Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.41693 del 27/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 20127/2020 R.G. proposto da:

D.J., nato in *****, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Gilardoni, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Brescia via Vittorio Emanuele II, 109;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato presso i suoi uffici, in Roma via dei Portoghesi 12;

– resistente –

Avverso il decreto del Tribunale di Brescia, depositato il giorno 6 maggio 2020, nel procedimento iscritto al n. r.g. 1418/2019.

Sentita la relazione svolta all’udienza del 4 novembre 2021 dal Consigliere FICHERA Giuseppe.

FATTI DI CAUSA

J.D., cittadino senegalese – che nel racconto reso in fase amministrativa aveva dichiarato di essere fuggito dal suo paese perché picchiato e minacciato da un gruppo appartenente ai c.d. “cultisti”, essendosi rifiutato di collaborare al progetto di vendicare la morte di un suo amico -, impugnò innanzi al Tribunale di Brescia la decisione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale della stessa città, che aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, nonché delle altre forme complementari di protezione internazionale.

Con decreto depositato il giorno 6 maggio 2020, il tribunale respinse l’impugnazione, osservando che, in considerazione della scarsa credibilità di quanto narrato dall’istante e tenuto conto della situazione politica attuale dell’area di sua provenienza, non sussistevano i presupposti per la concessione della protezione internazionale e neppure di quella sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Avverso il detto decreto del Tribunale di Brescia, J.D. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre il Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo deduce il ricorrente la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, comma 1, lett. c), in combinato disposto del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, avendo il giudice di merito erroneamente negato l’invocata protezione sussidiaria, nonostante la grave situazione in cui versava il paese di origine.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Va detto che in tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale, non è subordinata alla condizione che lo straniero fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua persona, ma sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero lo sottoponga, per la sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente gli effetti della minaccia (Cass. 21/07/2017 n. 18130).

Nella vicenda a mano, tuttavia, il tribunale si è diffuso ampiamente nello spiegare, sulla base delle copiose fonti internazionali acquisite, perché non sussisteva per il richiedente il pericolo di subire in caso di rientro in patria la minaccia, né di un danno grave alla vita o alla persona, né di una situazione di generalizzata e indiscriminata violenza derivante da un conflitto armato; e siffatto accertamento in fatto non è sindacabile in questa sede.

2. Con il secondo motivo deduce la violazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 2, poiché il tribunale ha errato nel non valutare l’incolmabile sproporzione tra le condizioni di provenienza del richiedente e quelle attuali, ai fini della concessione della protezione umanitaria.

2.1. Il motivo è inammissibile, considerato che il giudice di merito ha accertato che non sussisteva una condizione di presupposto per la concessione dell’invocata protezione, con valutazione in fatto che non si presta a censure di sorta in questa sede.

3. L’inammissibilità dell’intero ricorso dispensa il Collegio dall’esaminare la questione – pure sollevata dal Procuratore Generale in udienza -, concernente la validità della procura speciale rilasciata al difensore dell’odierno ricorrente.

4. Nulla sulle spese in difetto di attività difensiva dell’amministrazione resistente; sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti del ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ove dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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