LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 4471 del ruolo generale dell’anno 2018 proposto da:
AZIENDA AGRICOLA E.F. S.n.c., (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, F.C., F.C. (C.F.: *****), rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati Dario Greco (C.F.:
GRCDRA71D29G273R), e Serena Lombardo, (C.F.: LMBSRN72S64G273W);
– ricorrenti –
nei confronti di:
DOBANK S.p.A., (C.F.: *****), quale rappresentante di UNICREDIT S.p.A., (C.F.: *****), in persona del rappresentante per procura S.G., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato Filippo Coleine, (C.F.:
CLNFPP69E07H501Z);
– controricorrente –
nonché
F.P., (C.F.: *****);
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 97/2017, pubblicata in data 24 gennaio 2017;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 15 settembre 2021 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VITIELLO Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi, alla pubblica udienza del 15 settembre 2021: il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VITIELLO Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso, riportandosi alle proprie conclusioni scritte;
l’avvocato Dario Greco per le parti ricorrenti.
FATTI DI CAUSA
L’Azienda Agricola E.F. S.n.c., nonché F.C. e P., hanno proposto opposizione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, avverso il precetto di pagamento dell’importo di Euro 350.182,85, oltre interessi, loro notificato dal Banco di Sicilia S.p.A. sulla base di un contratto di mutuo per il consolidamento di passività agrarie.
L’opposizione è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Palermo, che ha dichiarato l’inefficacia del precetto per le somme eccedenti l’importo di Euro 310.653,29.
La Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della decisione impugnata, ha dichiarato l’inefficacia del precetto per le somme eccedenti l’importo di Euro 278.563,00, oltre “interessi convenzionali se nei limiti del tasso soglia, ovvero al tasso soglia dal 23/6/2006 al soddisfo”.
Ricorrono l’Azienda Agricola E.F. S.n.c. e F.C., sulla base di sei motivi.
Resiste con controricorso doBANK S.p.A., in rappresentanza della società creditrice Unicredit S.p.A. (che ha incorporato per fusione il Banco di Sicilia S.p.A).
Non ha svolto attività difensiva nella presente sede l’intimato F.P..
E’ stata disposta la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Con ordinanza interlocutoria pubblicata in data 9 dicembre 2019, sono stati rimessi gli atti alla Corte Costituzionale, essendosi ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L.R. Siciliana 22 dicembre 2005, n. 19, art. 20, comma 11, nella parte in cui prevede che “gli istituti ed enti esercenti il Credito agrario prorogano di diciotto mesi le passività di carattere agricolo scadute o che andranno a scadere entro il 31 dicembre 2005”, per contrasto con l’art. 14, comma 1, lett. a), art. 17, comma 1, lett. e), dello Statuto della Regione Siciliana, e con l’art. 3 Cost..
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 75 pubblicata in data 21 aprile 2021, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L.R. Siciliana 22 dicembre 2005, n. 19, art. 20, comma 11.
Il ricorso è stato quindi chiamato per l’odierna udienza pubblica di discussione del 15 settembre 2021, non tenuta in Camera di consiglio ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, siccome successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dal D.L. 1 aprile 2021, n. 44, art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), conv. con modif. dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, nonché fino al 31 dicembre 2021, ma con eccezione delle udienze già fissate per i mesi di agosto e settembre 2021, dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7, commi 1 e 2.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 12 preleggi, L.R. Siciliana n. 19 del 2005, art. 20, comma 11, L.R. 14 maggio 2009, n. 6, n. 6, art. 19”.
Il motivo è infondato.
La norma invocata da parte ricorrente a sostegno della censura (L.R. Siciliana 22 dicembre 2005, n. 19, art. 20, comma 11) non può infatti ritenersi applicabile nella fattispecie, in quanto – in accoglimento della questione sollevata proprio nel presente giudizio, come già precisato – essa è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 75, pubblicata in data 21 aprile 2021.
2. Con il secondo motivo si denunzia “A) Nullità della sentenza e del procedimento, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per avere ritenuto che l’art. 6 del contratto di mutuo contenesse un piano di ammortamento alla francese; 8) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione che l’art. 6 del contratto di mutuo contenesse un piano di ammortamento alla francese; C) Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della Direttiva 87/102/CEE, della Direttiva 90/88/CEE, della Direttiva 2008/48/CE, del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 6 maggio 2000 (criteri di determinazione del TAEG), dell’art. 117 TUB (trasparenza dei reali costi del credito), dell’art. 821 c.c. (modalità di produzione dei frutti civili), 1283 (anatocismo), art. 1325 c.c. (mancanza di accordo), 1346 c.c. (indeterminatezza dell’oggetto), art. 1418 c.c. (nullità totale o parziale del contratto di mutuo)”.
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
2.1 La questione posta con le censure in esame – per la verità non formulate in modo chiarissimo e che risultano, di conseguenza, di non agevole intelligibilità – nella sostanza riguarda la tipologia dell’ammortamento del mutuo ed il conseguente calcolo degli interessi.
Secondo i ricorrenti, nel contratto di mutuo per cui è causa non sarebbe adeguatamente chiarita la tipologia di ammortamento prevista.
In particolare, non sarebbe adeguatamente chiarito se si trattava di “ammortamento alla francese” (cioè a rate costanti, con quota capitale crescente e quota interessi decrescente, tipologia di ammortamento che, secondo gli stessi ricorrenti comporterebbe l’applicazione di un interesse “composto”, sebbene essi chiariscano che non intendono sostenere l’illegittimità di tale tipologia di ammortamento) o un diverso tipo di ammortamento (con applicazione di interessi “semplici”, secondo un “calcolo lineare”), in quanto nelle tabelle allegate non sarebbe specificamente indicata la quota capitale e la quota interessi relative a ciascuna rata; inoltre, poiché secondo il loro assunto – la quota a carico dalla regione era una parte della quota capitale di ciascuna rata ed era costante, ciò significherebbe che la quota capitale delle singole rate di ammortamento non era affatto crescente.
Di conseguenza, il calcolo degli interessi corrispettivi, che in concreto sarebbe stato effettuato dalla banca mutuante secondo la modalità dell’ammortamento cd. “alla francese”, non sarebbe corretto, in base al contratto.
Calcolando il tasso di interesse in modo diverso (cioè secondo un piano di ammortamento con applicazione di interesse “semplice” o “lineare”), sempre secondo l’assunto dei ricorrenti, il TEG sarebbe pari al 18,314% e, quindi, non coinciderebbe con quello del 14,40% previsto nel contratto, il che determinerebbe la violazione delle prescrizioni normative richiamate nella censura in esame (sub C), anche per la mancata specifica pattuizione per iscritto del preciso tasso di interesse.
2.2 Orbene, in primo luogo si deve osservare che nel ricorso, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non è richiamato in modo specifico e adeguato il contenuto del contratto di mutuo (e/o comunque degli allegati e degli atti collegati), in particolare nella parte in cui sarebbe sancito che la quota delle rate a carico della Regione sarebbe stata costituita esclusivamente da una parte della relativa quota capitale. Anzi, per quanto è possibile comprendere sulla base degli artt. 5 e 6 del contratto, parrebbe addirittura, al contrario, che la Regione contribuisse a pagare sia il capitale che gli interessi.
In ogni caso, per questo aspetto il motivo di ricorso in esame difetta certamente di specificità, onde esso deve ritenersi inammissibile.
2.3 Il motivo di ricorso risulta inammissibile anche sotto un diverso profilo.
La decisione impugnata si fonda su due accertamenti di fatto che costituiscono, in realtà, l’effettivo e sostanziale oggetto delle censure in esame.
La corte di appello ha accertato, in fatto, che:
1) era stato convenuto, nel contratto di mutuo, un piano di ammortamento cd. “alla francese” (cfr. a pag. 10, righi 1-3); i giudici del merito lo affermano espressamente, in base ad una interpretazione dell’art. 6 del contratto, che – contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti – deve ritenersi sostenuta da adeguata motivazione, agevolmente desumibile dal complesso della sentenza, nella quale si fa riferimento proprio alla tipologia dell’ammortamento cd. “alla francese” – con rate costanti composte da quote per capitale e per interessi rispettivamente crescenti e decrescenti – richiamandosi in proposito la previsione della restituzione del prestito in sette annualità (dopo il pagamento di cinque rate di “preammortamento”), tutte di pari importo; l’interpretazione della volontà contrattuale da parte della corte di appello viene esplicitata, in particolare, laddove essa afferma che si doveva ritenere convenuto un ammortamento cd. “alla francese”, essendo nel contratto previste rate di ammortamento costanti, con indicazione della data di decorrenza del periodo di ammortamento nonché del tasso di interesse;
2) il tasso effettivo globale (TEG), verificato dai consulenti tecnici di ufficio, secondo la modalità di ammortamento cd. “alla francese”, era proprio quello indicato in contratto del 14,40% annuo (cfr. a pag. 8, righi 5-8; la circostanza pare poi addirittura confermata implicitamente dagli stessi ricorrenti, i quali sostengono che il TEG sarebbe superiore a quello previsto nel contratto solo in quanto calcolato con la diversa modalità dell’interesse “semplice” o “lineare”).
In relazione ai suddetti accertamenti di fatto, le censure dei ricorrenti devono ritenersi inammissibili, dal momento che si tratta di accertamenti aventi ad oggetto la ricostruzione in concreto della volontà contrattuale, sostenuti da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, quindi non sindacabile in sede di legittimità (giurisprudenza costante; cfr., per tutte, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 22/02/2007, Rv. 595003 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 11254 del 10/05/2018, Rv. 648602 – 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 3590 del 11/02/2021, Rv. 660549 – 01).
Le conseguenti censure in diritto risultano poi, di conseguenza, a loro volta infondate, in quanto formulate sul presupposto dell’erroneità dei richiamati accertamenti di fatto.
3. Con il terzo motivo si denunzia “A) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al mancato esame della difformità del tasso d’interesse indicato in contratto con quello effettivamente praticato; B) Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 117 TUB (trasparenza dei reali costi del credito), dell’art. 1325 c.c. (mancanza di accordo), art. 1346 c.c. (indeterminatezza dell’o getto), art. 1418 c.c. (nullità totale o parziale del contratto di mutuo)”.
Anche questo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Anche in questo caso l’esposizione delle censure non risulta di agevole intelligibilità: sembra comunque doversi comprendere che esse abbiano ad oggetto la questione dell’esatto TEG applicato (in tal caso, peraltro, anche ammesso che esso si dovesse calcolare secondo l’ammortamento cd. “alla francese”). Secondo i ricorrenti, applicando la formula indicata dai consulenti tecnici di ufficio per lo sviluppo dell’ammortamento cd. “alla francese”, in realtà il TEG sarebbe pari al 14,64% e non al 14,40%.
Anche in questo caso viene svolta dai ricorrenti una inammissibile contestazione di un accertamento di fatto fondato su adeguata motivazione: nella sentenza impugnata si afferma, infatti, espressamente che gli stessi consulenti tecnici di ufficio hanno verificato che il TEG, calcolato secondo l’ammortamento cd. “alla francese”, era esattamente pari a quello contrattuale del 14,40% (cfr. pag. 8, righi 5-8).
In realtà, dallo stesso ricorso sembra emergere che era stato il consulente di parte dei ricorrenti a muovere delle osservazioni alla relazione dei consulenti di ufficio, sostenendo che con l’applicazione della formula matematica da questi ultimi indicata il TEG avrebbe dovuto ritenersi pari al 14,64% e non al 14,40% (una siffatta discrepanza pare probabilmente dovuta ad un diverso modo di effettuare il calcolo, in relazione alla rate di ammortamento e preammortamento, ma la questione non è più specificamente approfondita).
I ricorrenti affermano che i consulenti di ufficio, in risposta alle loro osservazioni, avrebbero affermato che “anche a voler ammettere la ricostruzione del CTP”, il tasso del 14,64% sarebbe stato comunque inferiore al tasso soglia. Da ciò pretendono di desumere che i consulenti di ufficio avevano riconosciuto la correttezza del calcolo del consulente di parte. Ma tale illazione logica non è corretta: i consulenti di ufficio, per quanto è possibile ricavare dal richiamo al contenuto degli atti di causa, non hanno affatto affermato che era corretto il calcolo del consulente di parte, essendosi limitati a sostenere che, anche se lo fosse stato, il tasso soglia non sarebbe stato superato.
Sta di fatto che il calcolo effettuato dai consulenti di ufficio ha portato questi ultimi a verificare e confermare espressamente che il TEG era proprio quello indicato in contratto, pari al 14,40% e, nel ricorso (che per tale aspetto difetta di specificità, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), non viene chiarito in modo adeguato per quale precisa ragione tale calcolo sarebbe errato, limitandosi i ricorrenti a sostenere che secondo il loro consulente il risultato sarebbe invece del 14,64%.
In definitiva, la contestazione ha ad oggetto un accertamento di fatto che risulta adeguatamente motivato, sulla base dell’accertamento tecnico operato dai consulenti di ufficio e che, quindi, non è censurabile in sede di legittimità e, in ogni caso, non è censurato in modo adeguato, non essendo puntualmente chiarito quale sarebbe l’errore commesso dai consulenti di ufficio e per quale motivo il calcolo alternativo del consulente di parte dovrebbe ritenersi più corretto.
Anche in questo caso, infine, le censure in diritto (di cui capo B del motivo di ricorso), in quanto conseguenziali alla contestazione dell’accertamento di fatto, risultano a loro volta infondate.
4. Con il quarto motivo si denunzia “A) Nullità della sentenza e del procedimento, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per non avere motivato circa la scelta di due ipotesi di conteggio del debito, come definito in CTU; B) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere preso in esame la seconda ipotesi di conteggio effettuata dai CTU in appello e per non avere motivato circa la scelta della prima ipotesi di conteggio; C) Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 132 c.p.c., per non avere esposto le ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Il motivo è infondato.
La censura e’, ancora una volta, formulata in modo da rendere ardua la comprensione del suo effettivo contenuto.
Essa sembrerebbe, comunque, avere ad oggetto l’individuazione dell’esatto importo della quota a carico della Regione nel pagamento degli importi effettivamente dovuti per l’ammortamento del mutuo e, più precisamente, la modalità di calcolo di tali importi a seguito della decurtazione degli interessi superiori al tasso soglia e/o comunque anatocistici.
La corte di appello ha, in sostanza, ritenuto corretto ridurre la quota di ciascuna rata a carico della Regione, in proporzione alla decurtazione effettuata per le ragioni indicate, di fatto onerando il mutuatario del pagamento del 60,75% dell’importo di ciascuna rata, come ricalcolata.
La ragione della scelta di tale modalità di calcolo, diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, per quanto in modo conciso e per buona parte implicito, a giudizio di questa Corte è ricavabile dal complesso della motivazione della decisione impugnata, che anche per tale profilo deve ritenersi raggiungere il cd. minimo costituzionale, avendo i giudici di merito ritenuto corretto conservare la proporzione tra l’onere a carico del mutuatario e quello a carico della Regione fissata nell’originaria pattuizione, in relazione a ciascuna rata dell’ammortamento. D’altra parte, non risultando in nessun modo che il contributo posto a carico della regione fosse stato in origine convenuto in modo fisso e predeterminato e, quindi, del tutto indipendente dall’importo del mutuo e del relativo onere (ovvero, quanto meno, non essendo un siffatto assunto specificamente e adeguatamente allegato dai ricorrenti in modo chiaro, a sostegno del ricorso, con il preciso richiamo della eventuale fonte negoziale dello stesso), deve ritenersi corretta la scelta di garantire il mantenimento della proporzione fissata in contratto tra l’onere a carico della regione e quello a carico delle parti, con riguardo a ciascuna rata.
5. Con il quinto motivo si denunzia “A) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere esaminato l’eccezione di nullità per usura originaria del mutuo; B) Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 644 e 644 bis (ratione temporis vigenti)”.
Il motivo è inammissibile.
La censura, che si riferisce alla avvenuta deduzione della sussistenza del reato di usura a carico della banca mutuante, secondo la configurazione dello stesso anteriore all’entrata in vigore della L. n. 108 del 1996, difetta totalmente di specificità, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, con riguardo alla precisa indicazione dei fatti in proposito allegati ed al richiamo del contenuto degli atti processuali con i quali tali allegazioni erano state effettuate.
6. Con il sesto motivo si denunzia “Omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per non avere motivato circa il computo delle somme date in pegno”
Anche questo motivo è inammissibile, per evidente difetto di specificità della censura, ancora una volta in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, censura che, comunque, per quanto è possibile comprendere, parrebbe risolversi ancora una volta nella inammissibile contestazione di un accertamento di fatto adeguatamente motivato.
7. Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021
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