Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41716 del 28/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28988-2020 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 4, presso lo studio dell’avvocato SANTI BERTINO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLA LONGO;

– ricorrente –

contro

L.P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, V. A. GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE GATTI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO SCATTAREGGIA MARCHESE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 467/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 13/06/19;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

RILEVATO

che:

con sentenza del 13.6.2020, la Corte d’appello di Messina confermò la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’azione di reintegra nel possesso proposta da S.A. nei confronti di L.P.F.;

il ricorrente aveva dedotto di essere nel possesso di alcuni fondi siti in Vulcano e di essere stato spogliato dal L.P., che aveva apposto una recinzione, impedendo il pascolo delle proprie greggi;

il L.P. si costituì ed eccepì di avere il godimento del fondo in virtù di un contratto di affitto e di averlo recintato per impedire lo sconfinamento degli animali sull’adiacente via provinciale;

la Corte di merito, sulla base della valutazione delle prove testimoniali, ha ritenuto che il L.P. era solito pascolare le greggi fin dal 1992 ed aveva recintato il terreno al solo scopo di evitare il pericolo di sconfinamento degli animali sulla pubblica via e non per impedire l’accesso al fondo, che, infatti, era stato sempre accessibile dai terzi, sicché non sussisteva nemmeno il lamentato spoglio;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso S.A. sulla base di quattro motivi;

ha resistito con controricorso L.P.F.;

in prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative;

– il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO

che:

– con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, degli artt. 116,251 e 703 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per non avere la corte di merito valutato le dichiarazioni rese dai testimoni di parte ricorrente e per non aver motivato sull’attendibilità dei testimoni di parte resistente tanto da rendere la motivazione del tutto apparente;

– con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la Corte di merito accertato, attraverso l’esame delle mappe catastali, che non vi erano altri accessi al fondo del ricorrente;

– con il terzo motivo di ricorso, erroneamente indicato come quarto, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e dell’art. 1168 c.c., per avere la corte di merito attribuito rilevanza, nel giudizio possessorio, al contratto d’affitto che legittimava il P. a recintare il terreno mentre il titolo sarebbe irrilevante ai fini della tutela della situazione possessoria;

– i motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1;

essi difettano, in primo luogo di specificità perché non indicano gli atti ed i documenti su cui il ricorso si fonda, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6;

– non può, inoltre, ravvisarsi il vizio di apparenza della motivazione, che è integrato qualora la motivazione risulti del tutto inidonea ad esplicitare le ragioni della decisione (Cassazione civile sei:. VI, 25/09/2018, n. 22598; Cass. Sez. 07/04/2014 n. 8053) ovvero quando la sentenza sia del tutto inidonea a raggiungere lo scopo, ovvero di spiegare le ragioni del decidere;

– sussiste il vizio di nullità quando le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio e con passaggi logici talmente incongrui da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum;

nel caso di specie, la sentenza impugnata consente di cogliere l’iter logico della decisione in ordine all’insussistenza dello spoglio;

– con apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la corte di merito ha accertato che il L.P. era solito far pascolare il suo gregge sui terreni oggetto di causa sin dal 1982 ed aveva recintato il terreno al solo scopo di evitare il pericolo di sconfinamento degli animali sulla pubblica via e non per impedire l’accesso al fondo oggetto di causa;

– la motivazione non è apodittica né apparente perché tiene conto delle dichiarazioni dei testimoni, anche attraverso il richiamo alla sentenza di primo grado, sicché il ricorso tende ad una surrettizia rivalutazione dei fatti per come operata dal giudice di merito (Cass. 8578/2017);

– giova peraltro evidenziare che il giudice di merito non è tenuto a considerare espressamente tutti gli elementi probatori e tutte le difese (Cass. 6841/2016), ben potendo individuare gli elementi probatori sui quali fondare il proprio convincimento, rientrando nell’attività di apprezzamento delle prove che gli è demandato;

l’inesistenza dello spoglio è stato accertato sulla base della situazione di fatto e delle dichiarazioni testimoniali, univoche nell’affermare che il L.P. era solito far pascolare le greggi su detta area, e non sulla base delle facoltà inerenti al contratto d’affitto sicché la Corte distrettuale è giunta alla conclusione che la recinzione era stata realizzata al solo scopo di evitare il pericolo di sconfinamento degli animali sulla pubblica via e non per impedire l’accesso al fondo;

non è infine censurabile il vizio motivazionale sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto – in disparte il difetto di specificità- è precluso dall’esistenza di una “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5 in quanto il giudizio d’appello è stato introdotto in data successiva all’11.9.2012;

– il ricorso va pertanto dichiarato rigettato;

le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Suprema Corte di cassazione, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021

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