Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41754 del 28/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

CENTROSI’ STRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI, 101E, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO MARANO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, 21 C, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO GAROFOLI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 8407/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 09/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

FATTI DI CAUSA

1. Centrosi srl ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma di rigetto di appello avverso sentenza del Giudice di pace di rigetto di opposizione a sanzioni amministrative.

2. Roma Capitale si è costituita con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e dell’art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in Camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 Con due motivi di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 101 c, e 17, e 24, e regolamento comunale approvato da Roma Capitale con dcc n. 100 del 2006.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: Il ricorso appare manifestamente infondato, in quanto non vi è stata violazione del contraddittorio perché il fatto dedotto in giudizio riguardava la sussistenza della violazione e il ricorrente non aveva dedotto che l’edificio su cui era stato apposto il cartello fosse lo stesso relativo all’annuncio. Il giudice pertanto ha rilevato che dal verbale di accertamento risultava che il cartello era stato rinvenuto in via ***** mentre l’appartamento oggetto dell’avviso era in via *****. La decisione si è fondata sul verbale di accertamento e la coincidenza dei due diversi indirizzi rispetto al medesimo immobile non era stata dedotta quale motivo di ricorso dalla ricorrente.

Il secondo motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi che non riguarda le dimensioni del cartello bensì il luogo di apposizione dello stesso.

3. Preliminarmente rileva il Collegio che deve essere dichiarata l’inammissibilità, e quindi l’inutilizzabilità ai fini della decisione, della produzione depositata in prossimità dell’udienza, trattandosi di documenti che esulano dal novero di quelli di cui all’art. 372 c.p.c..

4. Il Collegio condivide la proposta del Relatore dalla memoria depositata dai ricorrenti, infatti, non emergono nuove o diverse argomentazioni che possano indurre ad una diversa decisione.

In particolare, deve precisarsi che la sentenza impugnata richiama il contenuto del D.P.R. n. 507 del 1993, art. 17, lett. B), che esenta dall’imposta: gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, evidenziando che la polizia municipale. Nella sentenza si precisa inoltre che la polizia municipale a fronte degli scritti difensivi del trasgressore evidenziava che il manifesto si riferiva ad un immobile sito in via ***** mentre il medesimo era stato affisso in via *****.

Nella specie, il luogo dell’accertamento rappresenta un elemento costitutivo dell’illecito oggetto della contestazione e, dunque, non vi è stato alcun rilievo di ufficio di un fatto sul quale il Tribunale aveva l’obbligo di stimolare il contraddittorio ex art. 101 c.p.c..

Quanto al secondo motivo deve confermarsi quanto osservato nella proposta, mentre nella memoria si prospettano solo deduzioni in fatto circa l’identità dell’edificio sul quale era affisso il cartello non ammissibili in sede di legittimità.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione:

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 600 più 200 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021

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