LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17694-2020 proposto da:
M.Y., rappresentato e difeso dall’avv. ANTONINO CIAFARDINI e domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
e contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI ANCONA;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 26/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con il decreto impugnato, il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso proposto da M.Y. avverso il provvedimento della Commissione territoriale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione, internazionale ed umanitaria.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione M.Y., affidandosi a cinque motivi.
Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato memoria per la partecipazione all’udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la nullità del provvedimento per violazione dell’art. 738 c.p.c., perché l’udienza di comparizione sarebbe stata celebrata davanti ad un giudice monocratico, e non invece di fronte al collegio.
La censura è infondata. Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 3, comma 4-bis, convertito, con modificazioni, in L. 13 aprile 2017, n. 46 prevede che “Le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 e quelle aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale sono decise dal tribunale in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione. La norma, dunque, prevede la decisione, ma non anche la trattazione, collegiale, ed ammette espressamente la delega di un componente del collegio per la trattazione della causa. Ne’ si pongono problemi in ordine alla composizione del giudice, poiché il principio dell’immutabilità del collegio trova applicazione, nei procedimenti a decisione collegiale, inclusi quelli svolti in camera di consiglio, soltanto una volta che abbia avuto inizio la fase di discussione, in quanto solo da questo momento è vietata la deliberazione della sentenza da parte di un collegio composto diversamente da quello che ha assistito alla discussione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16738 del 29/07/2011, Rv. 619320).
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la nullità del decreto impugnato per carenza, contraddittorietà ed apparenza della motivazione, la quale non consentirebbe di ricostruire la ragione per cui il giudice di merito ha ritenuto non credibile la storia personale del richiedente asilo.
La censura è inammissibile. Premesso che il vizio di contraddittorietà della motivazione non è più utilmente deducibile in sede di legittimità, in base al testo vigente, ratione temporis, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificato dalla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, va osservato che il Tribunale ha spiegato in modo dettagliato i motivi del proprio convincimento (cfr. pag.3, punto 3.3 del decreto impugnato), evidenziando le diverse incongruenze riscontrate nel racconto fornito dal richiedente asilo. Il ricorrente non si confronta in modo specifico con tali rilievi, limitandosi a sollevare una doglianza del tutto generica.
Con il terzo motivo, erroneamente rubricato come motivo n. 2, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), perché il Tribunale non avrebbe ravvisato i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, nonostante la condizione di grave insicurezza esistente in Pakistan, Paese di origine del richiedente asilo.
La censura è inammissibile, in quanto il decreto impugnato contiene l’indicazione delle fonti consultate dal Tribunale e riporta le specifiche informazioni da esse tratte (cfr. pagg. 5 e ss.). Sul punto, va ribadito che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv.655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede. In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).
Con il quarto motivo, erroneamente indicato come terzo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 perché il giudice di merito non avrebbe adeguatamente svolto il proprio dovere di cooperazione istruttoria, omettendo di approfondire la situazione esistente in Pakistan. La censura è inammissibile per le stesse ragioni esposte in relazione al precedente motivo di ricorso. Il ricorrente non indica alcuna fonte alternativa, più aggiornata o più specifica, rispetto a quelle consultate dal Tribunale, ma si limita ad una censura generica, che si risolve nella richiesta di riesame della valutazione di fatto, preclusa in questa sede perché estranea alla natura e alla finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).
Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e dell’art. 134 c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe erroneamente denegato anche il riconoscimento della protezione umanitaria.
La censura è inammissibile. Il decreto impugnato conduce un’adeguata comparazione tra le condizioni di vita del richiedente asilo, in Italia e in Patria, in linea con gli insegnamenti di questa Corte (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021 Rv. 662246; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/202019, Rv 656062; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4890 del 19/02/2019, Rv. 652684), escludendo la sussistenza di una rilevante sproporzione tra i due contesti. Il ricorrente contesta tale apprezzamento in modo generico, senza indicare alcun elemento che il Tribunale non avrebbe considerato, o avrebbe erroneamente valutato, nell’ambito del sindacato di cui anzidetto.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, in assenza di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021