Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41680 del 27/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14342/2019 proposto da:

A.S.K., rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Briganti, in forza di procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2311/2018 della Corte d’appello di ANCONA, depositata il 24/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2021, da Dott. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 2311/2018, ha respinto il gravame proposto da A.S.K., cittadino del *****, avverso la decisione di primo grado, che aveva, a seguito di diniego da parte della competente Commissione territoriale, respinto la richiesta dello straniero di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.

In particolare, i giudici d’appello hanno rilevato che: la vicenda personale narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine, a seguito di rivolte scoppiate nel proprio villeggio nel 2016, tra mussulmani e cristiani, e per sfuggire alle minacce di morte di alcuni cristiani che avevano “lanciato una maledizione”) non era credibile, per genericità ed incongruenze, e comunque concerneva una questione di carattere privato, cui erano sottesi i motivi economici della migrazione, cosicché non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b); quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, il Paese d’origine non era interessato da situazione di violenza indiscriminata (non essendo “in preda all’anarchia o… retto da una dittatura sanguinaria”); non ricorrevano le condizioni per la concessione del permesso per ragioni umanitarie, non emergendo, per quanto già espresso, ragioni di particolare vulnerabilità dello straniero e non essendo sufficiente “la stipula di un contratto di lavoro” per ritenere che lo sradicamento dall’Italia sarebbe stato fonte di grave vulnerabilità.

Avverso la suddetta sentenza, A.S.K. propone ricorso per cassazione, notificato il 24/4/2019, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione); con ordinanza interlocutoria n. 24368/21, la causa è stata rinviata a Nuovo Ruolo in attesa della decisione di questa Corte a Sezioni Unite sulla protezione per ragioni umanitarie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 e dell’art. 132 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, nonché art. 111 Cost., comma 6, denunciando la carenza assoluta di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, avendo la Corte di merito ritenuto non credibile il racconto del richiedente senza nulla argomentare in ordine alle ragioni della contraddittorietà ed insufficienza degli elementi allegati, senza considerare il contesto di scontri tribali a sfondo religioso tra cristiani e mussulmani nel ***** e senza verificare se lo Stato sia in grado di proteggere i propri cittadini da detti rischi connessi, nonché senza vagliare l’elemento di vulnerabilità del richiedente correlato al percorso migratorio; 2) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8, 9, 10, 13, 27 e 32 e art. 16 direttiva n. 2013/32, nonché 2, 3, anche in relazione all’art. 115 c.p.c., D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 5, 6, 7 e 14 e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2, T.U. 286/1998, per avere la Corte di merito, in ogni caso, in riferimento alla protezione sussidiaria ed umanitaria richiesta, omesso di vagliare le dichiarazioni del ricorrente, nel rispetto del dovere di cooperazione istruttoria, di disporre l’audizione del ricorrente per colmare le lacune probatorie, di esaminare le fonti internazionali allegate sulla situazione critica nel *****, in relazione a tutte le forme richieste di protezione, anche umanitaria in relazione all’integrazione lavorativa (essendo stato allegato un contratto di lavoro come panettiere); 3) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU, art. 47 della Carta dei diritti UE e art. 46 della Direttiva Europea n. 2013/32, sempre in relazione alla dedotta violazione del dovere di cooperazione istruttoria.

2. La prima censura è infondata.

La sentenza non risulta infatti affetta da un vizio di radicale carenza di motivazione o motivazione apparente. Invero, la Corte territoriale ha ritenuto che il racconto del richiedente era sotto vari profili (per incoerenza e genericità) non credibile.

Come osservato dalle S.U. di questa Corte (Cass. S.U. 22232/2016) “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”.

In realtà, i motivi sottendono una censura di insufficienza motivazionale che non può essere più avanzata, in sede di legittimità, attesa la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Si tratta di una motivazione che non può considerarsi meramente apparente, in quanto esplicita le ragioni della decisione. Inoltre, quanto all’omessa motivazione sulla situazione socio-economico-politica del ***** in rapporto alla vicenda narrata dal richiedente (le minacce di morte da parte della fazione cristiana in un contesto di vendette tribali ed il timore di essere ucciso sia dai cristiani sia dai mussulmani), non essendosi verificato, sulla base di fonti aggiornate, se il Paese d’origine sia in grado di proteggere effettivamente i propri cittadini, il ricorrente non considera che il racconto è stato ritenuto, confermandosi il giudizio di primo grado, anzitutto non credibile oltre che integrante questione di carattere meramente “privato”.

3. La seconda censura pone, sotto il profilo della violazione di legge, anche degli artt. 115 e 116 c.p.c., la questione del mancato compiuto vaglio della credibilità del richiedente, della mancata audizione e del mancato dovere di cooperazione istruttoria con riguardo alla situazione del ***** ed all’esame delle fonti informative allegate “in rapporto alla specifica vicenda narrata dal richiedente (rischi legati alle faide tribali a sfondo religioso)”. Tale ultima violazione è ripresa anche nel terzo motivo.

Le censure tutte sono inammissibili.

3.1. Si è già chiarito che, in tema di protezione internazionale, la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate (cfr. Cass. 27593/2018 e Cass. 29358/2018). Anche di recente (Cass. 11925/2020), si è affermato che “la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicché, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Ora, in ordine alla non credibilità, la censura non è specifica e puntuale. Si lamenta la mancata indicazione delle ragioni di non credibilità, che risultano invece precisate in sentenza, anche con richiamo alla motivazione del giudice di primo grado.

3.2. Quanto alla mancata audizione, questa Corte ha affermato (Cass. 5973/2019) che “nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, ancorché non obbligatoria in base alla normativa vigente “ratione temporis” (anteriore alle modifiche intervenute con il D.L. n. 13 del 2017 conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017), all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purché sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale che risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero”. Questa Corte ancora (Cass. 21584/20; conf. 22409/2020) ha chiarito che “nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile”. Si e’, da ultimo, precisato (Cass. 25312/2020) che il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (conf. Cass. 25439/2020), successivamente chiarendosi che, pur essendo il giudice tenuto a valutare l’opportunità di dar corso all’audizione, anche in assenza di una iniziativa della parte, il mancato espletamento dell’incombente è suscettibile di essere censurato in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, fermo restando che l’assenza di un’istanza della parte stessa può di per sé giustificare, a seconda dei casi, il mancato espletamento dell’incombente (Cass. 18311/2021).

Nella specie, la Corte d’appello nulla ha rilevato in ordine alla non necessità di nuova audizione, ma non emerge, neppure dal ricorso, che il richiedente, peraltro comunque già sentito dal Tribunale (come si evince dalla sentenza qui impugnata), ne avesse fatto in appello specifica richiesta.

3.3. In relazione, alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria, oggetto anche di doglianza nell’ultimo motivo, in rapporto alla situazione esistente nel Paese d’origine, viene censurato unicamente il mancato esame delle fonti allegate sulla situazione in ***** relativa alle vendette tribali e tra religiosi e cristiani, ma, come già detto, il racconto è stato ritenuto motivatamente non credibile e la doglianza non attinge efficacemente tale vaglio della Corte di merito.

3.4. In punto di censura sul diniego della richiesta protezione umanitaria, peraltro invocata anche nel primo motivo, la doglianza risulta del tutto generica, anche alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 24413/2021 sulla protezione per ragioni umanitarie, ante Novella 2020, risolvendosi, inoltre, nella richiesta di un nuovo giudizio di fatto in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

In ricorso, si reitera il mancato rilievo della integrazione sociale in Italia, ove il richiedente ha un contratto di lavoro come panettiere in *****. Ora, va rilevato che la Corte d’appello ha effettuato il giudizio di comparazione tra situazione soggettiva e oggettiva del ricorrente con riferimento al Paese di origine, ritenendo, in particolare, non sussistente una vulnerabilità soggettiva o oggettiva del richiedente, neppure da sradicamento dal contesto italiano, considerando insufficiente il solo contratto di lavoro allegato.

A fronte di tale motivazione, il ricorrente, non invocando, peraltro, espressamente un vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, manca di indicare quali sarebbero i fatti storici, sia pure con riguardo al solo profilo dell’integrazione in Italia, non esaminati dal giudice di merito e deduce in maniera del tutto generica un error in iudicando.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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