LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17499/2015 R.G. proposto da Avv. G.S., da sé medesimo rappresentato e difeso, con domicilio eletto in Roma, viale G. Mazzini, n. 114/b, presso lo studio dell’Avv. Andrea Guidi;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO DELLA ***** S.R.L. UNIPERSONALE;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Ascoli Piceno n. 6745/15, depositato il 3 giugno 2015;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2021 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto del 3 giugno 2015, il Tribunale di Ascoli Piceno ha accolto parzialmente l’opposizione proposta dall’Avv. G.S. avverso lo stato passivo del fallimento della ***** S.r.l. unipersonale, rigettando la domanda di ammissione al passivo di un maggior credito di Euro 1.261.873,87 a titolo di compenso per attività professionali propedeutiche e successive alla presentazione di una domanda di concordato preventivo depositata l’11 gennaio 2012 (già ammesso in prededuzione per Euro 137.587,94 ed in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751-bis c.c., n. 2 per Euro 23.217,85), ed ammettendo in via privilegiata ai sensi dell’art. 2758 c.c., comma 2, un credito di Euro 5.715,61 per IVA e CPA, già ammesso al passivo in via chirografaria.
A fondamento della decisione, il Tribunale ha rilevato che l’esclusione del maggior credito azionato trovava giustificazione nel riscontro delle prestazioni rese fino alla cessazione del rapporto professionale con la società fallita e nelle indicazioni fornite dallo stesso opponente, nonché nelle criticità emerse dalla relazione di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 172; ha precisato che lo stesso opponente aveva riconosciuto che il maggior compenso originariamente pattuito avrebbe potuto incidere negativamente sulla fattibilità del concordato, ritenendo invece non ostensibile, in quanto idonea a determinare un conflitto d’interessi, la condizione apposta dalle parti alla riduzione del compenso, che prevedeva la liquidazione del maggior importo previsto in caso di mancata omologazione o mancata esecuzione del concordato. Ha ritenuto irrilevanti le successive vicende della procedura concordataria, reputando condivisibili anche le valutazioni compiute dai curatori e dal Giudice delegato in ordine all’entità ed alla collocazione dei crediti, fatta eccezione per quello per IVA, da ammettersi in via privilegiata ai sensi dell’art. 2758 c.c., comma 2.
3. Avverso la predetta sentenza l’Avv. G. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. I curatori non hanno svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel confermare la quantificazione del compenso compiuta dal Giudice delegato in modo discrezionale ed equitativo, senza prendere in esame le censure da lui sollevate, il decreto impugnato ha ingiustificatamente disatteso l’accordo intervenuto tra le parti, in tal modo discostandosi dall’ordine dei criteri di liquidazione stabilito dalla predetta disposizione.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., rilevando che, nel ritenere non ostensibile la clausola dell’accordo che subordinava la riduzione del compenso pattuito all’esito positivo della proposta concordataria, il decreto impugnato ha incidentalmente adombrato un possibile conflitto d’interessi, non rilevabile d’ufficio, in quanto idoneo a determinare l’annullabilità del contratto, mai fatta valere dai curatori del fallimento, né in via di azione né in via di eccezione.
3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’omissione, l’illogicità o la contraddittorietà della motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nell’escludere l’applicabilità dell’accordo intercorso tra le parti, il decreto impugnato non ha tenuto conto della validità ed efficacia dello stesso, in quanto avente ad oggetto la rinuncia a richiedere il pagamento della prestazione professionale, subordinatamente all’omologazione del concordato, e volto ad evitare l’accrescimento del fabbisogno concordatario, in modo tale da assicurare la fattibilità della proposta e da agevolarne l’approvazione.
4. Con il quarto motivo, il ricorrente insiste sull’omissione, l’illogicità o la contraddittorietà della motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ribadendo che, nel ritenere condivisibile la valutazione compiuta dal Giudice delegato, il Tribunale non ha tenuto conto dell’accordo concluso in forma scritta, richiamato nella domanda di ammissione al concordato e nella relativa procura e reso noto anche agli organi della procedura, che determinava il compenso in misura pari alla media tra il minimo ed il massimo previsti dalla tariffa professionale, prevedendone la riduzione in caso di esito negativo del concordato.
5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2237 c.c., nonché l’omissione, l’illogicità o la contraddittorietà della motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, affermando che, nel ritenere irrilevanti le successive vicende della procedura concordataria, il Tribunale non ha tenuto conto dell’anticipata cessazione dell’incarico professionale e della nomina di nuovi legali, a seguito della quale il piano concordatario era stato stravolto, al punto tale da risultare inattuabile e da non essere omologato. Precisato che nella relazione del nuovo attestatore era stato indicato un credito di Euro 377.000,52 per compensi dovuti ai legali a lui subentrati, che era stato ammesso al passivo in prededuzione senza alcun rilievo da parte del Giudice delegato, sostiene che, per effetto delle modifiche apportate, nessun giudizio era stato espresso in ordine alla fattibilità del piano originario, con la conseguenza che la riduzione del compenso disposta nei suoi confronti risultava ingiustificata. Aggiunge che il Tribunale non ha indicato i criteri sulla base dei quali ha valutato la congruità e la correttezza del compenso, avendo richiamato le criticità rilevate dai commissari giudiziari, la cui incidenza sulla fattibilità del piano concordatario era rimasta sfornita di prova, ed avendo omesso anche di considerare che la revoca dell’incarico era configurabile come recesso unilaterale ed anticipato della società dal contratto di prestazione d’opera professionale, in virtù del quale egli aveva diritto a conseguire l’intero compenso, indipendentemente dalla condizione apposta al mandato.
6. I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione, sono infondati.
Come riferisce lo stesso ricorrente, il contratto di prestazione d’opera professionale stipulato il 28 novembre 2011 con la società fallita, avente ad oggetto lo svolgimento dell’attività di consulenza ed assistenza finalizzata all’accesso alla procedura di concordato preventivo che precedette la dichiarazione di fallimento, prevedeva il riconoscimento di un compenso da calcolarsi in misura pari agli onorari medi previsti dalla tariffa professionale relativa alla materia stragiudiziale, con uno sconto del dieci per cento; tale pattuizione fu modificata da un’intesa successivamente intervenuta tra le parti, con cui, al fine di consentire la riduzione del fabbisogno concordatario, in modo tale da assicurare la fattibilità della proposta e favorirne l’approvazione da parte dei creditori, il compenso dovuto fu ridotto al minore importo complessivo di Euro 120.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese, subordinatamente all’omologazione ed all’esecuzione del concordato, con l’espressa precisazione che in caso di mancato avveramento di tale condizione l’Avv. G. avrebbe avuto diritto a ricevere l’intero importo precedentemente concordato. E’ altresì pacifico che l’incarico in tal modo conferito non fu condotto a termine, in quanto a seguito dell’ammissione della ***** al concordato, disposta con decreto del 20 gennaio 2012, il mandato fu revocato, e la società si affidò ad altri professionisti, i quali provvidero a modificare la proposta: quest’ultima fu poi omologata dal Tribunale con decreto del 15 ottobre 2012, avverso il quale fu tuttavia proposto reclamo, accolto dalla Corte d’appello con decreto del 2 ottobre 2013, che rigettò la domanda di omologazione e dispose la trasmissione degli atti al Tribunale per la dichiarazione di fallimento.
6.1. Alla stregua di tale ricostruzione dei fatti, non può condividersi la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui il rigetto della domanda di omologazione del concordato, escludendo l’avveramento della condizione prevista dall’intesa raggiunta successivamente al conferimento dell’incarico professionale, avrebbe comportato il ripristino dell’efficacia dell’accordo originario, con la conseguente impossibilità sia di applicare la riduzione prevista dalla predetta intesa che di far ricorso all’equità per la liquidazione del compenso. E’ pur vero, infatti, che l’art. 2233 c.c., nel disciplinare la liquidazione del corrispettivo dovuto al professionista per l’opera prestata in favore del cliente, stabilisce una precisa gerarchia tra le relative fonti, attribuendo rilevanza in via principale alle pattuizioni intervenute tra le parti e in via subordinata, in mancanza delle stesse ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi, e rimettendone al giudice la determinazione soltanto come extrema ratio, con la conseguenza che, ove il compenso sia stato liberamente concordato tra il professionista ed il cliente, non vi è spazio per il ricorso alle tariffe o ad una liquidazione equitativa (cfr. Cass., Sez. II, 4/06/2018, n. 14293; 5/10/2009, n. 21235; Cass., Sez. lav., 25/01/2017, n. 1900). Tale principio è stato ritenuto applicabile anche nell’ipotesi di revoca anticipata dell’incarico da parte del cliente o di recesso del professionista, in ordine alla quale è stato tuttavia precisato che, pur avendo il professionista diritto al compenso non solo in relazione agli affari esauriti, ma anche in relazione al lavoro svolto in funzione di quelli non ancora giunti a compimento al momento della cessazione del rapporto, la liquidazione può aver luogo in base alla convenzione soltanto per quelli già condotti a termine, mentre per gli altri deve farsi ricorso ai criteri sussidiari indicati dall’art. 2233 cit., e cioè alle tariffe o alla determinazione equitativa da parte del giudice, a meno che gli accordi intervenuti tra le parti non abbiano carattere specifico e non prevedano un compenso per ogni singola attività svolta dal professionista: è stato infatti chiarito che la liquidazione del compenso in conformità dell’accordo concluso tra le parti presuppone l’avvenuto esaurimento della pratica e tiene conto del risultato finale, in mancanza del quale risulta impossibile applicare alle attività svolte in vista dello stesso i criteri consensualmente determinati, con la conseguente necessità di fare ricorso alle tariffe professionali o, in via gradata, alla liquidazione equitativa da parte del giudice (cfr. Cass., Sez. II, 17/05/1971, n. 1448; 11/ 07/1964, n. 1847).
6.2. Applicando tali principi alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che, se per un verso la mancata omologazione del concordato escludeva l’operatività della riduzione prevista dall’intesa raggiunta successivamente al conferimento dell’incarico professionale, per altro verso l’anticipata revoca di questo ultimo impediva il riconoscimento del compenso previsto dall’accordo originario: se è vero, infatti, che tale accordo, a differenza dell’intesa successiva, prevedeva un corrispettivo non determinato globalmente, ma commisurato alle prestazioni effettivamente rese dal ricorrente, sulla base delle voci previste dalla tariffa professionale, è anche vero, però, che il riconoscimento di tale corrispettivo presupponeva che l’incarico venisse condotto a termine, ovviamente non già con l’omologazione e l’esecuzione del concordato (che, oltre a costituire il risultato della prestazione professionale, del quale il legale non era tenuto a rispondere, avrebbero reso operativa l’intesa successiva), ma quanto meno con la presentazione della proposta e la diligente prosecuzione della procedura fino alla sua naturale conclusione. La circostanza che il rapporto si sia interrotto prima di giungere a tale esito ha reso d’altronde impossibile la valutazione dell’importanza dell’opera prestata dal professionista e della sua corrispondenza agli obiettivi avuti di mira dal cliente, in vista delle quali era stata pattuita la corresponsione di un compenso superiore a quello minimo previsto dalla tariffa professionale: significativa, in proposito, appare l’insistenza del ricorrente sulla riconducibilità della mancata omologazione del concordato alle modifiche apportate alla proposta dai legali nominati in sua sostituzione a seguito della revoca del mandato, piuttosto che a carenze originarie del piano, del quale il decreto impugnato ha posto in risalto le criticità, emergenti dalla relazione predisposta dal professionista nominato ai sensi della L.Fall., art. 172. Non sono state d’altronde precisate le ragioni della cessazione anticipata del rapporto, la cui risoluzione per iniziativa della società fallita, indubbiamente indicativa di un dissenso in ordine alla strategia da porre in atto per pervenire al superamento della crisi d’impresa, se non di una divergenza della proposta dagl’interessi del cliente, non poteva non influire anche sulla liquidazione del compenso.
6.3. Non merita pertanto censura il decreto impugnato, nella parte in cui, ai fini della valutazione di congruità dell’importo liquidato dal Giudice delegato, ha ritenuto di poter prescindere dalle pattuizioni intervenute tra le parti, prendendo in considerazione soltanto a titolo indicativo il minore importo concordato dalle parti con l’intesa successiva, e fondando il proprio convincimento essenzialmente sul richiamo alle attività effettivamente svolte dal ricorrente in esecuzione del mandato ricevuto ed alla qualità della prestazione complessivamente resa, in conformità dei criteri generali dettati dalla vigente tariffa professionale. Ininfluente, nell’ottica dianzi evidenziata, appare invece il riferimento del Tribunale ad un possibile conflitto d’interessi tra il professionista ed il cliente, derivante dalla pattuizione della clausola che subordinava l’efficacia dell’intesa riduttiva al successo dell’iniziativa concordataria, trattandosi di un’argomentazione svolta in via meramente ipotetica ed incidentale, e pertanto estranea alla ratio della decisione, incentrata sull’inapplicabilità tanto della predetta intesa quanto dell’accordo originariamente concluso tra le parti: non risultano dunque pertinenti le censure di ultrapetizione ed illogicità mosse al decreto impugnato, in relazione alla mancata proposizione di un’azione di annullamento o di un’eccezione di annullabilità del contratto da parte dei curatori del fallimento, nonché all’idoneità dell’intesa riduttiva a realizzare un interesse meritevole di tutela. Indimostrata è rimasta infine l’asserita violazione dei criteri di liquidazione previsti dalla tariffa discrezionale, non risultando dal decreto impugnato che il credito ammesso al passivo dal Giudice delegato sia stato determinato con criterio meramente equitativo, ed essendosi il ricorrente limitato a riportare, nella narrativa del ricorso, un elenco delle attività compiute in esecuzione dell’incarico conferitogli dalla società fallita, non accompagnato dall’indicazione degli importi richiesti per ciascuna prestazione, con la conseguente impossibilità di verificare l’eventuale inosservanza dei minimi tariffari.
6. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimato.
PQM
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021