LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35517/2019 proposto da:
H.A., elettivamente domiciliato in Napoli, piazza Cavour 139, presso lo studio dell’avv. Giovanni Migliaccio, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il 17/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal cons. Lina RUBINO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. H.A., cittadino del Bangladesh, propone ricorso articolato in due motivi, notificato il 18 novembre 2019, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso il decreto n. 2207/2019 del Tribunale di Campobasso, comunicato in data 18 ottobre 2019, con il quale è stata rigettata la sua domanda, reiterata, di accesso alle protezioni internazionali.
2. Il Ministero ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si dichiara disponibile alla partecipazione alla discussione orale.
3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.
4. Il ricorrente riferisce la sua vicenda personale: cittadino del Bangladesh, sarebbe fuggito dal suo paese nel 2014 per sfuggire ad una condizione di grave compressione dei diritti umani fondamentali conseguente in particolare alla violenta esondazione del fiume Meghna che era radeva al suolo il suo villaggio di origine. Sostiene di essere scappato anche per sottrarsi alle vessazioni di uno zio paterno, che pretendeva da lui e dalla sua famiglia la corresponsione di una somma corrispondente al valore di un terreno distrutto dalle inondazioni. Segnala di aver indicato tale circostanza solo in sede di reiterazione della domanda perché la domanda reiterata è volta proprio a mettere in luce nuovi elementi, oltre a quelli ritenuti insufficienti dalla prima Commissione e che le minacce rivolte alla sua famiglia si sarebbero fatte più pressanti dopo la partenza, non potendo i suoi parenti rimasti in patria contare sull’aiuto e sulla tutela delle forze dell’ordine.
Segnala inoltre il proprio significativo percorso di integrazione e inserimento, avendo lavorato in Italia prima in forma autonoma e poi con contratto a tempo indeterminato quale operaio metalmeccanico.
5. La sua domanda, volta al riconoscimento, in via gradata, di tutte le forme di protezione internazionale, veniva rigettata una prima volta dalla Commissione territoriale nel 2016 e, reiterata nel 2017, veniva nuovamente rigettata, in sede amministrativa e poi giurisdizionale.
6. Con il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonché la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3, 4 e 5.
Sostiene che il giudice adito non abbia esercitato il suo potere-dovere di integrazione istruttoria, sia in relazione alla domanda volta al riconoscimento della protezione sussidiaria che alla protezione umanitaria.
Segnala che il tribunale non abbia ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. b) consistenti nel rischio di esposizione a trattamenti inumani o degradanti, perché ha ritenuto il ricorrente inattendibile quanto ai motivi che hanno provocato il suo allontanamento, ma che sia giunto a tale conclusione rigettando la richiesta di audizione personale pur formulata dall’interessato, non dandogli quindi l’opportunità di colmare eventuali lacune del suo racconto, né di chiarire il contenuto delle sue dichiarazioni per poi ritenerlo inattendibile.
Segnala inoltre, quanto alla ipotesi tutelata dall’art. 14, lett. c), che il giudicante non ha inoltre adeguatamente considerato la situazione di violenza indiscriminata attualmente esistente in Bangladesh, limitandosi alla acquisizione delle informazioni rinvenibili sul sito della Farnesina, prive di qualsiasi riferimento cronologico, e non riportando neppure i passi del rapporto di Amnesty International dai quali trae il suo convincimento. Rileva quindi anche una carenza di acquisizione delle informazioni sul paese di provenienza, ai fini della protezione sussidiaria.
Quanto alla protezione umanitaria, evidenzia il difetto di valutazione comparativa tra il livello di tutela dei diritti umani fondamentali nel paese di provenienza, in relazione al quale non è stata adeguatamente considerata la costante esposizione a gravi calamità naturali, e la situazione di integrazione raggiunta nel paese che accoglienza, che, pur allegata e documentata è stata svilita.
7. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, relativi ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.
8. Il primo motivo è fondato e va accolto, in relazione sia ai profili di violazione di legge relativi alla protezione sussidiaria che alla protezione umanitaria. Il suo accoglimento determina l’assorbimento del secondo.
9. Quanto alla protezione sussidiaria richiesta, deve ricordarsi che il dovere di cooperazione istruttoria rappresenta una peculiarità processuale del giudizio di protezione internazionale, cui il giudice di merito deve adempiere d’ufficio, fondando la propria decisione su fonti informative attendibili (e cioè riconducibili a quanto predicato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3), idonee allo scopo informativo rispetto alla vicenda narrata sul piano del contenuto (che deve espressamente risultare nel corpo della motivazione) ed aggiornate alla data della decisione, in ragione della rapida mutevolezza delle condizioni sociopolitiche, economiche, climatiche e sanitarie dei paesi di provenienza dei richiedenti asilo. Non può essere ritenuto idoneo a tal fine (e tantomeno sufficiente) il riferimento a dati desunti dal sito web della Farnesina, ove sono reperibili informazioni, certamente attendibili quanto alla fonte, riguardanti però categorie di soggetti, come i turisti, non comparabili con i richiedenti la protezione internazionale (Cass. n. 16202 del 2012). Tale fonte, invero, pur essendo espressione dell’Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, assolve compiti (assistere gli italiani e tutelarne gli interessi in situazioni di crisi all’estero) affatto diversi da quelli indicati dalla norma anzidetta, e pertanto, come questa Corte ha avuto modo di osservare (Cass. n. 8819 del 2020), essa non è ricollegabile al dovere di cooperazione istruttoria che vige in materia, volto ad acquisire COI pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò specificamente preposti (Cass. 12368/2021). Ne’ tanto meno può ritenersi adeguatamente assolto il dovere di acquisire informazioni attuali, da fonti attendibili e aggiornate, sul paese di provenienza del richiedente la protezione internazionale, ove il riferimento sia completamente disancorato, come nel caso in esame, da un puntuale riferimento cronologico atto a contestualizzare le informazioni (tale dovendosi intendere il riferimento, peraltro sintetico fino alla vacuità, all’ultimo rapporto di Amnesty International). Il decreto inoltre non considera affatto la rilevanza delle calamità naturali all’interno di un paese come il Bangladesh ove sono un fenomeno ricorrente e destabilizzante per la sicurezza delle persone e per la fragile economia dell’intero paese.
10. Quanto alla protezione umanitaria, correttamente il ricorrente lamenta, oltre che l’omesso esame di fatti decisivi (costituiti dalla situazione del Paese così come rappresentati dallo stesso Tribunale in sede di esame della domanda di protezione sussidiaria), anche l’illegittima omissione di un effettivo giudizio comparativo tra la situazione del richiedente asilo in Italia e la situazione oggettiva del Paese di origine, in spregio ai principi più volte affermati da questa Corte regolatrice in tema di protezione umanitaria, a mente dei quali, se, per il riconoscimento dello status dm rifugiato o della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b) deve essere dimostrato che il richiedente asilo abbia subito, o rischi concretamente di subire, atti persecutori come definiti dall’art. 7 (atti sufficientemente gravi per natura o frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti), così che la decisione di accoglimento consegue ad una valutazione prognostica dell’esistenza di un rischio, onde il requisito essenziale per il riconoscimento di tale forma di protezione consiste nel fondato timore di persecuzione, personale e diretta, nel paese di origine del richiedente asilo, alla luce di una violazione individualizzata – e cioè riferibile direttamente e personalmente al richiedente asilo in relazione alla situazione del Paese di provenienza, da compiersi in base al racconto ed alla valutazione di credibilità operata dal giudice di merito, diversa, invece, è la prospettiva dell’organo giurisdizionale in tema di protezione umanitaria, per il riconoscimento della quale è necessaria e sufficiente (anche al di là ed a prescindere dal giudizio di credibilità del racconto) la valutazione comparativa tra il livello di integrazione raggiunto in Italia e la situazione del Paese di origine, qualora risulti ivi accertata la violazione del nucleo incomprimibile dei diritti della persona che ne vulnerino la dignità – accertamento che prende le mosse, e non può prescindere, dal dettato costituzionale di cui all’art. 10, comma 3, ove si discorre, significativamente, di impedimento allo straniero dell’esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana: di qui, il riconoscimento della natura di diritto costituzionalmente garantito della situazione giuridica dei richiedenti asilo e quindi di “concreta e materiale esigibilità in via giurisdizionale” del relativo diritto soggettivo – un diritto perfetto, pertanto, in quanto il suo fondamento necessario e sufficiente, nonché la sua causa di giustificazione risiedono entrambi nella sola Costituzione. Pur vero che, da questa Corte, è stato ripetutamente affermato il principio (fra le altre, Cass. 4/8/2016 n. 16362) secondo cui il diritto di asilo riconosciuto dall’art. 10 Cost. risulterebbe interamente attuato e regolato attraverso le tre forme di protezione previste dall’ordinamento vigente (rifugio, protezione sussidiaria e protezione umanitaria) – con la conseguenza che, al di fuori della “esaustiva normativa” di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007 e al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 “non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto dell’art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all’esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione” (Cass. 26/6/2012 n. 10686) – è vero altresì che tale indirizzo deve pur sempre confrontarsi con la norma costituzionale (e con le norme sovranazionali), di rango superiore in sede di interpretazione della legge ordinaria, escludendone l’applicabilità tutte le volte che tale interpretazione si ponga in conflitto con la norma gerarchicamente sovraordinata.
Va pertanto riaffermato il principio di diritto, cui il giudice di rinvio si atterrà nel riesaminare la domanda di protezione umanitaria, alla luce del quale, secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del suo riconoscimento, occorre operare la valutazione comparativa della situazione oggettiva, oltre che eventualmente soggettiva, del richiedente asilo con riferimento al Paese di origine sub specie della libera esplicazione dei diritti fondamentali della persona, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza – pur senza che abbia rilievo esclusivo l’esame del livello di integrazione, se isolatamente ed astrattamente considerato.
Nel caso di specie, la decisione non rispetta i sopra indicati principi, in quanto omette di verificare se il paese di provenienza garantisce la tutela minima dei diritti umani e svilisce la rilevanza del percorso effettiva integrazione in Italia compiuto dal ricorrente senza peraltro precisare cosa riterrebbe necessario ai fini della prova della integrazione, se non un lavoro stabile attestante, per stessa indicazione del giudicante “un inserimento del ricorrente nel tessuto lavorativo e sociale”.
Il primo motivo va quindi accolto, il secondo è assorbito, il decreto è cassato e la causa rinviata al Tribunale di Campobasso in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo assorbito il secondo, cassa e rinvia al Tribunale di Campobasso in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 23 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021