LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37984/2019 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in Avellino, via Salvatore Pescatori, n. 60, presso lo studio dell’avv. Luigi Natale che lo rappresenta e difende.
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 21/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 da CRICENTI GIUSEPPE.
RITENUTO
Che:
1.- C.M. è cittadino della Costa D’Avorio, ed ha raccontato di essere espatriato dopo che, a bordo di un motorino, guidato da un amico, aveva investito, ferendolo, un passante. Il timore della vendetta dei familiari lo ha spinto a fuggire, lasciando in patria due figli.
2.-Il Tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso, non credendo alla storia narrata dal ricorrente. Ed ha ritenuto che non vi sia in Costa d’Avorio un conflitto armato generalizzato tale da integrare gli estremi della protezione di cui alla L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).
Parimenti, ha negato la protezione umanitaria escludendo sia violazione di diritti nella Costa d’Avorio che rilevanza della situazione soggettiva addotta dal ricorrente.
3.-Il ricorso è basato su due motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente ma non ha notificato controricorso.
CONSIDERATO
che 5.- Il primo motivo denuncia “motivazione apparente e perplessa”. Tuttavia, dal suo contenuto si ricava che la doglianza del ricorrente riguarda l’accertamento che il Tribunale ha fatto della situazione Costa Avorio, in particolar modo con riferimento alla L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e dunque in relazione alla esistenza di un conflitto armato generalizzato, che il Tribunale ha escluso possa ravvisarsi in quel paese.
Secondo il ricorrente questa indagine è stata effettuata sulla base di un erroneo concetto di conflitto armato (p. 7) ed in base a fonti non attendibili.
Il motivo è infondato.
Invero, il conflitto armato interno, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, ricorre in situazioni in cui le forze armate governative di uno Stato si scontrino con uno o più gruppi armati antagonisti, o nelle quali due o più gruppi armati si contendano tra loro il controllo militare di un dato territorio, purché il conflitto ascenda ad un grado di violenza indiscriminata talmente intenso ed imperversante da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nella regione di provenienza corra il rischio descritto nella norma per la sua sola presenza sul territorio, tenuto conto dell’impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano il rischio per i civili, o direttamente mirano ai civili; della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali metodi o tattiche; della generalizzazione o, invece, localizzazione del combattimento; del numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento. (Cass. 5675/2021).
Il giudice di merito è tenuto ad accertare questa situazione indicando le fonti da cui trae la sua conoscenza, nel senso che il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. 13449/ 2019).
Ed il Tribunale ha indicato le fonti da cui ha tratto la convinzione che in Senegal non v’e’ una situazione di conflitto armato nei termini sopra indicati (p. 5).
Per la contestazione di questo accertamento occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. 26728/2019).
Nel corso del motivo, peraltro, il ricorrente sembra adombrare altresì una violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) ossia una non adeguata valutazione dei presupposti della protezione sussidiaria.
Per tale aspetto il motivo è inammissibile, posto che l’esame della protezione sussidiaria presuppone che il racconto sia ritenuto credibile, ed invece non è stato così, né v’e’ qui contestazione di tale giudizio.
6.-Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5.
Assume il ricorrente che il Tribunale non ha adeguatamente considerato né la sua situazione soggettiva, caratterizzata dall’essere malato, e dall’essere orfano, né la situazione del paese di origine caratterizzata da una situazione di instabilità politica.
Il motivo è infondato.
Sebbene il giudizio del Tribunale sia motivato in modo succinto, è fatto in base ai criteri di valutazione della vulnerabilità: comparando la situazione della Costa d’Avorio con quella soggettiva del ricorrente. Per contro, la censura non è specifica: da un lato, invoca elementi soggettivi che non rilevano per la vulnerabilità (essere orfano, ad esempio), per altro verso elementi oggettivi altrettanto irrilevanti (la situazione di instabilità politica del paese di origine).
7.-Il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021