Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41687 del 27/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4766/2019 proposto da:

C.G., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Bava, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

C.A., C.E., C.V., F.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1070/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, pubblicata il 12/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2021 dal Cons. Dott. Marulli Marco.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Salerno con la sentenza riportata in epigrafe ha respinto il gravame proposto da C.G. ed ha confermato la decisione che in primo grado aveva respinto la domanda di questo intesa a conseguire i benefici previsti dalla L. 20 ottobre 1990, n. 302 ostandovi la condizione prevista dal D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, art. 2-quinquies, comma 1, lett. a), convertito in legge, con modificazioni, dal L. 28 novembre 2008, n. 186, art. 1, comma 1, in quanto l’istante era legato da un rapporto di affinità con un soggetto che aveva patteggiato una condanna per il reato punito dall’art. 416-bis c.p..

L’odierno ricorso per cassazione proposto dal C. si vale di due motivi, cui replica l’intimato Ministero dell’Interno con controricorso, mentre non hanno svolto attività processuale gli altri intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo di ricorso il C. censura l’impugnata statuizione di rigetto perché, pur ammettendo che della norma ivi richiamata non fosse intervenuta l’abrogazione, essa era stata comunque interpretata estensivamente dalla Corte d’Appello che ne aveva applicato il dettato alla diversa ipotesi del patteggiamento, sebbene essa menzionasse i soli soggetti interessati alle misure di prevenzione e quelli coinvolti nei procedimenti previsti dall’art. 51 c.p.p., comma 3-bis. In breve, si sostiene, “le tesi della sentenza potrebbero forse essere esaminate de iure condendo, ma de iure condito… non ha certo alcun fondamento la tesi della esistenza della condizione ostativa automatica costituita dalla condanna ex art. 444 c.p.p. per un reato ex art. 416-bis c.p.”.

3. Con il secondo motivo di ricorso il C. censura l’impugnata statuizione di rigetto nella parte in cui avrebbe ritenuto applicabile D.L. n. 151 del 2008, art. 2-quinquies, nel testo risultante dalle modificazioni apportatevi dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 21, malgrado l’abrogazione di essa ad opera del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 2268, n. 1073. In breve, si sostiene che poiché la L. n. 94 del 2009, art. 2, comma 21, era intervenuto a modificare “proprio la L. n. 186 del 2008, art. 2, l’abrogazione di tale art. 2 non poteva veder sopravvivere la norma di modifica di ciò che non era più, facendo dunque “rivivere” una norma abrogata”.

4. E’ prioritario, perché logicamente pregiudiziale, l’esame del secondo motivo di ricorso, vero che se fosse fondata come asserisce il ricorrente la tesi dell’intervenuta abrogazione della norma da esso richiamata, ciò caducherebbe la sentenza che quella norma abbia applicato, assorbendo così il primo motivo di ricorso.

5. Il motivo non ha tuttavia fondamento alcuno.

E’ intanto decisiva in questa direzione la constatazione che la “pretesa” abrogazione sarebbe avvenuta in epoca successiva all’inoltro della domanda, poiché la norma “pretesamente” abrogante è entrata in vigore ai sensi del D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2272, cinque mesi dopo la sua pubblicazione avvenuta nella G.U. 8.5.2010, n. 106, quando cioè la domanda era già stata formalizzata con istanza datata 5.3.2010; e poiché, come ha ricordato il decidente, i presupposti ostativi vanno valutati al tempo della domanda giacché il diritto sorge e si esplicita in quel momento (Cass., Sez. I-VI, 20/10/2015, n. 21306), al tempo della domanda non vi era in dubbio che la norma “pretesamente” abrogata fosse in vigore e pienamente efficace.

6. E’ però l’intero assunto cassatorio di cui dà conto il motivo che non si regge. Perché al contrario di quanto deduce l’impugnante D.L. n. 151 del 2008, art. 2-quinquies, come modificato dalla L. n. 94 del 2009, art. 2, comma 21, – portante appunto la preclusione fatta valere dal decidente – è tuttora in vigore. Ed infatti D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2268, n. 1073, cui si imputa l’effetto abrogante ha abrogato il D.L. n. 151 del 2008, art. 2 il che è coerente con le finalità del provvedimento di abrogazione riguardando l’art. 2 l’impiego delle forze armate nel contrasto alle attività criminali – e non D.L. n. 151 del 2008, art. 2-quinquies, che è dunque pienamente in vigore e rettamente è stato applicato dal decidente per rendere giustizia nel caso di specie.

7. Venendo con ciò all’esame del primo motivo di ricorso, anch’esso non gode di miglior sorte.

Come infatti ha rettamente ragionato il decidente del grado – che ha in tal senso valorizzato le finalità della disposizione sottolineando come essa intende “combattere la pervasività delle associazioni mafiose volendosi escludere che i benefici possano anche indirettamente essere destinati verso le medesime compagini criminali” – “la circostanza che la condanna ex art. 416-bis c.p. sia stata inflitta all’affine dell’avente diritto a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. non appare degna di nota critica”. E’ infatti del tutto “illogico escludere la concedibilità del beneficio nel caso in cui l’affine sia semplicemente sottoposto al procedimento di prevenzione o penale ancora in corso al momento dell’istanza ed ammettere l’istante alla provvidenza economica nel caso invece in cui il procedimento non sia in corso e la posizione dell’affine sia stata definita con un patteggiamento”. Quella che auspica, al contrario, il motivo è in definitiva un’interpretazione che premia più chi sia rinviato a giudizio – e nei confronti del quale quindi sussistono gli elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio (art. 125 disp. att. c.p.p.) – rispetto a chi sia indiziato o semplicemente indagato rispetto al quali il rinvio a giudizio è solo un’eventualità futura. E tanto basta ad escluderne come bene ha fatto il giudice d’appello ogni ragionevolezza.

8. Il ricorso va dunque respinto.

9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 3200,00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della I sezione civile, il 19 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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