Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41722 del 28/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 36382/2018 RG e proposto da:

***** s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore C.V., rappresentata e difesa, per mandato su foglio separato che costituisce parte integrante del ricorso, dall’avv. Roberto Chiodo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Vincenzo Marchianò in Roma, largo Appio Claudio, 365, con richiesta di nvio delle comunicazioni relative al processo al fax n. ***** e alla p.e.c. studiolegalechiodo.pecstudio.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

Fallimento ***** s.r.l.;

Kobel s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza depositata dalla Corte di appello di Catanzaro in data 16.11.2018 RG n. 946/2018;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore Giacinto Bisogni.

RILEVATO

Che:

La s.r.l. *****, in persona dell’amministratore pro tempore sig. C.V., ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro menzionata in epigrafe che ha respinto il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento della società pronunciata dal Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 20/2018. La ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) e omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.

La Corte di appello nel respingere il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento ha rilevato come il Tribunale avesse messo in rilievo una serie di elementi decisivi per l’accertamento dello stato di insolvenza: fondatezza del credito dell’istante s.r.l. Kobel, per Euro 68.238,45, fondato su fatture non onorate, bolle di consegna sottoscritte e assegni protestati; numerosi protesti; “squilibrio fra i debiti inesigibili entro l’esercizio per un importo complessivo di Euro 368.124 (relativamente all’anno 2015) e la disponibilità dei liquidi emergenti per un importo pari a Euro 5.290”;

mancato deposito del bilancio dell’anno 2016. La Corte distrettuale ha quindi replicato alle censure della ricorrente rilevando che, in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. S.U. n. 12521 23 gennaio 2013, Cass. civ. I sez. n. 11421 del 22 maggio 2014, Cass. civ. sez. I n. 30827 del 28 novembre 20218), “l’art. 6, L. Fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante”. Alla pari ha ritenuto non fondate su un qualsiasi riferimento normativo e giurisprudenziale le affermazioni della società ***** secondo cui solo a seguito di una infruttuosa esecuzione la Kobel sarebbe stata legittimata a proporre istanza per la dichiarazione di fallimento. Quanto alla eccepita insussistenza delle condizioni dimensionali di fallibilità della ***** la Corte territoriale ha rilevato che a fronte dei precisi riscontri desunti dai bilanci 2014 e 2015 nulla la società opponente aveva dedotto e provato in contrario all’accertamento compiuto dal Tribunale di aver realizzato ricavi lordi per un ammontare complessivo superiore a 200.000 Euro nelle due annualità predette. Mentre la società ***** non aveva depositato il bilancio per il 2016.

RITENUTO

Che:

Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili per le ragioni che seguono.

Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente insiste nel sostenere la necessità per il creditore di sperimentare preventivamente l’infruttuosità dell’azione esecutiva individuale e rileva di aver contestato le fatture emesse da Kobel e intimato la risoluzione del rapporto per inadempimento e gravi vizi.

Il motivo è inammissibile perché non rispetta i requisiti per il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 fissati e ribaditi costantemente dalla giurisprudenza secondo cui “il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata”. Il motivo consiste invece proprio nella mera riproposizione di una tesi priva di fondamento e già correttamente contestata dalla Corte di appello come aliena da qualsiasi riscontro normativo e giurisprudenziale. Per altro verso anche la dedotta contestazione delle fatture, radicalmente priva di autosufficienza, è stata irritualmente riferita al motivo proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e non invece all’ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo dedotto nel giudizio di merito cui è ormai ristretta la ricorribilità per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Anche il secondo motivo è inammissibile perché riferibile al testo non più in vigore dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omessa e/o insufficiente motivazione. La affermazione dell’avvenuta produzione del bilancio del 2016 avrebbe semmai dovuto costituire l’oggetto di una impugnazione per revocazione stante la dichiarata omessa produzione nella sentenza impugnata. Infine la generica asserzione dell’insussistenza delle tre condizioni di fallibilità prese in esame dalla Corte di appello è inammissibile perché costituisce una censura di merito sfornita peraltro di qualsiasi specificità e autosufficienza.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile senza statuizioni sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara sussistenti, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13 i presupposti per il pagamento, da parte della società ricorrente, di ulteriore somma pari al contributo unificato già versato, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021

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