Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41679 del 27/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23698-2020 proposto da:

A.L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, alla via A. GRAMSCI n. 15, presso lo studio dell’avvocato FRANCO PANDOLFO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO CARMINE LA BANCA, FRANCESCO COLOTTA;

– ricorrente –

contro

S.M., MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., G.M., AXA ASSICURAZIONI S.P.A., UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 902/2019 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI, depositata il 02/12/2019;

udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Valle Cristiano, osserva quanto segue.

FATTO E DIRITTO

A.L.R. venne coinvolto, con la sua autovettura Fiat Punto del 1999, in un sinistro stradale.

Il Giudice di Pace accolse la domanda.

Su impugnazione di S.M. e dell’UnipolSai S.p.a. il Tribunale di Castrovillari, in sede di appello, ridusse l’importo del risarcimento per i danni all’autovettura.

L’ A. impugna la sentenza d’appello deducendo extrapetizione e nullità della sentenza, per non essersi il consulente tecnico di ufficio astenuto e comunque per non avere il giudice d’appello correttamente valutato la documentazione da lui prodotta.

La proposta del Consigliere relatore, di manifesta fondatezza del ricorso, è stata ritualmente comunicata.

S.M., UnipolSai S.p.a. Axa S.p.a., Milano Assicurazioni S.p.a. e G.M. sono rimasti intimati.

Il ricorso non può essere esaminato nel merito, per evidente ragione di improcedibilità, in quanto nell’allegato al ricorso non vi è attestazione di conformità del difensore della L. 21 gennaio 1994, n. 53, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, né vi è stata costituzione di controparti, con la conseguenza che difettano i presupposti per ritenere sanato (da eventuali depositi di atti della controparte) il vizio riscontrato (sul punto si vedano, con pronunce di carattere nomofilattico: Cass. n. 27480 del 30/10/2018 Rv. 651336 – 01, e più di recente Cass. n. 07610 del 18/03/2021 Rv. 660928 – 01, ove ampi richiami alla giurisprudenza nomofilattica di Sez. U n. 22438 del 2018 e Sez. U n. 08312 del 2019).

Il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato improcedibile.

Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione, non essendovi stata costituzione in giudizio delle controparti.

Deve, infine, darsi atto della sussistenza, nei confronti del ricorrente, dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se effettivamente dovuto.

PQM

Dichiara improcedibile il ricorso; nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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