LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonel – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37590/2019 proposto da:
C.S., rappresentato e difeso dall’avv.to Elena Tordela (elena.tordela.avvocatiavellinopec.it) elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI n. 9303/2019 depositata il 03/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal Cons. Antonella DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. C.S., proveniente dal Gambia, ricorre affidandosi a sette motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposto in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto era stato ingiustamente accusato di aver appiccato un incendio sul luogo di lavoro, ragione per cui era stato incarcerato. Ha aggiunto di essere stato liberato mediante il pagamento di una cauzione ed aveva deciso di fuggire per sottrarsi ad un ingiusto processo.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
Che:
1.Il ricorrente, in via preliminare, con i primi quattro motivi, prospetta le seguenti questioni di legittimità costituzionale:
a. del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, comma 13 modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2 e art. 111 Cost. nella parte in cui la norma stabilisce che il termine per proporre il ricorso per cassazione è di 30 giorni e decorre dalla comunicazione a cura della cancelleria del Tribunale che ha emesso il decreto di primo grado; deduce al riguardo che la norma, nei non distinguere la differenza fra termine bbre e termine lungo per i procedimenti in esame, deroga anche alla regola generale che prevede che il termine breve per proporre il ricorso per cassazione è di 60 giorni, ex art. 325 c.p.c., con una scelta intrinsecamente illogica, incongrua e viziata, oltretutto introdotta soltanto per i procedimenti in materia di protezione internazionale (primo motivo);
b. del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, comma 13 modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2 e art. 111 Cost. nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per il ricorso per cassazione della essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, assegnando, pertanto, al difensore della parte “privata” un termine inferiore a quello di cui, di fatto, gode, la parte pubblica, investita del mandato defensionale ex lege (secondo motivo);
c. del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2 e art. 111 Cost. e art. 117 Cost., comma 1 nella parte in cui stabilisce che debba utilizzarsi per le controversie in materia il rito camerale (terzo motivo) d. del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, comma 13 modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2 e artt. 111 e 117 Cost., così come integrato dagli artt. 6 e 13 CEDU e dall’art. 46 par. 3 DIR 32/2013. Prospetta la fondatezza della questione in relazione alla mera eventualità che il richiedente asilo venga ascoltato, con evidente violazione del principio del giusto processo.
2. Al riguardo si osserva quanto segue.
2.1. Con la prima eccezione, il ricorrente denuncia l’incostituzionalità del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, (così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g)), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, e art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta a decorre dalla comunicazione, a cura della cancelleria, del decreto emesso dal giudice di primo grado. Si evidenza l’ingiusta eliminazione, solo per i procedimenti di protezione internazionale, del cd. “termine lungo” ex art. 327 c.p.c. che per il giudizio di legittimità è fissato in 60 giorni.
2.2. L’eccezione è irrilevante.
2.3. Osserva preliminarmente il Collegio come, secondo l’elaborazione messa a punto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, il significato della nozione legislativa di “rilevanza” della questione incidentale di legittimità costituzionale (come emergente dalla formula adottata dalla L. n. 87 del 1953, art. 23, comma 2: “qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione”), richieda, per un verso, che la rilevanza inserisca al giudizio a quo e, per altro verso, che un’eventuale sentenza di accoglimento sia in grado di spiegare un’influenza concreta sul processo principale.
2.4. A quest’ultimo riguardo, varrà coniugare la verifica di detta rilevanza con lo scrutinio delle ricadute che l’eventuale sentenza di accogiimento possa spiegare sul processo principale (Corte Cost. n. 184/2006; Corte Cost. n. 1994; Corte Cost. n. 62/1993; Corte Cost. n. 10/1982; Corte Cost. n. 90/1968; Corte Cost. n. 132/1967).
2.5. La rilevanza della questione e il suo carattere incidentale postulano dunque che l’eventuale pronuncia di accoglimento incida sulle situazioni giuridiche fatte valere nel giudizio principale, sicché sono reputate irrilevanti, tra l’altro, questioni che non sortirebbero alcun effetto in detto giudizio (Corte Cost. n. 113/1980; Corte Cost. n. 301/1974), o non risponderebbero in nessun modo alla domanda di tutela rivolta al rimettente (Corte Cost. n. 202/1991; Corte Cost. n. 211/1984; Corte Cost. n. 15/2014; Corte Cost. n. 337/2011; Corte Cost. n. 71/2009).
2.6. Sussiste dunque la rilevanza di una questione il cui eventuale accoglimento produrrebbe un concreto effetto nel giudizio a quo, satisfattivo della pretesa dedotta dalle parti private (Corte Cost. n. 151/2009), ovvero dispiegherebbe effetti concreti sul processo principale (Corte Cost. n. 337/2008; Corte Cost. n. 303/2007; Corte Cost. n. 50/2007).
2.7. Nel caso in esame, avendo l’odierno ricorrente tempestivamente proposto ricorso per cassazione nel termine previsto dalla legge, l’esame della questione di costituzionalità avanzata con riferimento ai termini di proposizione del ricorso per cassazione deve ritenersi del tutto priva di rilevanza ai fini dell’odierno giudizio, non ponendosi in questa sede alcuna questione in ordine alla tempestività (e, conseguentemente, ammissibilità) dell’impugnazione proposta.
2.8. La questione in esame, peraltro, deve ritenersi anche manifestamente infondata, avendo questa Corte già in precedenza rilevato come la previsione nel contestato termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso per Cassazione costituisca espressione della discrezionalità del legislatore e trovi fondamento nelle esigenze di speditezza del procedimento (Sez. 1, Ordinanza n. 28119 del 05/11/2018, Rv. 651799 – 03; Sez. 1, Sentenza n. 17717 del 05/07/2018, Rv. 649521 – 03).
3. Con la seconda eccezione, il ricorrente denuncia l’incostituzionalità del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, comma 13, (così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g)), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, e art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato (e non di improcedibilità per il relativo mancato deposito), con l’ulteriore conseguente verificazione di un’evidente disparità tra le parti, circa il tempo effettivamente disponibile per la preparazione delle difese, attesa la previsione dell’istituzionale difesa della controparte tramite l’Avvocatura dello Stato senza necessità di procura.
3.1. L’eccezione è manifestamente infondata. Osserva, infatti, il Collegio come la previsione normativa denunciata si ponga in armonia con il requisito di specialità della procura necessaria per il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., mentre il richiamo del ricorrente alla sanzione di improcedibilità, e non di inammissibilità, concepita per il deposito della procura alle liti, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3, è effettuato a sproposito, giacché l’applicazione di detta norma non è affatto esclusa dalla previsione della disposizione sospettata di incostituzionalità (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 17717 del 05/07/2018).
3.2. Sotto altro profilo, del tutto irrilevante deve ritenersi la paventata disparità di trattamento nei confronti della controparte istituzionalmente difesa dall’Avvocatura dello Stato (come tale, non bisognosa di alcuna specifica procura per la costituzione in giudizio), trattandosi di evenienza comune a tutti i casi di controversie aventi come (contro)parti processuali lo Stato o altro diverso ente cui la legge consente di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato per la relativa difesa: evenienze, tutte, in relazione alle quali non è a dubitarsi (né mai risulta essersi ragionevolmente dubitato) della sostanziale non apprezzabilità di una simile pretesa disparità, essendo in ogni caso preceduta la proposizione del ricorso (o il deposito di un atto di costituzione in giudizio) dalle necessarie interlocuzioni (anche da parte delle amministrazioni difese dall’Avvocatura dello Stato) circa l’opportunità delle concrete strategie processuali da assumere, in un tempo verosimilmente parificabile (o sostanzialmente sovrapponibile) a quello indispensabile per la materiale confezione della procura speciale.
4. Con la terza e la quarta eccezione, il ricorrente denuncia l’incostituzionalità del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis (così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g)), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 5, e art. 117 Cost., comma 1 (quest’ultimo parametro così come integrato dall’art. 46, par. 3, della direttiva n. 32/2013 e dagli artt. 6 e 13Cedu), in relazione alla previsione del rito camerale ex art. 737 e ss. c.p.c., e relative deroghe espresse dal legislatore, nelle controversie in materia di protezione internazionale, con particolare riferimento: 1) al carattere meramente eventuale e cartolare dell’udienza camerale per la discussione del ricorso; 2) all’indisponibilità per il ricorrente, prima della presentazione del ricorso, della documentazione relativa al colloquio del richiedente dinanzi alla Commissione territoriale competente (viceversa immediatamente disponibile alla controparte); 3) all’ingiustificata ristrettezza dei tempi disponibili per la preparazione delle difese, e 4) alla mancata previsione del grado d’appello.
4.1. Entrambe le eccezioni sono manifestamente infondate.
4.2. Osserva il Collegio come non vi sia alcun dubbio che il procedimento camerale, da sempre impiegato anche per la trattazione di controversie su diritti e status della persona, sia idoneo a garantire l’adeguato dispiegarsi del contraddittorio con riguardo ai riconoscimento della protezione internazionale, neppure potendo riconoscersi rilievo all’eventualità della soppressione dell’udienza di comparizione, sia perché essa è circoscritta a particolari frangenti nei quali la celebrazione dell’udienza si risolverebbe in un superfluo adempimento, tenuto conto dell’attività in precedenza svolta, sia perché il contraddittorio è comunque pienamente garantito dal deposito di difese scritte (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 17717 del 05/07/2018) e dall’audizione del ricorrente che, pur subordinata alla mancata trasmissione della videoregistrazione del colloquio svoltosi presso la Commissione territoriale, non è comunque precluso, ove il giudice di merito lo ritenga rilevante: con ciò si ritiene che le garanzie collegate al diritto di difesa siano pienamente rispettate. 5. Passando all’esame delle censure proposte, si osserva quanto segue.
5.1. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 23 del 2008, art. 35bis, commi 9, 10 ed 11 in quanto il Tribunale di Napoli, in mancanza di videoregistrazione, aveva rigettato la richiesta di audizione.
5.2. La censura è inammissibile.
5.3. Si osserva, in primo luogo, che nel provvedimento impugnato si da atto che, non essendo disponibile la videoregistrazione, era stata fissata l’udienza di comparizione.
5.4. La censura, pertanto, non si confronta con il provvedimento impugnato, non essendo inutile sottolineare che il ricorrente non ha affatto allegato che la sua richiesta di audizione sia stata disattesa e su quali fatti aveva richiesto di essere sentito.
5.5. Ciò non consente a questa Corte di apprezzare l’errore denunciato da valutarsi, comunque, alla luce dell’ormai consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale “nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione rii chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; e) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.(cfr. Cass. 21584/2020 e Cass. 22049/2020).
6. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 e art. 19 T.U.I. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.
6.1. Lamenta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria e della protezione sussidiaria.
6.2. I motivo è inammissibile in quanto generico, meramente enunciativo e prospetta argomentazioni confusamente riferite sia alla protezione umanitaria che a quella sussidiaria.
7. Con il settimo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 nonché la violazione dell’art. 10 Cost e dell’art. 3CEDU oltre che dell’art. 8 Dir 2001/95/UE.
7.1. La censura è inammissibile per totale incoerenza fra la rubrica e le argomentazioni ad essa sottese.
7.2. Quanto alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria, inoltre, la censura non è conducente perché le COI indicate dal ricorrente sono addirittura più risalenti (Reworld 2015 e 2016, ed Amnesty Gambia 2017/2018: cfr. pag. 15/1S del ricorso) di quelle menzionate nel decreto (Amnesty International 2018: cfr. pag.6 ultimo capoverso del decreto impugnato) (cfr. Cass. 7105/2021).
8. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
9. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021
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