Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41715 del 28/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16919-2020 proposto da:

OFFICINE N. DI N.G. & C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE SEGRETERIA COMMISSARIALE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LA SPEZIA, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1179/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata l’08/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

La CTR della Liguria, con sentenza nr 1179/2019,rigettava l’appello proposto da Officine N.G. & C s.a.s. avverso la pronuncia della CTP di La Spezia che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente avendo riscontrato che la copia del ricorso depositato in sede di costituzione in giudizio da parte della società era priva di sottoscrizione e quindi ritenendo che verosimilmente lo fosse anche l’originale depositato presso l’ufficio che aveva sollevato la relativa eccezione.

La CTR riteneva che la mancata sottoscrizione del ricorso introduttivo aveva reso il ricorso inesistente e che nessun effetto sanante poteva riconoscersi alla firma apposta dal difensore sulla procura alle liti in quanto quest’ultimo era stata resa su di un foglio separato dal ricorso, privo di quegli elementi che consentano di conseguire ragionevole certezza in ordine alla provenienza del potere di rappresentanza e alla riferibilità della procura stessa al giudizio in questione.

La contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con cui si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 4 e dell’art. 125 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per non avere riconosciuto efficacia sanante alla procura regolarmente sottoscritta sia dal difensore che dalla parte a margine del ricorso.

Il motivo è inammissibile.

La CTR con un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., n. 5 qui non dedotto ha rilevato che la procura è stata resa non già in calce o a margine ma su di un foglio separato del tutto privo di elementi che consentano di conseguire con ragionevole certezza la provenienza del potere di rappresentanza e la riferibilità della stessa al giudizio in questione.

Ha infatti sottolineato che in mancanza di segni esteriori (quali timbri di congiunzione, la numerazione progressiva dei fogli) non poteva riconoscersi alla procura de qua alcun effetto sanante.

Va peraltro evidenziato che il motivo difetta di specificità.

Il ricorrente infatti in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 non ha allegato il ricorso introduttivo recante la procura sicché non è consentito a questa Corte di vagliare la fondatezza della censura sollevata.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00 oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021

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