LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14673/2020 R.G. proposto da:
A.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Davide Verlato, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 5234/19, depositata il 21 novembre 2019.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16 settembre 2021 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del 21 novembre 2019, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato il gravame interposto da A.M., cittadino del Ghana, avverso l’ordinanza emessa il 22 maggio 2018 dal Tribunale di Venezia, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dall’appellante.
A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso la nullità dell’ordinanza impugnata per mancata traduzione in una lingua comprensibile all’appellante, rilevando che in primo grado quest’ultimo era stato assistito da un legale italiano, il quale aveva tempestivamente impugnato il provvedimento. Premesso inoltre che a sostegno della domanda l’appellante aveva allegato si essersi allontanato dal Paese di origine per il timore di essere arrestato a causa di un sinistro stradale da lui causato, che aveva provocato la morte di un bambino, ha escluso la credibilità della narrazione, in quanto generica e illogica, osservando che l’appellante non aveva adempiuto gli oneri previsti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, commi 1 e 5, e ritenendo conseguentemente insussistenti i presupposti necessari per l’esercizio dei propri poteri istruttori ufficiosi. Ha aggiunto che non era stata riferita la sussistenza in Ghana di uno stato di guerra o di scontri tra civili, concludendo pertanto per l’infondatezza della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria. Precisato infine che l’appellante non aveva allegato neppure una condizione di particolare vulnerabilità, ha osservato comunque che, ai fini della valutazione della stessa, non avrebbe potuto prescindersi dalla credibilità del richiedente, reputando insufficiente a legittimare il riconoscimento della protezione umanitaria il grado d’integrazione sociale raggiunto in Italia, nella specie neppure allegato, in quanto non desumibile dalla sola effettuazione di prestazioni lavorative retribuite.
2. Avverso la predetta sentenza l’ A. ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi. Il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, anziché mediante controricorso: nel procedimento in Camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione, il concorso delle parti alla fase decisoria deve infatti realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835).
2. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1, 3 e 5, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, commi 2 e 3, e degli artt. 115 e 116 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver rigettato la domanda in virtù della mera inattendibilità delle dichiarazioni da lui rilasciate, senza procedere all’acquisizione d’ufficio d’informazioni in ordine alle pene previste dall’ordinamento del Ghana, al funzionamento del sistema giudiziario e alla situazione del sistema carcerario di quel Paese, nonché alle vicende da lui affrontate nel corso del suo soggiorno in Libia.
2.1. Il motivo è infondato.
Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che il giudizio negativo in ordine alla credibilità soggettiva del richiedente, espresso dall’ordinanza di primo grado e da essa ritenuto conforme ai criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, la dispensasse dal compimento di approfondimenti officiosi in ordine alla situazione del Paese di origine, ai fini dell’esclusione della configurabilità delle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 e art. 14, lett. a) e b),: come costantemente affermato da questa Corte, infatti, il dovere di cooperazione istruttoria posto a carico del giudice dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nelle controversie in materia di protezione internazionale non trova applicazione laddove, come nella specie, sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. tra le altre, Cass., Sez. II, 11/08/2020, n. 16925; Cass., Sez. I, 12/06/2019, n. 15794; Cass., Sez. VI, 27/06/2018, n. 16925).
Ininfluente, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, deve ritenersi invece l’omessa valutazione delle violenze e dei maltrattamenti subiti dal ricorrente durante il suo soggiorno in Libia, trattandosi di elementi la cui allegazione, in quanto non accompagnata dalla precisazione del collegamento esistente tra il transito in quel Paese ed il contenuto della domanda, non potrebbe in alcun caso condurre all’applicazione della misura richiesta, dal momento che, dovendo il rimpatrio essere disposto verso il Paese di origine (o verso quello di dimora abituale, ove si tratti di un apolide), è in riferimento a quest’ultimo che occorre accertare l’esposizione del richiedente al rischio di persecuzioni o danni gravi (cfr. Cass., Sez. III, 5/06/2020, n. 10835; Cass., Sez. I, 6/12/2018, n. 31676; Cass., Sez. VI, 20/11/2018, n. 29875).
3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, commi 1 e 1, n. 1, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e c), e dell’art. 8 della CEDU, nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver rigettato la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria in virtù della ritenuta inattendibilità della vicenda personale da lui narrata, senza tener conto delle gravi violazioni dei diritti umani esistenti in Ghana, dell’incapacità delle autorità statali di fornire un’adeguata tutela ai cittadini, delle violenze da lui subite nel corso del suo soggiorno in Libia e del livello d’integrazione da lui raggiunto in Italia, desumibile dall’attività lavorativa svolta e dalla retribuzione percepita.
3.1. Il motivo è infondato.
Non merita infatti censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che l’affermata inattendibilità della vicenda personale riferita a sostegno delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria consentisse di escludere anche la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria, non essendo stati allegati altri fatti idonei ad evidenziare una particolare situazione di vulnerabilità. Il riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, pur postulando una condizione di vulnerabilità personale, la cui configurabilità deve costituire oggetto di una valutazione autonoma rispetto a quella dei presupposti richiesti per l’applicazione delle altre forme di protezione, non richiede infatti specifici approfondimenti istruttori da parte del giudice di merito allorquando, come nella specie, quest’ultimo abbia già escluso la credibilità della vicenda personale allegata dal richiedente, e non siano state fatte valere ragioni di vulnerabilità diverse ed ulteriori rispetto a quelle dedotte a sostegno della domanda di riconoscimento delle forme di protezione c.d. maggiori (cfr. Cass., Sez. I, 24/12/2020, n. 29624; Cass., Sez. I, 7/08/2019, nn. 21123 e 21129). In assenza di un’effettiva condizione di vulnerabilità, deve considerarsi insufficiente, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, l’allegazione di un’esistenza migliore nel paese di accoglienza, sotto il profilo del radicamento affettivo, sociale e/o lavorativo, dal momento che, presi isolatamente, il livello di integrazione dello straniero in Italia ed il contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani esistente nel Paese di provenienza non integrano di per sé i seri motivi di carattere umanitario, o derivanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui la legge subordina il riconoscimento del diritto alla protezione in questione (cfr. Cass., Sez. I, 22/02/2019, n. 5358; Cass., Sez. VI, 28/06/2018, n. 17072). La concessione della protezione umanitaria richiede infatti una valutazione comparativa, da svolgersi caso per caso, attraverso il confronto tra la vita privata e familiare condotta dal richiedente in Italia e la situazione personale in cui versava prima dell’abbandono del paese di origine, ed alla quale si troverebbe nuovamente esposto in caso di rimpatrio, in modo tale da verificare se quest’ultimo possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (cfr. Cass., Sez. I, 14/08/2020, n. 17130; 23/02/2018, n. 4455). Tale privazione può dipendere anche da fattori correlati alla situazione politica, economica o sociale del paese di origine, la cui allegazione non può tuttavia ritenersi sufficiente a legittimare il riconoscimento della protezione umanitaria, in difetto dell’attendibile deduzione di fatti specifici dai quali emerga la personale esposizione del richiedente alle conseguenze della violazione dei predetti diritti, in relazione alla vita privata e familiare da lui condotta in patria, dal momento che, diversamente, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il paradigma normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (cfr. Cass., Sez. Un., 13/11/2019, n. 29459; Cass., Sez. I, 15/05/2019, n. 13079; Cass., Sez. VI, 3/04/2019, n. 9304);
4. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’irrituale costituzione dello intimato.
PQM
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021