LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23128/2020 proposto da:
Y.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Del Casale Strozzi, 31 presso lo studio dell’avvocato Barberio Laura che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Veglio Maurizio di Torino;
– ricorrente –
contro
Ministro Interno, Questore Provincia Torino, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende ex lege;
– controricorrente –
avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositato il 15/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2021 dal Consigliere STALLA GIACOMO MARIA.
RILEVATO IN FATTO
che:
p. 1. Y.S. (n. in *****) propone sei motivi di ricorso per la cassazione del decreto indicato in epigrafe (emesso il 15.7.20), con il quale il giudice di pace di Torino ha convalidato il decreto del Questore di Ancona 13.7.20 che aveva disposto il suo trattenimento per il tempo strettamente necessario presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino “*****”, in attesa di eseguire l’espulsione amministrativa disposta nei suoi confronti.
Dopo aver sentito il ricorrente assistito dal difensore e con l’intervento dell’interprete, il giudice di pace disponeva la convalida richiesta dal Questore, osservando testualmente che: “non sono emersi elementi tali da far ritenere manifestamente illegittimo il decreto di espulsione, né sono state documentate circostanze di cui all’art. 19 TUI”; sussistevano altresì i presupposti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, perché “al momento non è disponibile idoneo vettore ed è necessario acquisire documento valido per l’espatriò.
L’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato controricorso per conto del Ministero dell’Interno e della Questura di Torino, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.
p. 2. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, si deduce rispettivamente ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4) – violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 4 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, dal momento che il Giudice di Pace non si era pronunciato sull’eccezione di inespellibilità (contenuta nella, pur richiamata, memoria difensiva) stante la pendenza del termine di impugnazione (scadente il 12.8.20) avverso il provvedimento (notificatogli il 13.7.20) con il quale la Commissione Territoriale di Ancona aveva dichiarato inammissibile, D.Lgs. n. 25del 2008, ex art. 29, lett. b), la domanda di protezione internazionale dal ricorrente proposta.
Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso, si deduce – rispettivamente ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4) – violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, dal momento che non vi era stata pronuncia sull’eccezione di incompetenza del Giudice di Pace, essendo nella specie competente, ex art. 6 cit., il Tribunale di Torino quale giudice della convalida e della proroga del trattenimento di soggetto che, come il ricorrente, doveva a tutti gli effetti considerarsi “richiedente la protezione internazionale”, stante la pendenza del suddetto termine di impugnazione del diniego della Commissione Territoriale (notificatogli il 13.7.20). L’eccezione era stata mossa con la memoria difensiva e richiamata in udienza.
Con il quinto ed il sesto motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la nullità del provvedimento di convalida del trattenimento, in quanto redatto su modulo prestampato, con formula di stile e senza alcuna motivazione sulla effettiva sussistenza delle condizioni D.Lgs. n. 286 del 1998, ex artt. 13 e 14 e D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6. La motivazione, del tutto assente nel provvedimento apposto in calce al verbale di audizione, lo era al contempo anche nel successivo provvedimento allegato (in relazione al quale, peraltro, la potestà decisoria del Giudice di Pace doveva ritenersi ormai esaurita) in quanto apoditticamente basato sulla sussistenza dei presupposti di legge del trattenimento.
p. 3. Sono fondati, nei termini che seguono, i primi due motivi di ricorso il cui accoglimento determina l’assorbimento delle ulteriori doglianze.
Risulta dal verbale di causa avanti al giudice di pace che il ricorrente avesse specificamente formulato un’eccezione di non espellibilità “per pendenza del termine per proporre impugnazione avverso il provvedimento che ha dichiarato inammissibile la richiesta di protezione internazionale il quale è altresì stato notificato contestualmente all’ordine di trattenimento.
Sempre nel verbale di audizione, veniva poi richiamata la memoria difensiva 15.7.20 (allegata al ricorso per cassazione e comunque in esso anche trascritta) nella quale si richiedeva l’applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 4 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, sul presupposto che il prevenuto fosse stato raggiunto dal provvedimento oggetto di convalida allorquando era ancora pendente il termine per impugnare la declaratoria di inammissibilità, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 29, lett. b), della domanda reiterata di protezione internazionale; declaratoria, quest’ultima, che gli era stata contestualmente notificata lo stesso 13.7.20.
Dunque, il ricorrente aveva:
in diritto, invocato il presupposto di inespellibilità in pendenza del termine di impugnazione della domanda di protezione internazionale secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in base al quale l’obbligo di lasciare il territorio nazionale (salvo il sopravvenuto rilascio di permesso di soggiorno) decorre dalla scadenza del termine per l’impugnazione; e soltanto alla scadenza di quest’ultimo “si provvede ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 4 e 5, salvo gli effetti dell’art. 35-bis, commi 3 e 4. La previsione normativa in esame era stata dal ricorrente invocata con specifico riguardo alla sua applicabilità nell’ipotesi (qui ricorrente) di impugnazione di pronuncia di inammissibilità della Commissione Territoriale D.Lgs. n. cit., ex art. 29, comma 1, lett. b);
in fatto, ricostruito la propria situazione nel senso che egli, in Italia dal 2013, aveva dapprima ottenuto un provvedimento di protezione umanitaria poi revocato dalla Commissione Territoriale il 22.5.18, quindi proposto una domanda di protezione internazionale dichiarata inammissibile il 1.2.19, ed infine riproposto la domanda (dopo un primo provvedimento di espulsione rimasto ineseguito) poi dichiarata inammissibile dalla Commissione Territoriale appunto con il citato provvedimento notificatogli il 13.7.20 (allegato al ricorso sub n. 5).
Ebbene, nel provvedimento qui impugnato nulla si dice sull’eccezione – specifica, argomentata e probatoriamente corredata così opposta dal richiedente.
Da tale provvedimento non può trarsi contezza alcuna del fatto che il giudice di pace si sia fatto carico – neppure per implicito – della questione della inespellibilità in pendenza del termine di impugnazione.
Ciò integra, con la violazione dell’art. 112 c.p.c., il vizio lamentato, dovendosi qui aggiungere che l’omessa pronuncia su questo punto di causa – certamente decisivo – concerneva, proprio per il coinvolgimento e la valutazione di aspetti (anche) fattuali, un’eccezione impeditiva in senso stretto, così da non poter essere sostitutivamente ovviata, nella presente sede di legittimità, in forza della mera applicazione di un principio di diritto ex art. 384 c.p.c..
Ne segue, in accoglimento del ricorso, la cassazione del decreto di convalida impugnato.
La cassazione – in applicazione dell’art. 382 c.p.c. – va pronunciata senza rinvio, essendo ormai decorsi i termini previsti dalla legge per la convalida stessa.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa senza rinvio il decreto di convalida impugnato;
condanna parte controricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi quanto al presente giudizio di legittimità, ed in Euro 1000,00 per compensi professionali ed Euro 100,00 per esborsi quanto alla fase di merito; il tutto oltre rimborso forfettario spese generali 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, riunitasi con modalità da remoto, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021