LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26526/2019 proposto da:
S.Y., rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO MADELLA, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BRESCIA, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1220/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 26/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/10/2020 dal Presidente Dott. FELICE MANNA.
RITENUTO IN FATTO
S.Y., cittadino del *****, proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Brescia avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A sostegno della domanda deduceva di aver lasciato il suo Paese nel 2014 perchè, avendo ferito ad una mano un terzo, a seguito di un alterco per la proprietà d’un terreno, temeva di essere arrestato dalla polizia.
Il Tribunale rigettava la domanda, con ordinanza del 19.6.2017.
L’appello proposto era respinto dalla Corte distrettuale di Brescia, con sentenza n. 1220/19, pubblicata il 26.7.2019. Riteneva la Corte territoriale che i fatti narrati non integrassero gli estremi di alcuna persecuzione e, quanto al paventato danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. h), il sistema giudiziario ghanese non presentava criticità tali da far ritenere non tutelati i diritti del cittadino, nè il richiedente avrebbe rischiato trattamenti inumani o degradanti. In ogni caso, proseguiva la Corte, il reato che il richiedente avrebbe commesso sarebbe stato, a stregua dei parametri di pena di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 16, comma 1, lett. b), tale da escludere la protezione sussidiaria. Infine, in merito alla protezione umanitaria, osservava che il richiedente aveva ancora legami familiari importanti (il padre, la moglie e la figlia, nata nel 2012) e capacità lavorative (saldatore meccanico, all’epoca dell’emigrazione) intatte ed anzi viepiù migliorate, grazie alle nuove competenze acquisite in Italia.
Avverso detta sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Il Ministero dell’Interno ha notificato controricorso, senza tuttavia depositarlo in cancelleria nel termine di cui all’art. 370 c.p.c., comma 3.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Il primo motivo denuncia, in relazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., la violazione o falsa applicazione della Convenzione di Ginevra, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7,8,10,14 e 16, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, artt. 115 e 116 c.p.c. e artt. 10,24 e 111 Cost., nonchè “eccesso di potere per errato presupposto di fatto, illogicità contraddittorietà, carenza e genericità di motivazione, incompletezza dell’attività istruttoria” ed omesso esame degli “accadimenti descritti dal sig. S.Y. e (del)la situazione del Paese di provenienza dello stesso e per non aver riconosciuto il diritto del medesimo alla protezione richiesta, negandogli ogni forma di protezione”; ed infine, deduce la violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria.
Da pag. 8 a pag. 12 del ricorso parte ricorrente sostiene, ad un tempo, che la sentenza impugnata si sarebbe basata su falsi presupposti fattuali in merito alla gravità del reato commesso dal richiedente, assumendo che questi avrebbe agito per difendersi da un’offesa ingiusta senza provocare, però, lesioni gravissime; che la Corte territoriale sarebbe incorsa in contraddizioni logiche nel ritenere il reato di lesioni personali ora non stimabile nella sua gravità ora grave al punto da escludere, quoad poenam e ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 16, lett. b), l’ammissibilità della protezione sussidiaria; e lamenta un mancato approfondimento istruttorio sulla situazione complessiva del Ghana. Da pag. 12 a pag. 18 il motivo si sofferma su norme della Convenzione di Ginevra, sul sistema giudiziario ghanese e sull’attendibilità delle dichiarazioni del ricorrente; da pag. 18 a pag. 27, il mezzo, “quanto alla sussistenza della persecuzione”, riporta il contenuto di informazioni sull’uso eccessivo della forza e sulle condizioni delle carceri ghanesi, citando al riguardo precedenti di giudici di merito, formula interrogativi retorici su quella che avrebbe dovuto essere la condotta del richiedente e conclude per l’innocenza di lui, l’impossibilità di esercitare la difesa nel Paese d’origine e l’esistenza di una persecuzione, statuale e non, per la “connivenza” tra il terzo denunciante e la polizia del Ghana. Da pag. 27 a pag. 36 il motivo tratta della complessiva situazione del Paese d’origine del richiedente, evidenziandone le criticità (in tema di diritti civili e politici, giustizia e sicurezza), per poi concludere che la Corte nel negare la protezione internazionale (rifugio e sussidiaria) avrebbe sia violato la legge sia omesso di esaminare un fatto decisivo, id est le ragioni della fuga del richiedente dal suo Paese e il connesso grave pericolo di vita in caso di rientro. Da pag. 36 a pag. 38, premessa la disciplina della protezione sussidiaria, parte ricorrente torna a richiamare le condizioni negative del Ghana quanto ad assistenza legale e carceri, per trarne la conclusione che, pertanto, sarebbe evidente il pericolo del richiedete di essere sottoposto in patria a torture o trattamenti disumani o degradanti -sia nelle carceri sia fuori” (v. pag. 37), e a sostegno di tale conclusione cita precedenti di merito. Da pag. 38 a pag. 48 il motivo tratta dei presupposti della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), assumendo che, stante la pericolosità del Paese d’origine del richiedente, sarebbe inaccettabile il mancato riconoscimento della protezione in oggetto, non essendo necessaria a tal fine una minaccia di tipo individuale. Deduce, altresì, parte ricorrente che il D.Lgs. n. 251 del 2007, non ha recepito l’art. 8 della direttiva 2004/83/CE, per cui non vi sarebbero limitazioni alla protezione sussidiaria per il fatto di non provenire dalle zone interessate da violenza indiscriminata.
1.1. – Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
1.1.1. – Inammissibile, innanzi tutto, perchè collide con fermi orientamenti di questa Corte sull’interpretazione dell’art. 360 c.p.c..
E’ noto che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (nn. 6519/19 e 25332/14); e che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (nn. 11603/18 e 19959/14).
E’ inammissibile, dunque, la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (nn. 26874/18 e 19443/11).
Ed ancora, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (n. 16132/05 e successive conformi).
Così come altrettanto costante è la giurisprudenza di legittimità nel senso che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U. n. 8053/14).
1.1.1.1. – Nella specie, il motivo propone, senza un chiaro ordine logico-giuridico e con frequenti iterazioni dei medesimi concetti, una commistione di questioni di fatto e di diritto, che spazia dall’errata ricostruzione della fattispecie alla contraddittorietà motivazionale; dall’omesso esame (non di fatti, ma) di tesi difensive all’insufficiente cooperazione istruttoria; dalla deduzione della credibilità di quanto narrato dal richiedente all’impropria equiparazione tra persecuzione e danno grave, tino alla libera aggiunta di un’affermazione di puro fatto (la dedotta “connivenza” tra denunciante e polizia ghanese) che non è nè contenuta nè altrimenti desumibile dalla narrazione del richiedente, quale riportata a pag. 4 dello stesso ricorso.
Il tutto nella triplice erronea supposizione: (i) che competa a questa Corte estrarre il diritto dai fatti, per poi elaborare a propria cura, in guisa compatibile con i motivi di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., la critica destruens alla sentenza impugnata; (ii) che l’erroneo apprezzamento dei fatti sia non solo denunciabile innanzi a questa Corte, ma altresì produca e dimostri, ad un tempo, le denunciate violazioni di legge; e (iii) che il testo vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5, consenta di apprezzare i profili motivazionali della sentenza impugnata oltre gli stretti limiti di cui alla citata giurisprudenza.
1.1.2. – Altro profilo d’inammissibilità risiede in ciò, che la censura non coglie la struttura motivazionale della sentenza impugnata, ricavandone erroneamente una contraddizione interna.
Al riguardo va premesso che secondo la giurisprudenza di questa Corte, la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi, nè contiene, quanto alla causa petendi alternativa o subordinata, un mero obiter dictum, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (nn. 17182/20, 10815/19 e 21490/05).
1.1.2.1. – Nella specie, la sentenza impugnata si è limitata a formulare due distinte rationes, lì dove ha ritenuto, in primo luogo, che il richiedente ha riportato la semplice impressione di aver causato un danno grave a terzi, avendo lasciato il Ghana senza neppure assumere informazioni sulle conseguenze del fatto narrato; ed ha poi considerato, in secondo luogo e in via alternativa, che anche ammettendo, nonostante l’assoluta carenza di prova, che il richiedente fosse ricercato dalla polizia, il sistema giudiziario ghanese, basato sulla common lati britannica, sul diritto consuetudinario tradizionale e sulla Costituzione del 1992, gli consentirebbe di far valere in giudizio le sue ragioni e le eventuali scriminanti.
Pertanto, nel non aver colto tale duplicità di ragioni del decidere e nell’averle, al contrario, unificate per trarne motivo di contraddizione, il mezzo in esame si dimostra inammissibile a stregua del premesso insegnamento.
1.2. – Nei restanti aspetti le censure in cui si articola il mezzo sono infondate.
1.2.L – In particolare, non hanno pregio le considerazioni svolte quanto alla dedotta persecuzione, poichè quest’ultima ricorre solo per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale od opinione politica (art. 1 Convenzione di Ginevra 28.7.1951 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 1); lì dove, nel caso di specie, quanto allegato dal richiedente nasce da una vicenda puramente privata.
1.2.2. – In ordine alla protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (nn. 18306/19, 9090/19 e 13858/18).
La sentenza impugnata ha motivatamente escluso, mercè l’impiego di fonte qualificata (Amnesty International), l’esistenza di un siffatto grado di violenza nell’accezione anzi detta, sicchè le contrarie affermazioni del motivo di ricorso invocano uno scrutinio di merito non consentito in questa sede di legittimità.
2. – Col secondo motivo è denunciata, in relazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., la violazione del T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 28, artt. 112,115 e 116 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost., nonchè la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata per carente istruttoria e per omesso esame degli “accadimenti descritti dall’istante” nell’atto d’appello anche in relazione alla richiesta di protezione umanitaria.
Sostiene parte ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe vagliato i fatti di causa e le contestazioni alla pronuncia di primo grado svolte nell’atto d’appello. Quindi, richiamate Cass. nn. 21903/15 e 10686/12 e alcune decisioni di merito, essa deduce che la Corte bresciana non avrebbe adeguatamente considerato la situazione d’integrazione del richiedente in Italia (svolgimento di attività lavorativa ben retribuita, dal febbraio 2018 in poi, presso una cooperativa di servizi ambientali e successivamente alle dipendenze d’una società di servizi nonchè partecipazione a vari corsi). Richiama, inoltre, il principio di non respingimento e l’art. 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali; lamenta il pericolo di vita cui il richiedente sarebbe esposto in caso di rientro in Ghana; torna a dedurre il rischio di danno grave derivante da trattamenti inumani e degradanti; e sostiene, richiamando Cass. nn. 26566/13, 15466/14, 5086/18 e 24633/18, e Corte di giustizia Europea C-285/12 e C-465/07, che la Corte d’appello avrebbe dovuto svolgere un’accurata indagine sulle diverse condizioni poste a base del peculiare titolo di soggiorno da rilasciarsi ove ricorrano gravi violazioni dei diritti umani, ancorchè queste ultime non siano sufficienti ad integrare i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico o per la protezione sussidiaria.
2.1. – Al netto delle ripetute doglianze inerenti alla protezione sussidiaria, per le quali vale, in difetto di elementi di diversi, il medesimo giudizio d’inammissibilità o infondatezza di cui ai paragrafi precedenti, le suddette censure sono infondate.
La sentenza impugnata non ha affatto omesso l’esame dei fatti inerenti alla protezione umanitaria, nè tanto meno era tenuta a giustificare al suo interno il giudizio su ogni singola argomentazione difensiva della parte appellante. Nè – ancora – ha omesso di valutare il dedotto radicamento del richiedente, tant’è che l’ha comparato con la posizione di lui in patria, ritenendo – con motivazione non aggredibile ai sensi del testo vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – che dal raffronto non emergesse una situazione di contrasto con i diritti fondamentali dell’uomo.
Non pertinenti, inoltre, le citazioni dei suindicati precedenti di questa Corte, poichè l’indagine ufficiosa sul tipo di protezione applicabile a fronte della narrazione del richiedente e del relativo onere probatorio attenuato, non esimono il richiedente stesso dal dover allegare le circostanze di fatto che lo rendano vulnerabile. Ed invero, la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (n. 27336/18, la quale nel rigettare la censura relativa al mancato utilizzo dei poteri officiosi da parte del giudice di merito, ha evidenziato che non erano state allegate, da parte del ricorrente, nè la situazione implicante la protezione internazionale in rapporto a conflitti armati in corso nel suo paese di origine, nè – ai fini della protezione umanitaria – una condizione di grave violazione dei diritti umani; conformi, nn. 3016/19 e 19197/15).
Fuori contesto, infine, il richiamo all’art. 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, del tutto estraneo alla materia della protezione internazionale e nazionale dello straniero.
3 – Il terzo motivo lamenta, in relazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 10 Cost., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 18, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, art. 116 c.p.c. e art. 8 CEDU, nonchè la carente, illogica e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, per aver omesso di considerare il fatto decisivo della situazione lavorativa e dell’integrazione del richiedente.
Detto mezzo reitera doglianze già espresse nei motivi precedenti (persecuzione, insicurezza di vita, pericolosità dilagante, condizioni carcerarie e situazione giudiziaria del Ghana, vita lavorativa del richiedente in Italia), cui aggiunge una pretesa violazione dell’art. 10 Cost., quale controlimite all’esercizio del potere di respingimento.
3.1. – Anche tale motivo non ha pregio, vuoi perchè puramente ripetitivo delle doglianze sopra svolte e confutate, vuoi perchè l’art. 10 Cost., comma 3, proprio perchè attuato mediante il sistema pluralistico della protezione internazionale (tipica) e nazionale (atipica, quanto alla protezione umanitaria, applicabile alla fattispecie ratione temporis), non ha rispetto a tale sistema un proprio ambito applicativo distinto, autonomo e aggiuntivo.
Ed infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità l’art. 10 Cost., il quale, peraltro, è interamente attuato e regolato dai tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3 (v. per tutte, nn. 16362/16 e 10686/12).
4. – Il quarto motivo di ricorso allega, in relazione all’art. 3, dell’art. 360 c.p.c., la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 14, artt. 2, 3, 8 e 27 CEDU, nonchè il difetto di motivazione, il travisamento dei fatti e l’omesso esame di fatti decisivi. Deduce al riguardo che l’art. 8 della direttiva 2004/83/CE, che consente agli Stati membri di indicare le zone interne sicure in cui lo straniero rinviato, non è stato accolto dal nostro ordinamento;
che la Corte territoriale non ha considerato che, secondo molte fonti, i luoghi di provenienza del richiedente sono ad altissimo rischio di violenza indiscriminata; e che autori del danno grave possono essere anche soggetti privati, in assenza di un’autorità statuale che impedisca condotte dannose, come quelle del caso di specie.
4.1. – Anche tale mezzo è puramente ripetitivo di doglianze già esposte, la cui inammissibilità o infondatezza è stata già illustrata sopra. Va solo aggiunto che:
a) il mancato recepimento dell’art. 8 della direttiva 2011/95TUE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE e il cui art. 8, comma 1, dispone che “(n)ell’ambito dell’esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se, in una parte del territorio del paese d’origine, questi: a) non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi; oppure b) ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi di cui all’art. 7; e può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in quella parte del paese e si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca”), non significa altro che la protezione non può essere negata a cagione della possibilità che il richiedente, per evitare la persecuzione o il danno grave cui sia esposto nella zona di provenienza, possa trasferirsi in altra parte del Paese d’origine; sicchè, esclusa in radice – come nella specie – tanto la persecuzione quanto il danno grave, è insensato discutere dell’inapplicabilità di una norma che il giudice di merito non ha affatto applicato;
h) una volta esclusa una situazione oggettiva di danno grave, così come la sentenza impugnata l’ha esclusa con motivazione che, per le ragioni fin qui esposte, non presta il fianco a nessuna delle critiche rivolte, è del pari privo di senso discutere se tale inesistente danno possa provenire anche da soggetti privati.
5. – In conclusione il ricorso va respinto.
6. – L’improcedibilità del controricorso per mancato tempestivo deposito (su cui v. n. 7900/18) osta al regolamento delle spese.
7. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021