Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.41720 del 28/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37832/2019 proposto da:

J.K., elettivamente domiciliato in Avellino, via Salvatore Pescatori, n. 60, presso lo studio dell’avv. Luigi Natale che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 12/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 da CRICENTI GIUSEPPE.

RITENUTO

Che:

1.- J.K. viene dal Gambia. Ha raccontato di essere andato via dal suo paese dopo che, rimasto orfano del padre, insieme al quale faceva il pastore, è stato tiranneggiato dallo zio che, peraltro, lo ha accusato ingiustamente della morte di alcune mucche fino a minacciarlo di morte, e lui non ha denunciato il fatto, memore del monito di suo padre di non rivolgersi mai alla polizia, di cui aveva totale sfiducia.

Fuggito dal Gambia per evitare tale situazione, è transitato dalla Libia, dove ha subito vessazioni ed è stato pure sequestrato.

2.-Il Tribunale di Napoli non ha creduto al suo racconto, rilevando genericità e contraddizioni intrinseche; ha dunque rigettato la richiesta di protezione internazionale, compresa quella di cui alla L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) escludendo l’esistenza di un conflitto armato generalizzato. Ha escluso situazioni di vulnerabilità rilevanti ai fini della protezione umanitaria, negando altresì rilievo al periodo trascorso in Libia.

3.-Il ricorso è basato su tre motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente ma non ha notificato controricorso.

CONSIDERATO

che:

5.-Il primo motivo denuncia, formalmente, “motivazione apparente e perplessa”. In realtà, contesta il giudizio di inverosimiglianza reso dal Tribunale e dunque contesta la corretta applicazione della L. n. 251 del 2007, art. 3.

Il motivo non contiene una specifica censura alla ratio decidendi, salvo che nel ritenere omesso il riscontro che della narrazione doveva farsi attraverso l’esame della situazione del paese di origine.

Per il resto si risolve in una astratta ricognizione delle regole in materia di valutazione del racconto del ricorrente.

Il motivo è dunque inammissibile.

Giova ricordare che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 dello stesso articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto. Detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni (Cass. 14674/2020).

Il giudice di merito non ha l’obbligo dunque di un riscontro esterno, qualora già sulla base di alcuni di quei criteri (genericità del racconto, contraddizioni, ecc.) abbia ritenuto inverosimile la narrazione.

6.- Anche il secondo motivo denuncia “motivazione apparente e perplessa”.

Tuttavia, dal suo contenuto si ricava che la doglianza del ricorrente riguarda l’accertamento che il Tribunale ha fatto della situazione del Gambia, in particolar modo con riferimento alla L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e dunque in relazione alla esistenza di un conflitto armato generalizzato, che il Tribunale ha escluso possa ravvisarsi in quel paese.

Secondo il ricorrente questa indagine è stata effettuata sulla base di un erroneo concetto di conflitto armato (p. 7) ed in base a fonti non attendibili.

Il motivo è infondato.

Invero, il conflitto armato interno, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, ricorre in situazioni in cui le forze armate governative di uno Stato si scontrino con uno o più gruppi armati antagonisti, o nelle quali due o più gruppi armati si contendano tra loro il controllo militare di un dato territorio, purché il conflitto ascenda ad un grado di violenza indiscriminata talmente intenso ed imperversante da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nella regione di provenienza corra il rischio descritto nella norma per la sua sola presenza sul territorio, tenuto conto dell’impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano il rischio per i civili, o direttamente mirano ai civili; della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali metodi o tattiche; della generalizzazione o, invece, localizzazione del combattimento; del numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento. (Cass. 5675/ 2021) Il giudice di merito è tenuto ad accertare questa situazione indicando le fonti da cui trae la sua conoscenza, nel senso che “il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione” (Cass. 13449/ 2019).

Ed il Tribunale ha indicato le fonti da cui ha tratto la convinzione che in Senegal non v’e’ una situazione di conflitto armato nei termini sopra indicati (p. 5).

Per la contestazione di questo accertamento occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. 26728/2019).

Nel corso del motivo, peraltro, il ricorrente sembra adombrare altresì una violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) ossia una non adeguata valutazione dei presupposti della protezione sussidiaria.

Per tale aspetto il motivo è inammissibile, posto che l’esame della protezione sussidiaria presuppone che il racconto sia ritenuto credibile, ed invece non è stato cosi, né v’e’ qui contestazione di tale giudizio.

7.- Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5.

Il ricorrente rimprovera al Tribunale di non avere approfondito, anche in tal caso, la situazione del paese di origine nonché la sua soggettiva situazione personale, e di non aver tenuto conto, o meglio di avere apoditticamente escluso la rilevanza del vissuto in Libia.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

E’ vero che, ai fini della protezione umanitaria, per valutare le condizioni di vulnerabilità si può e si deve considerare anche il vissuto del richiedente nel paese di transito, le violenze o le vessazioni subite in quella fase (Cass. 13092/2019), e tuttavia il ricorrente deve avere allegato il tipo di vessazione subita, deve indicare in che modo il periodo trascorso nel paese di transito ha inciso sulla sua situazione personale rendendolo vulnerabile e meritevole di protezione (Cass. 2355/2020).

Il ricorrente aveva evidenziato le vessazioni subite in quel paese (pestaggi, imprigionamenti, ecc).

Per contro il Tribunale (p. 3) ha negato del tutto rilievo al periodo trascorso nel paese di transito, con una ratio infondata, in quanto basata su una giurisprudenza superata di questa Corte, vale a dire che quel periodo non conta, ma rileva solo il vissuto nel paese di origine.

Cosi che dovrà invece tenersi conto di quanto allegato dal ricorrente in ordine, per l’appunto, al periodo trascorso in Libia.

8.-Il ricorso va accolto in questi termini.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta primo e secondo. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021

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