Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.41725 del 28/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37596/2019 proposto da:

M.I., elettivamente domiciliato in Avellino Corso Umberto I, presso lo studio dell’avv. Elena Tordela, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso ex lege dell’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– resistente –

avverso il decreto de TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 27/11/2019 –

Cron. 8973/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal cons. Lina RUBINO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. M.I., cittadino della Costa d’Avorio, propone ricorso articolato in sette motivi nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso il decreto n. 8973/2019 del Tribunale di Napoli, comunicato in data 27 novembre 2019.

2. Il Ministero ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si dichiara disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

4. Il ricorrente riferisce di aver lasciato il suo paese nel 2016 ed essere giunto in Italia dopo aver attraversato Burkina Faso, Niger e Libia, dove rimaneva per 9 mesi in prigione. Dichiara di esser fuggito perché minacciato dai suoi fratelli, musulmani, perché non voleva praticare alcuna religione, e di non poter tornare perché ove tornasse sarebbe costretto a professare la religione musulmana, andando incontro al rischio di morte in caso di suo rifiuto.

5. La sua domanda, volta al riconoscimento, in via gradata, di tutte le forme di protezione internazionale, veniva rigettata in sede amministrativa e poi giurisdizionale.

6. In via preliminare solleva la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2 e art. 111 Cost. nella parte in cui stabilisce che il termine per impugnare per cassazione il decreto è di giorni trenta a decorrere dalla comunicazione di esso.

La questione è già stata esaminata da questa Corte (Cass. n. 17717 del 2018; Cass. n. 28119 del 2018; Cass. n. 24422 del 2021) e giudicata manifestamente infondata con valutazione che si condivide appieno: è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, relativa all’eccessiva limitatezza del termine di trenta giorni prescritto per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale, poiché la previsione di tale termine è espressione della discrezionalità del legislatore e trova fondamento nelle esigenze di speditezza del procedimento.

7. Chiede di sollevare una seconda questione di legittimità costituzionale, sempre in riferimento al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per violazione dell’art. 3,24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso debba essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva rispetto al decreto impugnato. Puntualizza però, quanto alla rilevanza, che nel caso di specie la procura al difensore è stata conferita in data 18 novembre 2019, quindi successivamente alla data di comunicazione del decreto poi impugnato. La questione è quindi irrilevante, perché la procura, alla stregua della norma della cui legittimità costituzionale si dubita, sarebbe valida.

8. Il ricorrente chiede quindi di sollevare una terza questione di legittimità costituzionale, sempre del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per violazione dell’art. 3,24 e 111 e 117 Cost., quest’ultimo parametro come integrato dall’art. 46, par. 3 della direttiva n. 32 del 2013 e dagli artt. 6 e 1.3 Cedu, per quanto concerne la previsione del rito camerale, ex art. 737 c.p.c. nelle controversie in materia di protezione internazionale e le deroghe allo stesso rito previste dall’art. 35 bis.

Afferma da un lato che, in sé, la previsione del rito camerale non è affetta da incostituzionalità, ma al contempo che la normativa introduce una serie di disposizioni, quali l’abolizione dell’appello, la messa a disposizione della videoregistrazione in favore del giudice e non dell’avvocato) che complessivamente delineano una sistemica ed irragionevole compressione delle garanzie processuali delle parti.

Anche questa questione è stata già esaminata e decisa nel senso della manifesta infondatezza da questa Corte con sentenza n. 17717 del 2018, alla cui valutazione si aderisce: è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, poiché il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perché tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perché in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte.

9. Infine, chiede di sollevare una quarta questione di legittimità costituzionale, sempre in riferimento al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per violazione dell’art. 3,24 e 111 e 117 Cost., quest’ultimo parametro come integrato dall’art. 46, par. 3 della direttiva n. 32 del 2013 e dagli artt. 6 e 13Cedu, in riferimento all’interpretazione della norma data dalla Corte, laddove ritiene che, anche in caso di mancata messa a disposizione della videoregistrazione del colloquio effettuato dinanzi alla commissione territoriale, il tribunale sia tenuto a fissare l’udienza in camera di consiglio ma non necessariamente ad ascoltare direttamente il richiedente, essendo ciò rimesso alla sua valutazione. Sostiene che la L. n. 47 del 2017, abrogando l’appello e stabilendo la mera eventualità della comparizione delle parti in udienza, tra l’altro in camera di consiglio, e a discrezione del collegio in primo e unico grado di merito, introduca palesemente un procedimento cartolare in tutti i gradi di giudizio. Questa soluzione normativa sarebbe incostituzionale ed in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (richiama le decisioni Vernes contro Francia del 20 gennaio 2011 e Szucs contro Austria del 24 novembre 1997).

La questione – che investe l’omessa fissazione dell’udienza di comparizione dinanzi al giudice di primo grado in ragione della mancata messa a disposizione da parte della Commissione territoriale competente, della videoregistrazione del colloquio svoltosi in sede amministrativa e, conseguentemente, la mera eventualità del rinnovo dell’audizione in sede giudiziaria che, in thesi, renderebbe il giudizio contrastante con il principio portato dall’art. 46 Dir 32/2013 e cioè con il diritto ad un ricorso effettivo – risulta nel caso di specie irrilevante, in quanto dall’esame del provvedimento impugnato emerge che il ricorrente era presente in udienza dinanzi al giudice ed ha reso alcune dichiarazioni), ragione per cui il sospetto di incostituzionalità risulta inconferente con la realtà processuale esistente.

10. Nel merito, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11 laddove il tribunale di Napoli, a fronte della richiesta del difensore del ricorrente di fissare udienza in camera di consiglio, in ragione anche della mancata messa a disposizione della videoregistrazione, da parte della commissione territoriale, rigettava la relativa richiesta.

Suggerisce una lettura della norma che contrasta con la rilevanza della questione di legittimità costituzionale da lui stesso da ultimo proposta, perché volta a recuperare l’obbligatorietà, oltre che della fissazione di udienza in camera di consiglio, anche dell’audizione, qualora non sia disponibile la video registrazione.

Il motivo è infondato. Premesso che la questione della non disponibilità della videoregistrazione è allegata dal ricorrente in questa sede, ma non risulta affatto che sia stata sollevata nel corso del giudizio di merito, il ricorrente era presente all’udienza in camera di consiglio e ha reso alcune sintetiche dichiarazioni riportate nel decreto. Non risulta che in quella sede abbia chiesto di essere complessivamente risentito, né che abbia chiesto di chiarire qualche punto e che non gli sia stato consentito. Il suo diritto di difesa è stato quindi tutelato con pienezza di contraddittorio.

11. Il ricorrente denuncia quindi la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in combinato disposto con l’art. 5 comma 6 e con l’art. 19 del t.u. immigrazione. Denuncia che sia stata rigettata la domanda, volta al riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, pur in difetto di una idonea valutazione ed, ancora una volta, senza offrire al ricorrente l’opportunità, a mezzo dell’audizione personale, di ripercorrere e far comprendere ai giudici la sua vicenda e le ragioni alla base della sua domanda.

Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, rispetto alla rubrica, la censura articola argomentazioni non chiaramente riferibili all’una o all’altra fattispecie dedotta, con violazione del principio di specificità; inoltre la censura è del tutto generica rispetto ad una motivazione della Corte territoriale sufficiente (cfr. pagg. 6 e 7 del decreto), dissimulando la richiesta di rivalutazione di merito, non consentita in questa sede, senza indicare di aver allegato passi concreti di un percorso di integrazione non tenuti in conto dal giudice di merito.

12. Infine, denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 nonché la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 8, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2. Segnala l’errore del giudicante nel diniego della protezione umanitaria a fronte della semplice valutazione negativa della credibilità soggettiva, senza considerare che la Costa d’Avorio, come indicato da più fonti internazionali e recepito da numerose decisioni, è teatro di violenza indiscriminata e illustra in effetti il solo profilo del diritto alla protezione sussidiaria nell’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c).

Il motivo è infondato: quanto alla protezione umanitaria, il tribunale ha riportato ed esaminato accuratamente le dichiarazioni del ricorrente, ritenuto sostanzialmente credibile tranne che nelle motivazioni che lo hanno spinto ad abbandonare il suo paese di origine. Il giudizio di comparazione seppur sintetico, è stato effettuato, e non è adeguatamente censurato, neppure laddove svaluta la rilevanza del transito per la Libia. Il ricorrente non riferisce in quali impegni o attività sul territorio italiano si sia tradotto il suo percorso di integrazione, né quali siano state le sue allegazioni in merito, non prese in considerazione e non adeguatamente dal tribunale.

Quanto alla domanda di protezione sussidiaria, il ricorso non si confronta con il provvedimento impugnato nel quale vengono richiamate C.O.I. aggiornate ed attinenti alla realtà del paese di origine, che portano il tribunale ad escludere la sussistenza di una situazione attuale di pericolo diffuso per la popolazione.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla sulle spese, in difetto di attività difensive da parte dell’intimato. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 23 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021

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