LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19193/2018 proposto da:
G.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Nencini Pietro, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
Contro
Comune di Siena, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale G. Mazzini n. 113, presso lo studio dell’avvocato Grasso Rosa Alba, rappresentato e difeso dall’avvocato Masini Roberta, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
Azienda USL Toscana Sud Est, per fusione delle Aziende USL *****
di Siena, USL ***** di Arezzo e USL ***** di Grosseto, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Gramsci n. 7, presso lo studio dell’avvocato Valentini Enrico, rappresentata e difesa dall’avvocato Moraca Caterina, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
Sindaco del Comune di Colle di Val d’Elsa, in persona del Sindaco p.t.;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il 15/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2021 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Siena, con decreto del 15.11.2017, ha rigettato il ricorso di G.A. avverso il decreto del giudice tutelare del 24.7.2017 che, per quanto interessa, aveva convalidato l’ordinanza sindacale che aveva disposto nei suoi confronti un T.S.O. in condizioni di degenza ospedaliera, ritenendola misura giustificata sulla base delle motivazioni dei medici della USL competente. Egli aveva rifiutato le cure urgenti di cui aveva necessità, essendo affetto da “disturbo bipolare in fase mista con sintomi psicotici e stato di agitazione psicomotoria e aggressività eterodiretta”.
La Corte d’appello di Firenze, con decreto del 15.5.2018, ha dichiarato il reclamo inammissibile, ritenendo il provvedimento impugnato non reclamabile con l’appello, ma ricorribile solo per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7.
Avverso questo provvedimento il G. propone ricorso per cassazione, notificato il 19.6.2018, resistito dall’Azienda USL Toscana SUD Est e dal Sindaco del Comune di Siena, in qualità di ufficiale di governo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo e secondo motivo il ricorrente denuncia, rispettivamente, violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, ex artt. 339 e 739 c.p.c., e violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 35, art. 739 c.p.c. e D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 21, comma 4; con il terzo motivo eccepisce l’illegittimità costituzionale della L. n. 833 del 1978, artt. 33,34 e 35 per violazione degli artt. 3,13 e 32 Cost., nell’interpretazione assunta nel decreto impugnato.
Questa Corte, giudicando sul ricorso, lo reputa infondato e da rigettare, sulla base di motivazione diversa da quella posta a fondamento del decreto impugnato, risultando assorbite le censure formulate nei motivi.
La Corte fiorentina è incorsa in errore – che è ininfluente ai fini della decisione e dev’essere qui corretto, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 3, – per avere ignorato il principio secondo cui i provvedimenti del tribunale assunti su ricorso avverso l’ordinanza di convalida del trattamento sanitario obbligatorio emessa dal giudice tutelare sono appellabili ex art. 702 quater c.p.c., in quanto il procedimento è integralmente regolato secondo il modello del rito sommario di cognizione, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 21 (vd. Cass. 23297 del 2015). Tuttavia, il dispositivo del decreto impugnato è conforme a diritto.
L’impugnazione dell’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., conclusiva del giudizio sommario, può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell’atto di citazione, non essendo espressamente prevista dalla legge l’adozione del rito sommario per il secondo grado di giudizio; ove l’appello sia stato introdotto con ricorso, la sanatoria è ammissibile solo se l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice competente, ma anche notificato alla controparte nel termine perentorio di cui all’art. 325 c.p.c. (vd. Cass. n. 6318 del 2020, a pag. 8 della motivazione, e n. 24379 del 2019).
Dall’esame degli atti che è consentito a questa Corte, in considerazione della tipologia del vizio in questione, risulta che, nella specie, il reclamo è stato proposto con ricorso depositato in data imprecisata e, quel che rileva, tardivamente notificato il 12.1.2018 (all. 4.4 nel fascicolo di parte), oltre il termine di trenta giorni, ex art. 702-quater c.p.c., dalla data del 25.11.2017 in cui il G. ha avuto conoscenza legale del decreto impugnato del Tribunale di Siena del 15.11.2017, come risulta dall’attestazione di conformità del difensore (all. 4.5-4.6 nel fascicolo di parte). Il reclamo era dunque inammissibile, come rilevato, seppur per ragione diversa, dalla Corte d’appello.
Le spese della presente fase sono compensate, in considerazione delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Oscuramento dei dati personali.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021