Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41703 del 27/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1647/2021 proposto da:

A.H., elettivamente dom.to in Reggio Calabria, Via Marvasi 8, presso lo studio dell’avv. Enzo Caccavari che lo rappresenta e difende in giudizio per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Prefettura Reggio Calabria, Questura Reggio Calabria;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di REGGIO CALABRIA, depositata il 05/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2021 dal Consigliere STALLA GIACOMO MARIA.

RILEVATO IN FATTO

che:

p. 1. A.H., n. in *****, propone un motivo di ricorso per la cassazione dell’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha respinto il ricorso da lui proposto contro il decreto di espulsione nei suoi confronti emesso dal Prefetto di Reggio Calabria il 22.10.20.

Il Giudice di Pace, in particolare, ha osservato che:

sussistevano i presupposti espulsivi D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, lett. b) e c), avendo la Questura di Reggio Calabria documentato che il ricorrente non aveva alloggio stabile, lavoro regolare, disponibilità economiche né documenti utili per l’espatrio;

il decreto prefettizio era adeguatamente motivato;

le riferite precarie ragioni di salute non ostavano all’espulsione, sia perché non richiedenti interventi sanitari indifferibili ed urgenti, sia perché comunque legittimanti il ricorrente ad ottenere l’autorizzazione ministeriale per il rientro temporaneo in Italia per ragioni di cura.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dalla parte intimata Prefettura e Questura di Reggio Calabria.

p. 2. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta (con richiamo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla violazione dei diritti umani in Marocco e dalla sussistenza di un fondato pericolo che, tornato in quel Paese (dove ancora sussisteva la pena di morte), il ricorrente venisse sottoposto a trattamenti inumani e degradanti.

Questa circostanza – dedotta nel ricorso introduttivo e durante l’udienza avanti al Giudice di Pace – era attestata dal rapporto CNDH 2019 e da articoli di stampa del portavoce di Amnesty International (allegati al ricorso per cassazione); essa doveva ritenersi decisiva ai fini di precludere l’espulsione anche in osservanza dell’art. 3 CEDU.

p. 3. Il motivo è inammissibile.

Fermo restando l’omesso esame del fatto dedotto, la doglianza non fornisce alcun elemento attestante la decisività del fatto così pretermesso dal Giudice di Pace e, conseguentemente, l’effettiva incidenza decisoria dell’omissione denunciata.

Anzi, a ben vedere, dalla stessa narrativa in ricorso emergono elementi contrari a tale decisività, nel senso che l’esame mancato viene dallo stesso ricorrente riferito a fatti il cui eventuale positivo accertamento – in ipotesi anche con dispiego di poteri istruttori ufficiosi – non avrebbe sortito con certezza un esito diverso della lite.

Ciò va detto, in particolare, sotto il profilo della assoluta genericità degli elementi concernenti la situazione del Marocco, in rapporto:

alla situazione personale del prevenuto, la quale non è mai stata dedotta, neppure indiziariamente, come suscettibile di concretamente portare all’assoggettamento a persecuzione o violazione dei diritti umani in caso di rientro in quel Paese (men che meno si dica per l’eventualità che il ricorrente, in quanto autore o sospetto autore di gravissimi reati, possa essere realisticamente assoggettato a pena di morte in caso di rimpatrio e cattura);

al fatto che in Marocco il turbamento dell’ordine pubblico ed il prevalere di movimenti di violenza indiscriminata ovvero persecutori per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali siano a tal punto gravi, conclamati e diffusivi da porre il ricorrente in concreto ed attuale pericolo di vita o menomazione dell’integrità dei propri diritti umani, del tutto indipendentemente dalla sua specifica posizione personale e per il fatto solo della sua presenza fisica in quel territorio.

In questa situazione di completa genericità ed apoditticità nella correlazione tra la situazione generale dedotta e le paventate condizioni di rischio personale, viene finanche impedito a questa Corte di legittimità di individuare, nel provvedimento impugnato, una vera e propria omissione, piuttosto che un rigetto implicito del motivo di opposizione all’espulsione su questi – così inconsistenti – elementi basata.

In ogni caso, la non decisività del fatto tralasciato – nel contesto processuale così ricostruibile – trova riscontro normativo sostanziale sotto il profilo della insussistenza dei presupposti ostativi all’espulsione ed al respingimento D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 19 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, appunto per difetto vuoi di adeguati elementi individualizzanti, vuoi di elementi di tale gravità generale da giustificare l’inespellibilità pur in difetto dei primi.

Nulla si provvede sulle spese di lite, non avendo l’Amministrazione intimata partecipato al giudizio.

P.Q.M.

La Corte, – dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, riunitasi con modalità da remoto, il 9 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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