Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.41711 del 28/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

su ricorso 37378/2019 proposto da:

U.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Cornano 95 presso lo studio dell’avvocato Faraon Luciano che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Faraon Andrea;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA n. 10281/2019 depositata il 27/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal Cons. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. U.A., proveniente dal Bangladesh, ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio villaggio in quanto aveva perso la propria abitazione a causa di un cataclisma climatico, e si era trasferito a Dhaka per cercare lavoro: aveva contratto un prestito per rilevare l’attività e procurarsi una fonte di sostentamento, ma rimaneva vittima di un tentativo di estorsione e veniva picchiato ed aggredito tanto da dover essere ricoverato in Ospedale per circa un mese. Temendo di essere ucciso aveva deciso di allontanarsi dal proprio paese recandosi in Libia dove subiva altri maltrattamenti che lo inducevano ad allontanarsi verso l’Italia.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 in relazione alla protezione sussidiaria.

1.1. Assume che:

a. il Tribunale aveva valutato i fatti narrati senza alcun serio accertamento sulle condizioni di tutela da parte della pubblica autorità, in Bangladesh, nei confronti dei cittadini, desumibili anche dalla segnalazione contenuta in numerose fonti aggiornate (che vengono espressamente indicate: ECOI 2019, cfr. pag. 8 del ricorso) del diffuso fenomeno di corruzione ed usura del sistema giudiziario;

b. il Tribunale non aveva affatto esaminato la documentazione prodotta, dalla quale emergeva che era stato emesso un mandato di arresto nei suoi confronti.

1.2. Il motivo è fondato, anche se la censura – con la quale si lamenta sostanzialmente una motivazione apparente in quanto svincolata dalle emergenze istruttorie – deve essere ricondotta al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr., al riguardo, Cass. SSUU 17931/2013; Cass. 4036/2014; Cass. 26310/2017).

1.3. Si osserva, infatti, che il Tribunale, con motivazione contraddittoria ed illogica, pur ammettendo la diffusa esistenza del fenomeno dell’usura e della corruzione delle autorità di pubblica sicurezza, ha incentrato la motivazione concernente l’inesistenza del timore di ritorsioni e violenze rappresentato dal ricorrente, non tanto sulle carenze del sistema con il quale lo Stato tutela l’ordine pubblico, quanto nella condotta delle ONG, circostanza questa non centrale rispetto ai presupposti della tutela invocata.

1.4. A ciò si aggiunge che il primo giudice ha negato apoditticamente la possibilità che il ricorrente potesse subire alcun tipo di ritorsione fisica o privativa della libertà personale in caso di rimpatrio, escludendo, solo per questo, la possibilità di riconoscere la protezione sussidiaria che la consolidata giurisprudenza di questa Corte riconosce per le liti ed aggressioni private rispetto alle quali sia accertato che lo Stato non fornisca adeguata tutela: è stato, al riguardo, affermato che “costituisce presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale il pericolo di persecuzione nel paese di provenienza, consistente nella riduzione in schiavitù a seguito della situazione debitoria dei richiedente, diffusa nel costume locale e tollerata dalle autorità statali, situazione che si differenzia dalla migrazione per ragioni economiche poiché, nel primo caso, l’espatrio non persegue un miglioramento economico, ma si rende necessario al fine di evitare trattamenti inumani o gravemente dannosi per la persona. Ne consegue che, ove sia stato dedotto tale pericolo, il giudice deve svolgere d’ufficio gli accertamenti necessari a verificare che le leggi o i costumi del paese di provenienza siano tali da autorizzare o tollerare tale pratica” (cfr. Cass. 6879/2020; Cass. 29142/2020).

1.5. Al riguardo, si osserva che, oltretutto, la motivazione risulta illogica e non consequenziale nella parte in cui sono state confusamente e contraddittoriamente richiamate le fonti informative aggiornate dalle quali, invece, sembrerebbero emergere notizie diverse da quelle sulle quali si è fondata la decisione.

2. Con il secondo motivo deduce, altresì, la violazione dell’art. 5, comma 6, TUI in combinato disposto con l’art. 10 Cost. con riferimento al concetto di vulnerabilità.

2.1. Lamenta che il Tribunale non aveva affatto valorizzato l’attività lavorativa svolta e documentata a sostegno dell’integrazione vantata, né aveva acquisito informazioni sul livello di tutela dei diritti umani nel paese di origine al fine di svolgere un giudizio di comparazione dal quale potesse emergere l’enorme divario fra la condizione attualmente raggiunta in Italia ed il rischio di compromissione del nucleo minimo della propria dignità in caso di rientro nel paese di origine.

2.2. Il motivo è fondato.

2.3. Si osserva, infatti, che il Tribunale, dopo aver enunciato tutti i principi sanciti dalle norme (art. 5, comma 6 T.U.I., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32) ed affermati dalla giurisprudenza (cfr. Cass. 4455/2018; Cass. SU 29459/2019) in relazione alla fattispecie in esame, ha escluso, in relazione al caso concreto, che ricorressero i presupposti della protezione in esame, affermando apoditticamente l’insussistenza del rischio di sottoposizione a trattamenti disumani e degradanti e la mancanza di una condizione di vulnerabilità “per tale non potendo intendersi il solo svolgimento di attività lavorativa in Italia documentato in atti presso la società Ecochimika srl” (cfr. pag. 9 decreto impugnato) 2.4. In tal modo il Tribunale, da una parte, ha omesso di svolgere il doveroso accertamento sulle condizioni di tutela dei diritti fondamentali nel paese di origine, non avendo richiamato alcuna fonte informativa aggiornata; e, dall’altra, ha omesso di dare conto dei motivi di svalutazione dell’integrazione lavorativa raggiunta, pur ammettendone l’esistenza sulla base di documentazione prodotta.

2.5. Risulta, pertanto, assente un serio giudizio di comparazione (predicato, recentemente, dalle sezioni unite di questa Corte che ha avuto modo di affermare che “in base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta lo Italia, Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano.

Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus ai diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno” (cfr. Cass. SU 24413/2021).

In conclusione, il ricorso deve essere accolto ed il decreto cassato con rinvio al Tribunale di Venezia in diversa composizione per il riesame della controversia sulla base dei principi di diritto sopra evidenziati e per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Venezia in diversa composizione per il riesame della controversia ed anche per la decisione in ordine alle spese dei giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 23 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021

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