Napoli perché, in persona di diverso magistrato, provveda in Camera di consiglio sul giudizio di opposizione previa l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità del provvedimento impugnato e cassa il medesimo con rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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