LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31669/2020 proposto da:
D.Y., elettiva mente domiciliato presso lo studio dell’avv. Maria Monica Bassan in Padova, V.lo Buonarroti 2; da questa rappresentato e difeso in giudizio per procura in atti;
– ricorrente –
contro
Prefettura Padova – Ufficio Territoriale Governo Padova, Questura Padova;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 262/2020 del GIUDICE DI PACE di PADOVA, depositata il 21/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2021 dal Consigliere STALLA GIACOMO MARIA.
RILEVATO IN FATTO
che:
p. 1. D. (alias D.) Y., n. a ***** propone tre motivi di ricorso per la cassazione dell’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Giudice di Pace di Padova ha respinto il ricorso da lui proposto contro il decreto di espulsione adottato il 3.6.2020 dal Prefetto di Padova.
Il Giudice di Pace, in particolare, ha osservato che:
il prevenuto era irregolare perché entrato in Italia nel 2015 sottraendosi ai controlli di frontiera, il che giustificava di per sé il provvedimento di espulsione;
la prima domanda di protezione internazionale proposta dal ricorrente era stata respinta dalla Commissione Territoriale e poi dal Tribunale di Venezia, il quale aveva altresì respinto l’istanza di sospensiva proposta con una seconda reiterata istanza di protezione internazionale sub judice;
la proposizione del ricorso avverso il provvedimento (di inammissibilità) della Commissione Territoriale non sospendeva l’esecutività dell’espulsione D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis;
il ricorrente aveva fatto solo un generico richiamo alla situazione politica e sociale del Mali, ma non aveva fornito alcuna prova di persecuzioni personali.
Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dalla parte intimata Prefettura e Questura di Padova.
p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)- omesso esame del fatto decisivo, dedotto nel ricorso originario, costituito dall’aggravamento del conflitto armato, in particolare, nella zona meridionale del Mali (Kayes) dalla quale il ricorrente proveniva, con pericolo generalizzato di persecuzione e violenza indiscriminata. Ciò doveva essere accertato dal Giudice di Pace in sede di cooperazione istruttoria, e trovava comunque conferma in varie fonti informative 2018 e 19 UNHCR-EASO-Mali Focus. Questa situazione, da valutarsi in una con le ragioni di persecuzione personale esposte dal richiedente (minacciato di morte dal padre della fidanzata che, andata in sposa ad un altro uomo, era rimasta incinta di lui) precludeva l’espulsione e legittimava la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 14, lett. c).
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, commi 1 e 1.1, per non avere il Giudice di Pace considerato che la sussistenza di fondati motivi di persecuzione e sottoposizione a tortura o trattamenti inumani e degradanti nel Paese d’origine precludeva l’espulsione.
p. 2.2 I due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria, sono infondati.
In effetti, si è più volte stabilito (Cass. n. 3875/20 ed altre) che: “in tema di protezione internazionale ed in relazione all’istituto del divieto di espulsione o respingimento del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 19, comma 1, è sufficiente, in sede di opposizione alla misura espulsiva, che vi sia l’allegazione da parte dello straniero opponente del concreto pericolo di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rimpatrio nel Paese d’origine, in quanto la citata norma di protezione introduce una misura umanitaria a carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto di elevato rischio personale.
E tuttavia, fermo il principio, non risulta che il giudice di pace se ne sia qui discostato.
Va infatti considerato che la relativa allegazione è stata vagliata dal Giudice di Pace, il quale ha osservato che dalla situazione rassegnata e dalle risultanze di causa non emergeva alcun elemento significativo di un pericolo concreto ed attuale di persecuzione personale del richiedente in caso di rimpatrio in Mali. Ha aggiunto il giudice di pace che il richiedente si era limitato a fare mero riferimento alla situazione politica e sociale del Paese di origine come causa di per sé ingenerante quel pericolo, senza tuttavia fornire elementi e riscontri – non tanto sulla situazione generale del Mali, comunque attingibile anche d’ufficio, quanto – sulla correlazione tra questa situazione generale e la sua posizione personale.
Al punto, si desume dal decreto impugnato, che lo stesso richiamo ai rischi asseritamente riconducibili alla situazione familiare (contegno del padre della fidanzata) era stato operato dal richiedente in maniera, non solo del tutto scollegata dalla situazione generale e dalla possibilità di tutela presso le autorità locali, ma anche oggettivamente priva in sé di ogni riscontro (neppure indiziario) e possibilità di verifica.
Il che induceva ad escludere, anche sotto il profilo della vulnerabilità soggettiva e della personalizzazione del rischio, la invocata causa di inespellibilità.
Dunque, nella decisione del giudice di pace si individua un convincimento di natura fattuale (certamente non rivedibile nella presente sede di legittimità) sia sulla insussistenza nel Paese d’origine di una condizione generale di per sé integrante il paventato pericolo di persecuzione, violenza, minaccia o trattamento degradante per il solo fatto del rientro, sia sull’assenza di qualsivoglia elemento di riscontro e riscontrabilità di una situazione di pericolo riferibile alla situazione personale e familiare del prevenuto (da sola ovvero in correlazione con la suddetta situazione generale del Paese).
Tutto ciò basta ad escludere tanto che si verta di “omesso esame” di un fatto controverso e decisivo per il giudizio (nei ristretti limiti oggi rilevanti a seguito della riforma, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012 convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come interpretato da Cass. SSUU n. 8053/14), quanto che vi sia stata la dedotta violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, commi 1 e 1.1. in termini di inespellibilità dello straniero irregolare.
p. 3.1 Con il terzo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7, dal Giudice di Pace erroneamente applicato nella versione risultante dal D.L. n. 113 del 2018, nonostante che la domanda di protezione (presentata in data 1.8.18) fosse qui soggetta alla vecchia formulazione dell’art. 7 cit. (Cass. SSUU n. 29460/19). Da ciò derivava l’effetto sospensivo dell’espulsione costituito dalla presentazione di ricorso al Tribunale avverso la pronuncia di rigetto (ma anche di inammissibilità) da parte della Commissione Territoriale in materia di protezione internazionale.
p. 3.2 Il motivo è infondato.
La disciplina di riferimento al caso di specie va individuata non già con riguardo al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7, concernente il diritto dello straniero di rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione Territoriale sulla domanda di protezione internazionale, bensì nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, regolante gli effetti della proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avverso questa decisione.
Quest’ultima disposizione va poi riguardata nella formulazione rinveniente dalle modifiche apportate dal dl 113/18 conv. in L. n. 132 del 2018, qui applicabile ratione temporis, trattandosi – come riferito dal ricorrente stesso (v. ric. pag. 4) – di ricorso giurisdizionale avverso declaratoria di inammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale proposto al Tribunale di Venezia il 23 luglio 2019. Il che denota la contrarietà della tesi difensiva anche a quanto disposto da Cass. SSUU n. 29460/19 cit., il cui criterio discretivo nell’applicabilità dello jus superveniens di cui al dl 113/18, peraltro riferito al solo istituto della protezione umanitaria viene individuato nella data di proposizione della domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, e non in quella di proposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
E’ comunque dirimente osservare che la disposizione in esame, anche prima delle modificazioni così intervenute, prevedeva che la proposizione del ricorso giurisdizionale fosse causa di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (comma 3"), ma ciò “tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto: b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale’. Anche in quest’ultimo caso, per vero, l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato poteva (può) essere sospesa, ma solo per effetto del provvedimento del giudice (decreto motivato) in presenza di gravi e circostanziate ragioni (comma 4).
Orbene, risulta da quanto riferito dallo stesso ricorrente che, nella concretezza del caso:
vi era stata una prima domanda di protezione internazionale respinta dalla Commissione Territoriale Verona;
il Tribunale aveva rigettato l’impugnativa avverso questo primo diniego;
il 21.12.18 vi era stata dichiarazione di inammissibilità, da parte della Commissione Territoriale, di una seconda domanda di protezione internazionale;
su ricorso del 23 luglio 2019 (v. ric. pag.4) il Tribunale di Venezia, con decreto 24.9.19 (dunque prima dell’espulsione) aveva rigettato l’istanza di sospensione dell’esecutività del provvedimento della Commissione Territoriale come proposta dal D..
In definitiva, fermo restando il diritto dello straniero di restare in Italia fino a che la Commissione Territoriale non ha deciso (art. 7), l’effetto sospensivo del successivo ricorso al Tribunale era qui precluso dall’essere lo stesso rivolto contro una pronuncia di inammissibilità (per reiterazione) e dal fatto che, in tale situazione, il Tribunale aveva respinto l’istanza di sospensione (art. 35, comma 4 cit.).
Ne segue il rigetto del ricorso.
Nulla si provvede sulle spese stante la mancata partecipazione al giudizio della PA intimata.
PQM
La Corte:
– rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, riunitasi con modalità da remoto, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021