LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 586/2019 proposto da:
G.Q.T., elettivamente domiciliato in Roma, Via Emilio de’ Cavalieri n. 11, presso lo studio dell’avvocato Anton Giulio Lana, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mario Melillo, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3286/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2021 dal Cons. Dott. Marco Marulli;
lette le conclusioni scritte, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art.
23, comma 8-bis, convertito con modificazioni, dalla L. n. 176 del 2020, del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mucci Roberto, che conclude per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. G.Q.T., cittadino *****, ricorre a questa Corte onde sentir cassare l’epigrafata sentenza della Corte d’Appello di Roma confermativa della decisione che in primo grado ne aveva respinto la domanda di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis per parte di madre nella persona di G.V.L., discendente da M.F.S. cittadino italiano emigrato in ***** e lì stabilitosi.
La Corte d’Appello ha motivato il proprio giudizio considerando inizialmente che il documento del Comune di Camerota a cui era stata indirizzata dal ricorrente la domanda di riconoscimento “non appare di tenore tale da poter ritenere “attestare” il rapporto di filiazione dello stesso rispetto alla citata G.V.L.”, apprendendosi dal medesimo che “la dichiarazione di nascita fu resa dal padre R.Q.G., secondo la legge del posto e non viene precisato se sia intervenuta anche la madre per far propria la dichiarazione” e restando, perciò, incerto “se la documentazione prodotta fosse sufficiente ad attestare la discendenza dedotta”; ha quindi osservato che “la mancanza di prova sul punto della discendenza diretta da G.V.L. (non e’) ascrivibile alla omessa attivazione dei poteri di ufficio del giudice, essendo nella disponibilità della parte ogni elemento utile per acquisire la documentazione necessaria ad attestare la discendenza materna, sulla quale anche in questa sede di appello, e sebbene costituisca il motivo specifico di impugnazione, nessuna documentazione è stata prodotta”; ed ha concluso che, poiché i principi fissati dalla legislazione italiana in materia di filiazione naturale costituiscono principi di ordine pubblico per gli effetti preclusivi di cui alla L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 16 a nulla vale invocare la L. n. 218 del 1995, art. 33 secondo cui la legge applicabile per stabilire lo stato di figlio è quella nazionale del figlio o se più favorevole quella dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino per ritenere che nella specie debba trovare applicazione la legge *****, perché “l’art. 16 nel caso di specie impedisce l’applicazione della legge dello stato ***** in quanto ai sensi dell’art. 16 essa deve essere disapplicata se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico”, rendendosi applicabile perciò la legge italiana.
Il mezzo proposto si vale di quattro motivi di ricorso seguiti da memoria.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.
La causa inizialmente chiamata avanti alla VI Sezione Civile di questa Corte è stata rimessa all’udienza pubblica odierna con ordinanza 3322/2021.
Requisitorie scritte del Procuratore Generale e memoria del ricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 241 e 258 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. Si sostiene che la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto “che il legame di filiazione con la madre dell’odierno (appellante) era stato accertato esplicitamente e con chiarezza dal Comune di Camerota”, come risultante dalla comunicazione del predetto comune datata 16.9.2009 registrante “l’indiscussa presa d’atto dell’Amministrazione locale di Camerota circa il legame di filiazione”, nonché il fatto “che la sig.ra G.V.L. è (lì) indicata come “genitrice””; che considerato il principio mater semper certa est, “il collegio avrebbe dovuto, in applicazione dell’art. 115 c.p.c., utilizzare per la propria decisione tale nozione derivante dalla comune esperienza”; che “eventuali necessità di integrazioni istruttorie per la suddetta dimostrazione vadano colmate mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi da parte del giudice di prime cure”, non potendo per vero il riconoscimento dello status reclamato disatteso per insufficienza probatoria.
3. Il motivo è inammissibile quanto alla prima allegazione ed infondato quanto alla seconda, mentre merita viceversa adesione riguardo alla terza.
4. Duplice è per vero la ragione di inammissibilità che fulmina la prima allegazione.
Da un lato, perché il motivo non riproduce in modo testuale il documento del Comune di Camerota donde risulterebbe la pretesa attestazione del legame filiale tra il ricorrente e la sig.ra G.V., riproduzione tanto più ineludibile quanto più si consideri che secondo quanto riferisce la sentenza d’appello il documento in questione si limiterebbe a prendere atto che dal certificato prodotto (allegato 12 alla domanda di riconoscimento) “risulta che la dichiarazione di nascita fu resa dal padre R.Q.G., secondo la legge del posto e non viene precisato se sia intervenuta anche la madre per far propria tale dichiarazione”; l’allegazione è perciò priva di autosufficienza precludendosi al collegio di constatare la veridicità e la decisività dell’asserzione formulata. Dall’altro perché la censura così reimpostata secondo il suo contenuto non è fonte di un errore di diritto, ma semmai di un vizio motivazionale che tuttavia, attesi i limiti risultanti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è sindacabile in questa sede in quanto il fatto risultante dal documento, pur se conducendo ciò ad un esito diverso da quello auspicato dal deducente, è stato comunque esaminato dall’organo decidente.
5. Se ciò esclude ogni inferenza argomentabile dal predetto documento, donde non è perciò in base ad esso che si possa ritenere provato lo stato filiale asserito dal ricorrente, non è men vero che si possa invocare a conforto di ciò, venendo alla seconda allegazione, la massima d’esperienza della cui violazione si duole nella specie il ricorrente, posto che, come si è ricordato da questa Corte la massima o la regola di esperienza costituisce criterio di valutazione del fatto accertato e non già mezzo di accertamento del fatto stesso (Cass., Sez. IV, 24/06/1983, n. 4326), di modo che per rendersi applicabile occorre che il fatto sia dimostrato quantomeno a livello logico e la condivisione della regola non vale perciò a sostituire il fatto se di ciò non si dia contezza neppure indiziaria.
6. La terza allegazione è invece fondata.
Questa Corte, come ha annotato conclusivamente anche il Procuratore Generale, ha già riprovato, in considerazione del fatto che lo stato di cittadino, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d’assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo (Cass., Sez. U, 25/02/2009, n. 4466), l’atteggiamento di neghittosità che si nasconde talora nel rivendicare anche in questo campo il primato del principio dispositivo, affermando in contrario che “in tema di riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana, diritto di primaria rilevanza costituzionale, si impone al giudice di merito l’utilizzo di ogni strumento e l’attivazione dei poteri officiosi d’informazione al fine di chiarire un quadro probatorio insufficiente onde chiarire i dubbi afferenti alla registrazione dello stato civile estero” (Cass., Sez. I, 3/08/2017, n. 19428).
7. Ne discende perciò l’erroneità del diverso convincimento espresso dalla Corte d’Appello che ha integralmente addossato a carico del ricorrente l’onere della prova sul punto, certo nel rispetto del più generale enunciato risultante dall’art. 115 c.p.c., ma senza avvedersi che la natura fondamentale del diritto che si identifica nel possesso dello status civitatis – in guisa del quale la personalità dell’individuo trova realizzazione non solo nella disciplina dei rapporti verticali del suo titolare con lo Stato che esercita poteri sovrani nei suoi confronti, ma anche in quelli orizzontali con gli altri appartenenti alla società cui egli partecipa con lui titolari del medesimo stato giustifica e rende obbligata un’attività di investigazione autonomamente espletata dall’organo decidente investito della domanda di riconoscimento, che all’uopo può utilizzare tutti i mezzi istruttori che l’ordinamento rende disponibili in via officiosa senza che di essi debba farsene latore l’interessato.
8. In parte qua il motivo merita accoglimento e l’impugnata decisione va per questo debitamente cassata.
9. Anche del secondo motivo di ricorso, merce’ il quale il ricorrente si duole della violazione nella specie della L. n. 218 del 1995, artt. 16,33 e 35 per non aver il decidente ritenuto applicabile la legge ***** per i limiti imposti dall’ordine pubblico interno, malgrado la rilevanza primaria del diritto in questione, si mostra meritevole l’accoglimento poiché, sebbene il rilievo azionato in chiave ostativa dalla Corte d’Appello incarna un’autonoma ratio decidendi, esso è totalmente privo di illustrazione ed è frutto di un giudizio del tutto apodittico, dato che la Corte d’Appello, pur individuando nell’ordine pubblico interno un limite rilevante in tal senso, si è astenuta dall’indicare quali ragioni di ordine pubblico rendano inapplicabile nella specie la legge straniera secondo il dettato della L. n. 218 del 1995, art. 33 di modo che l’affermazione da essa operata si rivela doppiamente manchevole non solo perché è omissiva sul punto, ma perché proprio in ragione di ciò non spiega a quale concetto di ordine pubblico essa intenda prestare il proprio assenso, e ciò malgrado, come bene ha chiarito il Procuratore Generale, il tema viva una rinnovata stagione di interesse.
Sicché in disparte o meno dal fatto che la legge ***** regoli diversamente gli effetti del riconoscimento del figlio naturale rispetto all’art. 258 c.c. – questione che, nella progressione logica del giudizio si porrà una volta che sia stato previamente sciolto il nodo della legge applicabile al caso di specie – è certo che sul punto qui in esame l’assunto enunciato dal decidente è claudicante e meritevole, dunque, di doverosa cassazione.
10. Il giudice del rinvio nel disaminare nuovamente la questione vorrà perciò confrontarsi sul punto con i più recenti intendimenti esposti nella materia de qua ed in particolare con il principio secondo cui il limite dell’ordine pubblico deve essere valutato alla stregua dei principi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali ed anche del modo in cui detti principi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti e dell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente, dal quale non può prescindersi nella ricostruzione della nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell’ordinamento in un determinato momento storico (Cass., Sez. U, 8/05/2019, n. 12193).
11. Accolti il primo, nei limiti predetti, ed il secondo motivo di ricorso, i restanti – afferenti il terzo all’omesso esame di un fatto decisivo perché la Corte d’Appello non avrebbe spiegato le ragioni per le quali i criteri di attribuzione dello stato filiale al figlio nato fuori dal matrimonio in base alla normativa ***** violerebbe l’ordine pubblico interno, ed il quarto alla regolazione delle spese – restano intuitivamente assorbiti.
PQM
Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa l’impugnata sentenza nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente sentenza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 19 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021