LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37814/2019 proposto da:
O.F., rappresentato e difeso dall’avv.to Chiara Bellini elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione Internazionale Verona Sez. Vicenza;
– intimato –
Ministero Dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, in Roma, piazza Cavour;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA n. 9826/2019, depositata il 18/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal Cons. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
l. O.F., proveniente dalla Nigeria, ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto alla morte del padre che era capo di una seta religiosa che praticava riti che comportavano sacrifici umani, gli appartenenti ad essa volevano che lui prendesse il suo posto. Ha aggiunto di avere intrapreso un lungo viaggio con transito in Libia dove era stato imprigionato e torturato per due mesi.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
che:
1.Deve premettersi che la decisione viene assunta sulla base del principio della “ragione più liquida” (cfr. Cass. SU 9936/2014; Cass. SU 26242/2014; Cass. 26243/2014; Cass. 12002/2014; Cass. 11458/2018; Cass. 363/2019), prescindendo, cioè, dalle conseguenze derivanti dai controlli preliminari relativi alla procura speciale rilasciata a difensore del ricorrente, in relazione alla quale, assente la certificazione della data in cui essa è stata conferita al difensore, sarebbe stato necessario un rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale conseguente alla recente ordinanza di rimessione Cass. 17970/2021.
2. In relazione al principio sopra richiamato, tuttavia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto:
a. con il primo motivo, si deduce la violazione delle norme che disciplinano i presupposti della protezione internazionale ed umanitaria.
b. con il secondo motivo, si lamenta altresì la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 in punto di onus probandi, dovere di cooperazione istruttoria e criteri di valutazione degli elementi di vantazione della prova.
c. con il terzo motivo ci si duole della violazione del principio di non refoulement di cui all’art. 3 CEDU e 33 Convenzione di Ginevra.
2.1. Il secondo motivo rappresenta l’antecedente logico del primo e deve essere preliminarmente esaminato: esso è inammissibile in quanto la censura si risolve in una non consentita critica sulla motivazione resa in punto di credibilità del racconto che il Tribunale ha articolato, conformandosi pienamente a quanto predicato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 in punto di credibilità, valutando i fatti narrati in modo complessivo e non atomistico, ed evidenziandone le numerose contraddizioni anche in relazione alla documentazione prodotta (cfr. pagg. 6 e 7 del decreto impugnato). La censura, pertanto, maschera una richiesta di rivalutazione di merito, non consentita in questa sede, 3. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,5,7 e 14 in relazione al riconoscimento dello stato di rifugiato e della protezione sussidiaria.
3.1. Il motivo deve ritenersi assorbito, in quanto la critica sul mancato riconoscimento delle due protezioni maggiori dedotte non può prescindere dalla valutazione di credibilità del racconto: l’inammissibilità del primo motivo, pertanto, pregiudica l’esame del secondo, per mancanza di decisività.
4. La stessa sorte deve essere riservata al terzo motivo, del tutto generico e sovrapponibile alla prima censura.
5. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021