LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 7557 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da:
PBS EURO SERVICE S.r.l. (P.I.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, O.K. rappresentato e difeso dall’avvocato Wolfgang Burchia (C.F.: *****);
– ricorrente –
nei confronti di:
M.A. (C.F.: *****) rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Greco (C.F.: *****);
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Reg-gio Calabria n. 975/2019, pubblicata in data 27 novembre 2019 (e che si assume notificata in data 17 dicembre 2019);
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 1 dicembre 2021 dal consigliere Dott. Tatangelo Augusto.
FATTI DI CAUSA
PBS Euro Service S.r.l. ha promosso l’esecuzione forzata nei confronti di M.A., in virtù di un assegno bancario insoluto e protestato.
Il M. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sostenendo di non essere obbligato in proprio, ma di avere sottoscritto l’assegno esclusivamente quale legale rappresentante della società M. Fiori S.r.l..
La società procedente, preso atto della fondatezza delle ragioni del debitore, ha rinunciato all’esecuzione, che è stata dichiarata estinta.
Nel giudizio di merito a cognizione piena, il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’opposizione, compensando le spese processuali.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, in riforma della decisione di primo grado, ha invece condannato la PBS Euro Service S.r.l. a pagare le spese del doppio grado di giudizio, sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale.
Ricorre la PBS Euro Service S.r.l., sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso il M..
E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile e/o manifestamente infondato.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (con specifico riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c.)”. Il ricorso e’, per un verso, manifestamente infondato, per altro verso inammissibile.
La corte di appello, confermata la cessazione della materia del contendere sul merito dell’opposizione già dichiarata dal giudice di primo grado (per avere l’opposta rinunziato al processo esecutivo, riconoscendo la fondatezza delle ragioni poste dall’esecutato alla base dell’opposizione), ai fini della regolamentazione delle spese di lite ha applicato il disposto dell’art. 91 c.p.c., condannando la parte virtualmente soccombente al rimborso di dette spese in favore di quella virtualmente vittoriosa (in base al cd. principio della soccombenza virtuale).
Non vi sono dubbi, del resto, sulla situazione di integrale soccombenza (virtuale) della società opposta, nel merito, non essendo ormai più neanche in discussione che il titolo esecutivo da essa azionato fosse riferibile esclusivamente alla società della quale il M. era legale rappresentante e non a quest’ultimo in proprio e, quindi la fondatezza dell’opposizione, tanto da avere la stessa creditrice procedente rinunciato al processo esecutivo.
E’ pertanto sufficiente, sul punto, ribadire che – contrariamente all’assunto della società ricorrente – la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese della parte integralmente soccombente, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 – 01; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977, Rv. 384463 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1898 del 11/02/2002, Rv. 552178 – 01; Sez. L, Sentenza n. 10861 del 24/07/2002, Rv. 556171 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 17692 del 28/11/2003, Rv. 572524 – 01; successivamente: Sez. 3, Sentenza n. 22541 del 20/10/2006, Rv. 592581 – 01; Sez. Numero sezionale 10798/2021 Sentenza n. 28492 del 22/12/2005, Rv. 585748 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7607 del 31/03/2006, Rv. 590664 – 01). E tali principi devono ritenersi operanti anche nel caso in cui sia il giudice di secondo grado ad applicare il principio della soccombenza (nella specie virtuale), ai sensi dell’art. 91 c.p.c., dopo che il giudice di primo grado aveva invece ritenuto sussistenti motivi sufficienti per disporre la compensazione, ai sensi dell’art. 92 c.p.c..
Le censure di cui al ricorso – nella parte in cui si sostiene che sarebbe necessaria una adeguata motivazione al fine di escludere la possibile compensazione delle spese di lite, anche in caso di integrale soccombenza, pur virtuale, di una delle parti – devono ritenersi, quindi, manifestamente infondate.
D’altra parte, nella specie, la corte di appello ha comunque ritenuto di illustrare espressamente e compiutamente le ragioni che la hanno indotta a non esercitare il potere discrezionale di disporre la compensazione, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, (contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale). Tali ragioni trovano fondamento in un accertamento di fatto avente ad oggetto la scelta della società creditrice procedente di avviare l’azione esecutiva contro il M., pur in mancanza di un valido titolo esecutivo nei suoi confronti, imputabile ad una superficiale verifica del protesto del titolo fatto valere che risulta attinente all’oggetto della controversia ed ai motivi del suo esito ed è sostenuto da adeguata motivazione, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede.
Sotto questo aspetto, il ricorso si risolve, oltre che nella contestazione dell’esercizio di un potere discrezionale ed insindacabile del giudice del merito, anche nella contestazione di incensurabili accertamenti di fatto dallo stesso svolti e sostenuti da motivazione adeguata, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.
2. Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, avvocato Andrea Greco, che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo ai sensi dell’art. 93 c.p.c..
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte:
– rigetta il ricorso;
– condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, avvocato Andrea Greco.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021
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