Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41689 del 27/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29376-2020 proposto da:

B.S., rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE 169, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA MARTUCCI;

– ricorrente –

contro

D.M.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 10671/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 05/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. Dott. CRISCUOLO MAURO;

Lette le memorie del ricorrente;

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. B.S. propone ricorso, sulla scorta di un motivo, per la revocazione dell’ordinanza n. 10671/2020 della Corte Suprema di Cassazione che ha rigettato il ricorso da questi proposto per la cassazione della sentenza n. 516/2018, emessa dal Tribunale di Forlì, che dichiarò inammissibile l’appello da lui avanzato contro la sentenza n. 323/2015 del Giudice di Pace di Forlì.

1.1 II giudice di appello motivò la declaratoria di inammissibilità affermando che l’appellante non aveva mosso alcuna delle censure previste dall’art. 339 c.p.c., comma 3, le uniche esperibili, dal momento che il valore della causa, pari ad Euro 940,00, somma che era stato condannato dal giudice di pace di Forlì a pagare in favore di d.M., era inferiore ad Euro 1.100,00.

1.2. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione B.S. censurò la pronuncia del Tribunale poiché il valore della causa doveva essere valutato al momento della proposizione della domanda, ed era pari ad Euro 950,63 (e non ad Euro 940,00, come erroneamente statuito dal Giudice di Pace) più CPA, IVA.

Affermava a tal proposito il ricorrente a pag. 12 del ricorso per cassazione che:

“La domanda iniziale, pertanto, va così calcolata ai fini del valore della causa:

a) Euro 950,63 (compensi professionali) +;

b) Euro 38,04 (CPA 4%) +;

c) Euro 217,50 (IVA 22%);

Così complessivamente Euro 1.206,17'.

Affermava, quindi, il ricorrente che la riduzione della pretesa che la controparte effettuò nel corso del giudizio di primo grado, quando all’originaria somma di Euro 950,63 venne sostituita quella di Euro 845,00, era del tutto ininfluente ai fini del calcolo del valore della controversia.

Da ciò conseguiva che il valore della causa era tale da comportare un giudizio di primo grado secondo diritto, con conseguente appello non limitato ai soli motivi previsti dall’art. 339 c.p.c., comma 3.

1.3. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 10671/2020 ha rigettato il ricorso sostenendo:

– che il capitale cui far riferimento è quello ridotto in sede di precisazione delle conclusioni (Euro 845,00) e non quello più alto indicato nell’atto di introduzione del giudizio;

– che sommando al capitale così indicato la relativa IVA e CPA, il valore della causa era inferiore ad Euro 1.100,00.

2. Con l’unico motivo di ricorso per revocazione B.S. denuncia, ai sensi del combinato disposto dell’art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione, la quale non avrebbe considerato che, anche prendendo a parametro il valore capitale al momento della precisazione delle conclusioni (Euro 845,00), una volta calcolati altresì IVA CPA nonché le spese generali, si supererebbe comunque il valore di Euro 1.100,00.

L’errore di fatto consisterebbe quindi nel non avere la Corte compreso nel calcolo del valore della causa le spese generali, calcolate sulla somma indicata come capitale in sede di conclusioni.

3. D.M. è rimasto intimato.

4. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 14/12/2021, per la quale il ricorrente ha depositato memorie.

5. Il ricorso è inammissibile.

Emerge dagli atti di causa che l’oggetto del giudizio di cassazione, quale sollecitato dal motivo a suo tempo proposto, era verificare se, ai fini del calcolo del valore della domanda, si dovesse tenere conto della cifra indicata nell’atto introduttivo del giudizio oppure di quella minore indicata in sede di precisazione delle conclusioni.

Ciò che il ricorrente lamenta in questa sede, ovverosia l’errore di fatto, consistente nel non essersi la Corte avveduta che, tenuto conto dell’incidenza delle spese generali, si sarebbe trattato di una richiesta comunque superiore al limite dettato dall’art. 113 c.p.c., comma 2 e’, a ben vedere, un errore che deve essere attribuito non già alla decisione di questa Corte ma alla sentenza di appello, che avrebbe per l’appunto ritenuto che in sede di conclusioni vi fosse stata una riduzione del valore della domanda.

D’altronde lo stesso originario ricorso per cassazione si fonda su tale assunto, e ha censurato la sentenza di appello, non già assumendo che il valore della causa fosse rimasto immutato o comunque al di sopra della soglia prevista per la giurisdizione equitativa del giudice di pace, ma ha contestato la possibilità di poter tenere conto di riduzioni della domanda in sede di conclusioni ai fini della determinazione del valore della causa.

Poiché si tratterebbe, anche a voler accedere alla tesi del ricorrente, di errore in realtà commesso dal giudice di appello, è avverso la sentenza di quest’ultimo che avrebbe dovuto, se del caso, essere proposta la revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4.

6. Nulla a disporre quanto alle spese, dal momento che l’intimato non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio.

7. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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