LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33526/2019 proposto da:
M.O.M.S., rappresentato e difeso dall’avv. Mariacristina Trivisonno, presso il indirizzo pec elegge domicilio;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 03/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal cons. Lina RUBINO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. M.S., cittadino de Pakistan, propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi, notificato il 30 ottobre 2019, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso il decreto n. cron. 2151/2019 del Tribunale di Campobasso, pubblicato in data 3 ottobre 2019 e in pari data comunicato.
2. Il Ministero ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si dichiara disponibile alla partecipazione alla discussione orale.
3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.
4. Il ricorrente riferisce la sua vicenda personale: cittadino del Pakistan di etnia punjabi, di fede musulmana, lavorava come vigilante e collaborava con le forze di polizia nel 2015 per l’arresto di un talebano; proprio per questo divenne vittima di minacce di morte da parte dei talebani che gli uccisero la moglie; provava a sottrarsi alle minacce trasferendosi in un’altra città e da qui, con l’aiuto di un trafficante, compiva il viaggio verso l’Europa attraversando l’Iran, la Turchia e la Libia.
5. La sua domanda, volta al riconoscimento, in via gradata, di tutte le forme di protezione internazionale, veniva rigettata.
6. Con il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2018, art. 8, commi 2 e 3, nonché la violazione del D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e c), comma 5.
Denuncia in particolare che è mancato il ruolo attivo del giudice nella istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali. Il tribunale non avrebbe cercato né indicato nel decreto le fonti aggiornate dalle quali aveva tratto le informazioni sulle basi delle quali aveva ritenuto di rigettare la domanda; il ricorrente rileva infine che è da un lato troppo generico, dall’altro insufficiente il riferimento, contenuto nel decreto, alle risultanze tratte dal sito del Ministero degli esteri, destinato all’informazione turistica e quindi inidoneo a descrivere la effettiva condizione di vita dei cittadini nei paesi di provenienza. Denuncia inoltre che il tribunale non avrebbe affatto menzionato, dimostrando in tal modo di non averlo preso in considerazione nella sua rilevanza, il passaggio del ricorrente attraverso la Libia.
7. Con il secondo motivo di ricorso, denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. c), del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 denunciando che il Tribunale di Campobasso si è limitato a negare la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento della protezione sussidiaria, senza operare approfondimenti di sorta in merito alle vicende narrate dal ricorrente. Aggiunge che, con riferimento all’ipotesi indicata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo.
8. Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32. Sostiene che il giudicante non abbia effettuato alcuna integrazione istruttoria volta ad appurare se il rimpatrio forzato dell’istante possa essere causa di privazione dell’esercizio dei diritti umani fondamentali né abbia indagato sulla situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza. Segnala che il decreto si limita alla mera affermazione di inesistenza dei presupposti non presentando il richiedente alcuna malattia, essendo in età adulta, privo di legami specifici e personali con il nostro paese.
9. Il primo e il secondo motivo, da scrutinarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati in relazione alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).
10. In tema di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice è tenuto, a prescindere dalla valutazione di credibilità delle sue dichiarazioni, a cooperare all’accertamento della situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate, le cui fonti dovranno essere specificatamente indicate nel provvedimento, al fine di comprovare il pieno adempimento dell’onere di cooperazione istruttoria (Cass. n. 262/2021).
11. A tal riguardo, va ulteriormente precisato che, nel caso in cui il giudice di merito abbia reso note le fonti consultate mediante l’indicazione del loro contenuto, della data di risalenza e dell’ente promanante, il ricorrente che voglia censurarne l’inadeguatezza in relazione alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad allegare nel ricorso le fonti alternative ritenute idonee a prospettare un diverso esito del giudizio. Diversamente, nel caso in cui il richiamo alle fonti sia assente, generico o deficitario nelle sue parti essenziali, è sufficiente la censura consistente nella deduzione della carenza degli elementi identificativi (Cass. n. 7105/2021). Nella specie, il Tribunale, nel delibare la sussistenza della forma di protezione sussidiaria di cui al citato art. 14, lett. c) si è limitato a rinviare, senza alcun’altra specificazione, ad un non meglio individuato rapporto proveniente dal Ministero degli Esteri. Sebbene la fonte di provenienza delle informazioni sia senz’altro in astratto attendibile nulla ci dice il decreto, nella sua estremamente succinta motivazione, circa le finalità cui fosse rivolto il citato report, se redatto al fine di fornire indicazioni sul livello di sicurezza dei luoghi ai turisti italiani in procinto di mettersi in viaggio o a finalità ricostruttive delle condizioni di vita e della pericolosità del territorio per i suoi abitanti, che è la ben diversa finalità informativa cui devono rispondere le fonti di informazioni alle quali attingere al fine di verificare se sussista o meno una condizione di pericolo diffuso per la popolazione, a fronte della quale si ha diritto alla protezione internazionale di cui all’art. 14, lett. c) citato.
12. Con il terzo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 per non aver il Tribunale verificato se il rimpatrio di esso richiedente potesse essere causa di privazione della titolarità e dell’esercizio di diritti umani.
13. L’esame del motivo è assorbito dall’accoglimento del primo e del secondo mezzo, atteso che dovrà essere rinnovata la valutazione sulla sussistenza del diritto alla più ampia protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c), e nel caso in cui questa, a conclusione del nuovo esame del merito, non potesse essere concessa, il giudice dovrà provvedere a verificare se sussistono i presupposti della residuale protezione minore.
Non può non rilevarsi che la scarna motivazione (tre righe) in tema di protezione umanitaria richiama in sé elementi inidonei a precludere il diritto al riconoscimento di tale forma di protezione (non essere il ricorrente affetto da alcuna malattia) e dovendosi rammentare, comunque, che in tema di protezione umanitaria rilevano i principi enunciati da Cass., S.U., n. 29459/2019 e ribaditi, più di recente, da Cass. n. 3320/2021, ed implementati da Cass. S.U. n. 24413 del 2021, a mente dei quali:
a. non si può trascurare la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che l’alimentano;
b. le relative basi normative sono “a compasso largo”: l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell’art. 8 della Cedu, promuove l’evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria “a clausola generale di sistema”, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l’attuazione;
c. deve, pertanto, darsi seguito all’orientamento (inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, e seguito, tra le altre, da Cass. 19 aprile 2019, n. 11110 e da Cass. n. 12082/19, nonché dalla prevalente giurisprudenza di merito) che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 CEDU, tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione in cui verrebbe a trovarsi il richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinarne la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.
d. In base alla normativa del testo unico sull’immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d’integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d’origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un “vulnus” al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per riconoscere il permesso di soggiorno.
Il decreto impugnato è cassato, e la causa rinviata al Tribunale di Campobasso in diversa composizione.
PQM
La Corte accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo; cassa e rinvia al Tribunale di Campobasso in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 23 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021