LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25654/2020 proposto da:
E.A., rappresentato e difeso dall’avv. ANTONINO CIAFARDINI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
e contro
PROCURATORE REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI L’AQUILA;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositato il 08/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/11/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con il decreto impugnato, il Tribunale di L’Aquila rigettava il ricorso proposto da E.A. avverso il provvedimento della Commissione territoriale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione, internazionale ed umanitaria.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione E.A., affidandosi a tre motivi.
Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato memoria per la partecipazione all’udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la nullità del decreto impugnato per carenza, contraddittorietà e apparenza della motivazione, la quale non consentirebbe di ricostruire la ragione per cui il giudice di merito ha ritenuto non credibile la storia personale del richiedente asilo.
La censura è inammissibile. Premesso che il vizio di contraddittorietà della motivazione non è più utilmente deducibile in sede di legittimità, in base al testo vigente, ratione temporis, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificato dalla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, va osservato che il Tribunale ha spiegato in modo dettagliato i motivi del proprio convincimento (cfr. pag. 15 del decreto), evidenziando le diverse incongruenze riscontrate nel racconto fornito dal richiedente asilo e ritenendo, inoltre, la storia non idonea ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, in quanto essa si risolveva in un fatto a carattere privato (lite per motivi ereditari). Il ricorrente non si confronta in modo specifico, né con i rilievi in punto di credibilità, limitandosi a sollevare una doglianza del tutto generica, né con l’autonoma ratio relativa alla ritenuta inidoneità della storia, che non viene in alcun modo attinta dalla censura in esame. Sul punto, va ribadito il principio per cui, quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi, ovvero la mancata contestazione di essa, rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012, Rv. 621882; Cass. Sez. U., Sentenza n. 7931 del 29/03/2013, Rv. 625631; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158).
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), perché il Tribunale avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria, senza considerare il contesto di violenza generalizzata esistente in Nigeria, Paese di origine del richiedente asilo.
La censura è inammissibile, in quanto il decreto impugnato contiene l’indicazione delle fonti consultate dal Tribunale e riporta le specifiche informazioni da esse tratte (cfr. pag. 17). Sul punto, va ribadito che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede. In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (Cass. Sez., 1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).
Nel caso di specie, il ricorrente non indica alcuna fonte alternativa, più aggiornata o più specifica, rispetto a quelle consultate dal Tribunale, ma si limita ad una censura generica, che si risolve nella richiesta di riesame della valutazione di fatto, preclusa in questa sede perché estranea alla natura e alla finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, perché il Tribunale avrebbe erroneamente denegato anche il riconoscimento della protezione umanitaria, nonostante la sua integrazione socio-lavorativa in Italia.
La censura è inammissibile. Il decreto impugnato riporta che il ricorrente non aveva dedotto alcuno specifico profilo di integrazione in Italia; il ricorrente contesta tale statuizione in modo generico, senza indicare alcun elemento che il Giudice di merito avrebbe omesso di considerare, o avrebbe erroneamente valutato, nell’ambito del giudizio relativo alla sussistenza della dedotta, ma non provata, integrazione socio-lavorativa del richiedente asilo in Italia.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, in assenza di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021