Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41734 del 28/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18609/2020 proposto da:

K.O., rappresentato e difeso dell’avv. ROMINA POSSIS del foro di Vercelli ed elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso per cassazione, presso l’indirizzo di posta elettronica del medesimo difensore;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1737/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 25/10/2019, NRG 2024/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Dott. Roberto BELLE’.

FATTI DI CAUSA

K.O., cittadino nigeriano, ha agito per il riconoscimento dello status di rifugiato, nonché in subordine per il riconoscimento della protezione c.d. sussidiaria ed in ulteriore subordine per la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

il K. ha a tal fine esposto che il proprio padre era stato uomo politico, perseguitato e poi ucciso dalla fazione avversa;

il ricorrente ha quindi affermato che, in conseguenza di ciò, egli aveva maturato timori che lo avevano portato dapprima a trasferirsi da Benin City a Kano, per cercare aiuto da un amico, e quindi ad espatriare in Libia e poi in Italia;

le sue domande sono state rigettate dal Tribunale di Torino, con pronuncia confermata dalla Corte d’Appello della medesima città;

la Corte territoriale, dopo avere condiviso la valutazione del Tribunale in ordine alla pochezza e inattendibilità della documentazione addotta, evidenziava come anche il racconto svolto fosse scarno, stereotipato ed apodittico, manifestandosi privo di elementi obiettivi, anche spazio-temporali, e fondandosi su una minaccia generica rivolta genericamente a tutti gli abitanti della casa del ricorrente; aggiungeva che lo stesso richiedente aveva affermato di avere infine lasciato il Paese, verso la Libia, non a seguito delle minacce di cui sopra, ma perché lui e l’amico che lo aveva ospitato non riuscivano a trovare lavoro;

quanto alla protezione sussidiaria, la sentenza escludeva che la situazione della zona di provenienza risultasse caratterizzata da una violenza indiscriminata, fattispecie peraltro neppure prospettata dal ricorrente, il quale si era limitato – assumeva la Corte di merito – ad un generico riferimento alla situazione di povertà e di degrado sociale;

infine, rispetto alla protezione umanitaria, nella pronuncia si escludeva che fosse stato allegato un rischio per diritti umani fondamentali nel rimpatrio o che emergesse una situazione di concreta vulnerabilità del ricorrente, mentre il grado di integrazione in Italia non era riconosciuto come motivo in sé solo idoneo al rilascio del permesso di soggiorno;

K.O. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, mentre il Ministero dell’Interno si è limitato a depositare atto tardivo di costituzione in giudizio privo di difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

il primo motivo di ricorso è rubricato come “denuncia di violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio o comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”;

il motivo, pur prescindendo dalla incongrua rubrica, è inammissibile;

esso, incentrato essenzialmente sui presupposti propri della tutela c.d. sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) si limita a sostenere l’esistenza di rischi anche nella zona di Benin City, di originaria provenienza del ricorrente, ma adduce elementi, attraverso il richiamo al sito viaggiaresicuri (peraltro inapprezzabile ai fini dell’accertamento richiesto dalle norme invocate: cfr. Cass. n. 8819/2020) e ad un rapporto di Amnesty International del 2019, che in realtà confermano quanto accertato nei due gradi di merito, ovverosia che le violenze del gruppo Boko Haram si manifestano essenzialmente in altra zona, nel nord-est del Paese;

ciò già vanifica l’ulteriore critica contenuta nel motivo in ordine alla necessità che l’accertamento faccia riferimento a fonti aggiornate rispetto al momento della decisione, visto che le stesse fonti citate dal ricorrente non riportano informazioni di segno opposto a quelle evidenziate nei due gradi di merito e sulla base delle quali fu esclusa la ricorrenza, presso la città di Benin City, del grave rischio idoneo a legittimare la protezione richiesta per la insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno;

il motivo contiene peraltro, nel contesto del richiamo al rapporto di Amnesty International, una lunga indicazione delle condizioni sociali, politiche e giuridiche della Nigeria che, per la sua genericità e mancanza di coerenza rispetto al decisum, non è evidentemente idonea ad integrare in alcun modo un rituale motivo di ricorso per cassazione;

il secondo motivo è formulato come denuncia di “falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2009, art. 5, comma 6, o comunque relativa omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il relativo punto decisivo della controversia anche con riferimento alla situazione del paese di origine ed errata applicazione dei criteri stabiliti nel nuovo testo del D.Lgs. n. 286 del 1998, così come modificato dalla L. n. 132 del 2018, benché la domanda sia stata proposta dal ricorrente nel periodo di vigenza della precedente normativa, e ciò in asserita palese violazione dell’art. 1 preleggi”;

anche tale motivo è inammissibile;

in primo luogo, in tema di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie alla stregua della normativa previgente, se la valutazione in ordine alla sussistenza dei suoi presupposti deve essere il frutto di autonoma valutazione avente ad oggetto le condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti, tuttavia, non sussiste la necessità dell’approfondimento da parte del giudice di merito se non siano state dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle dedotte per le protezioni maggiori, ritenute dal giudice stesso inapprezzabili perché non supportate da dichiarazioni attendibili ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 (Cass. 24/12/2020, n. 29624);

il motivo in esame non indica se, e come, siano state allegate nel giudizio di merito ragioni di vulnerabilità diverse da quelle dedotte per le protezioni maggiori; si limita ad indicare del tutto genericamente rischi di persecuzioni religiose, che non risultano essere stati evocati apprezzabilmente dal ricorrente nel giudizio di merito, e la situazione generalizzata di disordine e pericolo cui fa generico riferimento anche il primo motivo, che oltretutto non risulta correlata, come necessario ai fini del riconoscimento della tutela individuale, alla specifica situazione del ricorrente;

analogamente, con riguardo all’integrazione sociale e lavorativa in Italia il ricorrente non precisa se, ed eventualmente cosa, abbia allegato e documentato nel giudizio di merito: adduce soltanto una situazione di iniziale inserimento lavorativo allegando inammissibilmente (art. 372 c.p.c.) in questa sede di legittimità un contratto di lavoro; la doglianza resta peraltro inidonea a scalfire l’affermazione della Corte territoriale – in sé non errata – secondo cui il solo grado di integrazione sociale non è sufficiente, se non accompagnato dalla necessità di impedire una violazione di diritti umani primari, a giustificare la tutela umanitaria;

non può poi dirsi che la Corte di merito abbia indebitamente valutato la domanda di protezione sulla base delle norme riformate di cui al D.L. n. 113 del 2018, conv. con mod. in L. n. 132 del 2018, avendo essa esaminato la richiesta di tutela umanitaria secondo i parametri (vulnerabilità anche in comparazione con l’assetto dei diritti nel Paese di provenienza) previgenti e solo avendo aggiunto, precisando espressamente di farlo “per completezza”, il non ricorrere dei “casi speciali” di cui alla nuova disciplina;

anche tale assunto del ricorrente non è dunque in linea con la ratio decidendi della sentenza impugnata;

all’inammissibilità del ricorso non segue condanna alle spese, in quanto il Ministero si è limitato alla costituzione in giudizio, senza svolgere reale attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021

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