LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36563/2019 proposto da:
K.B., rappresentato e difeso dall’avv.to Clementina Di Rosa ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA n. 9836/2019 depositato il 18/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal Cons. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. K.B., proveniente dal Senegal, ricorre, affidandosi a quattro motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto lo zio al quale era stato affidato dopo la morte del padre aveva scoperto che era omosessuale e lo aveva cacciato di casa.
2. I Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
Che:
1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6,7,8 e 14 con riferimento al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria e dello stato di rifugiato.
1.1. Assume, al riguardo, che il Tribunale aveva erroneamente valutato la credibilità del suo racconto, dando rilevanza ad aspetti secondari di esso ed omettendo di tenere conto che la vicenda da lui narrata presentava il pericolo concreto di subire ulteriori violenze a causa delle quali doveva essere riconosciuto il suo diritto alle protezioni maggiori previste dalla legge. Ha aggiunto, in relazione alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. e) che il Tribunale aveva omesso di valutare la sussistenza di una condizione di conflitto armato nell’accezione coniata dalla giurisprudenza Eurounitaria, a supporto della quale ha prodotto in questo giudizio C.O.I. volte a corroborare l’aggravamento del quadro socio-politico complessivo del paese di origine.
1.2. Il motivo è inammissibile.
1.3. In primo luogo, infatti, in relazione alla statuita inattendibilità del racconto narrato, la censura non si confronta con la motivazione del decreto che, dopo aver precisato che il racconto non appariva credibile in quanto il ricorrente non era comparso davanti alla Commissione rendendosi irreperibile e si era anche sottratto ingiustificatamente all’audizione disposta nel giudizio, ha criticato la decisione affermando che erano stata assegnata importanza ad aspetti non secondari, con ciò mostrando di riferirsi ad una realtà processuale del tutto diversa da quella espressa nel provvedimento impugnato.
1.4. Da ciò, “a cascata”, deriva l’inammissibilità della critica alla negativa valutazione dei presupposti dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, misure rispetto alle quali la credibilità del racconto rappresenta imprescindibile premessa.
1.5. Quanto poi alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. e) si osserva che il Tribunale ha escluso la sussistenza di un conflitto armato nel paese e nella regione di origine del ricorrente riferendo l’accertamento svolto a C.O.I. attendibili ed aggiornate alla data della decisione (fra le quali report EASO 2018: cfr. pag. 8 del decreto) a fronte delle quali le fonti prodotte in questo giudizio dal ricorrente risultano non decisive per una diversa soluzione della controversia, essendo riferite al sito Viaggiare Sicuri, inidoneo all’accertamento richiesto in questa sede (cfr, Cass. 10834/2020; Cass. 8819/2020), nonché ad altri rapporti solo genericamente richiamati senza alcun riferimento ai contenuti concreti espressi.
2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 T.U.I. in relazione al rigetto della domanda di protezione umanitaria.
2.1. Il motivo è inammissibile per assoluta mancanza di specificità, pur imponendosi una correzione della motivazione resa.
2.3. Il Tribunale, infatti, ha erroneamente affermato che “la non credibilità o la genericità del racconto costituiscono motivi sufficienti anche per negare la protezione umanitaria” (cfr. pag. 8 ultimo cpv del decreto): si osserva, al riguardo, che l’arresto richiamato (Cass. 27438/2016) risulta superato da giurisprudenza più recente, ormai consolidata, condivisa dal Collegio, che ha affermato che “il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente, relativo alla specifica situazione dedotta a sostegno ri; una domanda di protezione internazionale, non preclude al giudice di valutare altre circostanze che integrino una situazione di “vulnerabilità” ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, poiché la statuizione su questa domanda è frutto di una vantazione autonoma e non può conseguire automaticamente al rigetto di quella concernente la protezione internazionale (cfr. Cass. 26921/2017; Cass. 10922/2019; Cass. 7985/2020; Cass. 8020/2020; Cass. 16122/2020; Cass. 20385/2020; Cass. 10/2021).
2.4. A fronte di ciò tuttavia, la censura proposta si limita ad enunciare astrattamente i principi vìgenti in materia, senza alcun riferimento al caso concreto, e cioè agli elementi di integrazione o di vulnerabilità che il Tribunale non avrebbe esaminato, omettendo di articolare il giudizio di comparazione postulato dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della fattispecie invocata (cfr. Cass. 4455/2018; Cass. SU 29459/2019): il motivo, pertanto, prospetta genericamente una richiesta di rivalutazione di merito, non consentita in questa sede.
3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la contraddittorietà, illogicità ed apparenza della motivazione con violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.
3.1. Si osserva, preliminarmente, che la censura presenta una rubrica nella premessa del ricorso (cfr. pag. 2 ultimo cpv) diversa da quella trascritta nella parte argomentativa, dove la critica del decreto viene prospettata come errores in iudicando, per violazione a falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis per omesso adempimento del dovere di cooperazione istruttoria.
3.2. Tale duplice e confusa prospettazione rende il terzo motivo inammissibile in quanto manca di specificità. Ma tale conclusione sarebbe stata raggiunta anche a seguito dell’esame della seconda rubrica prospettata che riferisce la critica al mancato adempimento istruttorio rispetto alle condizioni socioeconomiche e di stabilità interna del Gambia (riportando anche alcuni stralci dei report ai quali si riferisce), laddove il paese di provenienza del ricorrente è il Senegal.
3.3. La censura, pertanto è del tutto inconferente con la motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla specifica contestazione.
4. Con il quarto motivo, deduce, altresì, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, con particolare riferimento alla documentazione richiamata sulla situazione sociopolitica del paese di origine.
4.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non viene indicato, con sufficiente specificità quale sarebbe il fatto, principale o secondario, di cui sarebbe stato omesso l’esame da parte del Tribunale.
5. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
6. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 23 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021