Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41756 del 28/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1412-2021 proposto da:

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI, 21, presso lo studio dell’avvocato MAJO ENRICO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

E contro

ROMA CAPITALE, *****, AGENZIA DELLE ENTRATE, *****;

– intimati –

avverso la sentenza n. 15638/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 09/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

RILEVATO

che:

1. M.E. ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Roma di accoglimento di appello avverso la compensazione delle spese disposta dal giudice di pace nell’accogliere un’opposizione a cartella esattoriale.

2. Roma Capitale è rimasta intimata.

3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e dell’art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

CONSIDERATO

che:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “Il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato in applicazione del seguente principio di diritto: In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe senza un’apposita motivazione necessaria solo in caso di rilevante scostamento (per un precedente simile si veda (Sez. 3, Ord. n. 89 del 2021)”.

2. Il Collegio condivide la proposta del Relatore, dalla memoria depositata dal ricorrente, infatti, non emergono nuove o diverse argomentazioni che possano indurre ad una diversa decisione.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1. Nulla sulle spese non essendovi altre parti costituite.

4. Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021

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