LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36023/2019 proposto da:
O.E., rappresentato e difeso dall’avv.to Enrico Villanova del Foro di Treviso, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour nella Cancelleria civile della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n 12;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA n. 8615/2019, depositata il 15/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal Cons. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. O.E., proveniente dalla Nigeria, ricorre affidandosi a cinque motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1.Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal proprio paese in quanto la propria famiglia apparteneva ad una setta che usava compiere sacrifici umani e combattimenti fra uomini durante una festa mascherata che si teneva periodicamente; che durante uno di questi eventi era rimasto ucciso il fratello ed anch’egli era rimasto ferito, ragione per cui, prima dell’inizio del successivo rituale nel quale doveva essere coinvolto, aveva deciso di allontanarsi definitivamente, transitando in Libia ed approdando poi in Italia.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
che 1.Con i primi due motivi, il ricorrente solleva le seguenti questioni di legittimità costituzionale:
a. del D.L. n. 113 del 2020 per contrasto con l’art. 77 Cost.: assume che il provvedimento normativo contrastava con la norma costituzionale, in quanto non sussistevano i casi di straordinaria necessità e urgenza prescritti dalla disposizione per l’adozione del decreto legge, anche in ragione dell’ampiezza e profondità delle riforme ordinamentali che introduceva (primo motivo);
b. del D.L. n. 113 del 2018, art. 1 per contrasto con l’art. 10 Cost., comma 2 e art. 117 Cost., comma 1, con riferimento alla normativa introdotta per la protezione umanitaria (secondo motivo).
2. Entrambe le censure sono irrilevanti, in quanto, le disposizioni oggetto di censura non sono applicabili alla controversia in esame visto che, stante la irretroattività della normativa contestata, è necessario riferirsi alla disciplina vigente nel periodo antecedente all’entrata in vigore del di 113/2020.
2.1. Infatti, il provvedimento oggetto di opposizione dinanzi al Tribunale risale al 13 settembre 2017 ed è stato pertanto emanato nella vigenza della precedente normativa, rispetto alla quale quella sopravvenuta non ha incidenza (cfr. Cass. 29459/2019) per l’individuazione dei presupposti, ma soltanto in relazione alla fattispecie riconoscibile come “protezione speciale”.
2.2. Da ciò deriva che la normativa sospettata di incostituzionalità non ha alcun rilievo nella presente controversia, proprio in ragione delle censure prospettate.
3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., non essendo stata fissata l’udienza di comparizione delle parti ed essendo stato violato il principio del contraddittorio. Contesta altresì che il giudice si era limitato a chiedere la conferma delle dichiarazioni rese, senza svolgere alcun approfondimento sui fatti narrati.
3.1. Il motivo è inammissibile.
3.1.1. In primo luogo, infatti, la censura è contraddittoria e non consente di individuare esattamente la critica avanzata. Da una parte, infatti, viene contestata l’omessa fissazione dell’udienza di comparizione e, dall’altra, si contestano le modalità con le quali sarebbe stata svolta l’audizione del ricorrente.
3.2. In secondo luogo, ove la censura fosse mossa a tale ultimo rilievo, si osserva che le modalità con le quali deve essere condotta l’audizione rientrano nell’insindacabile potere del giudice di merito, a meno che non venga precisato da parte del ricorrente, su quali circostanze, decisive per una diversa soluzione della controversia, egli avrebbe voluto un maggiore approfondimento che non è stato condotto: tale precisazione è del tutto assente nel motivo proposto.
4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.
4.1. Lamenta l’erronea valutazione della protezione sussidiaria correlata all’esistenza di un conflitto armato nei paese di origine e l’omesso adempimento del dovere di cooperazione istruttoria.
4.2. Il motivo è infondato.
4.3. Il Tribunale, infatti, ha escluso l’esistenza di un conflitto armato nella regione nigeriana di provenienza del ricorrente sulla base di COI attendibili ed aggiornate alla data della decisione (fra le quali EASO 2019), specificamente richiamate, (cfr. pagg. 10 ed 11 del decreto): si afferma, infatti, che l’Ondo State presenta una violenza indiscriminata di livello talmente basso da non esporre i civili ad episodi di violenza generalizzata.
4.4. Entrambe le critiche contenute nella censura sono, pertanto, prive di pregio.
5. Con il quinto motivo, infine, si deduce l’omessa pronuncia su motivi di gravame, la mancanza di motivazione e motivazione apparente, nonché nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c., per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 9, comma 2, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, dell’art. 429c.p.c., dell’art. 118disp. att. c.p.c., comma 1 e art. 111 Cost..
5.1. Critica la valutazione del Tribunale che avrebbe tacciato come vaga la descrizione prospettata, con argomenti inidonei a sorreggere il proprio convincimento.
5.2. Il motivo è inammissibile per assoluta genericità delle censure che non vengono specificamente correlate alla rubrica formulata.
5.3. Al riguardo, è stato affermato il principio, ormai consolidato, secondo cui “in materia di ricorso per cassazione, l’articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, costituisce ragione d’inammissibilità dell’impugnazione quando la sua formulazione non consente o rende difficoltosa l’individuazione delle questioni prospettate” (cfr. Cass. 7009/2017; Cass. 26790/2018), affidando impropriamente a questa Corte il compito di scegliere sia il vizio ricorrente che il percorso interpretativo che lo sostiene.
6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
7. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposte a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, ridetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 23 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021
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