LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18262/2019 proposto da:
P.G., G.E.A., elettivamente domiciliati in Roma, Via Cavour n. 25, presso lo studio dell’avvocato Lucchese Lea Domenica, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
Unicredit S.p.a.;
– intimata –
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/09/2021 dal cons. FIDANZIA ANDREA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Battista Nardecchia Giovanni che ha chiesto l’accoglimento (come da conclusioni scritte);
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato Lea Domenica Lucchese che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 639/2019 depositata in data 28 marzo 2019, ha rigettato l’appello proposto da P.G. e G.E.A. avverso la sentenza del Tribunale di Marsala del 21.1.2015, che ha rigettato la domanda proposta dagli odierni ricorrenti e finalizzata ad accertare la nullità della clausola di pattuizione degli interessi moratori, contenuta nel contratto di mutuo fondiario stipulato con il Banco di Sicilia s.p.a., in quanto concordati in misura superiore al tasso soglia anti-usura.
La Corte d’Appello ha evidenziato che “il tasso corrispettivo e quello di mora vanno confrontati separatamente non essendo legittima la sommatoria tra gli stessi ciò in quanto i primi si calcolano sul capitale e i secondi sulle rate insolute, ossia tassi corrispettivi e tassi di mora sono alternativi e incompatibili tra di loro, in quanto i secondi scattano solo ove vi sia stato inadempimento”.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione P.G. e G.E.A., affidandolo ad un unico motivo.
La Unicredit s.p.a. (nel frattempo subentrata alla banca stipulante) non ha svolto difese.
Con ordinanza interlocutoria depositata il 18 gennaio 2021, la sesta Sezione Civile ha rimesso la causa alla pubblica udienza della I sezione civile al fine di approfondire la questione della legittimità o meno della sommatoria in astratto tra gli interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia antiusura.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo è stata dedotta dai ricorrenti la violazione e falsa applicazione della L. n. 108 del 1996 e dell’art. 644 c.p., sul rilievo della erroneità dell’affermazione della Corte d’Appello in ordine alla non legittimità della sommatoria tra gli interessi corrispettivi e moratori in considerazione del diverso sistema di calcolo.
Ad avviso dei ricorrenti (anche alla luce di quanto osservato nella memoria illustrativa in vista dell’udienza della sesta sezione del 20 novembre 2020), con la semplice operazione matematica di sommare il tasso convenzionale pattuito del 6,04% con il tasso di mora vigente al momento della stipula del contratto di mutuo, pari dell’8,50%, si ottiene un tasso del 14,54% che ha natura usuraria in quanto superiore al tasso soglia esistente in quel momento vigente, pari 9,09% (team pari al 6,06% aumentato della metà).
2. Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente osservato che la fattispecie oggetto di esame riguarda un contratto di mutuo stipulato nel 2007 con una durata trentennale con riferimento al quale i mutuatari hanno chiesto l’accertamento della usurarietà in astratto dei tassi pattuiti (tenuto conto anche della misura del tasso di mora pattuito in contratto in caso di inadempimento) in una situazione in cui non risulta l’avvenuta applicazione in concreto del tasso di mora, non emergendo né dalla ricostruzione della sentenza impugnata né dalle deduzioni dei ricorrenti che questi ultimi, al momento dell’instaurazione del giudizio, si fossero resi inadempienti nel pagamento delle rate di muto.
I ricorrenti hanno invocato il superamento del tasso soglia anti usura sulla base della semplice operazione matematica – asseritamente prevista dal contratto di mutuo in caso di mora (vedi pag. 2 della memoria illustrativa redatta i vista dell’udienza camerale della sesta sezione del 20.11.2020) – di sommare il tasso convenzionale del 6,04% con il tasso di mora pattuito nel contratto di mutuo, pari all’8,50%, con conseguente ottenimento di un tasso del 14,54% superiore al tasso soglia in quel momento vigente (pari al 9,09%).
Va, sul punto, evidenziato che la sentenza della Corte d’Appello non ha in alcun modo accertato – come invece dedotto dai ricorrenti – che il contratto di mutuo avesse previsto, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia anti usura, la mera sommatoria del tasso convenzionale con quello di mora.
Ne’, d’altra parte, i ricorrenti possono dolersi di tale mancato accertamento, richiedendo inammissibilmente la valutazione di fatto asseritamente omessa dal giudice d’appello a questa Corte di Cassazione, la quale si deve necessariamente attenere alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, salvo che risulti l’omessa valutazione da parte di questi ultimi di fatti su cui le parti ebbero dibattere che siano influenti sulla decisione.
E’ evidente, pertanto, che i ricorrenti, per far valere la dedotta omessa valutazione, da parte della Corte di merito, dell’effettivo contenuto del contratto di mutuo in caso di mora, anziché dedurre la violazione di legge (L. n. 108 del 1996 e art. 644 c.p.), avrebbe dovuto censurare il vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Non si liquidano le spese di lite, non avendo l’intimata svolto difese.
PQM
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 9 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021