LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 17280/2020 R.G. proposto da:
M.O., nato in *****, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Vallini Vaccari, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Verona via Valpantena 28.
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato presso i suoi uffici, in Roma via dei Portoghesi 12.
– resistente –
avverso il decreto del Tribunale di Venezia, depositato il giorno 12 marzo 2020, nel procedimento iscritto al n. r.g. 3689/2018.
Sentita la relazione svolta all’udienza del 4 novembre 2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesca Ceroni, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Udito l’avv. Giovanni Caprara, in sostituzione dell’avv. Riccardo Vallini Vaccari, per il ricorrente.
FATTI DI CAUSA
M.O., cittadino ghanese – che nel racconto reso in fase amministrativa aveva dichiarato di essere fuggito dal suo paese perché falsamente accusato, dai familiari della sua compagna, di violenze sessuali nei confronti di quest’ultima, subendo poi durante il soggiorno in Libia episodi di sfruttamento sessuale -, impugnò innanzi al Tribunale di Venezia la decisione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, che aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, nonché delle altre forme complementari di protezione internazionale.
Con decreto depositato il giorno 12 marzo 2020, il tribunale respinse l’impugnazione, osservando che, in considerazione della scarsa credibilità di quanto narrato dall’istante e tenuto conto della situazione politica attuale dell’area di provenienza, non sussistevano i presupposti per la concessione della protezione internazionale e neppure di quella sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Avverso il detto decreto del Tribunale di Venezia, M.O. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre il Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo deduce il ricorrente la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, in relazione al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, avendo il giudice di merito erroneamente ritenuto non credibile il racconto del richiedente, non applicando i criteri di valutazione legali e venendo meno al dovere di cooperazione istruttoria.
1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U. 27/12/2019, n. 34476).
E’ vero poi che in tema di protezione internazionale, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 dello stesso articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (tra le tante, Cass. 09/07/2020, n. 14674).
Tuttavia, a differenza di quanto affermato in ricorso, nel decreto impugnato il tribunale si diffonde ampiamente nello spiegare perché il racconto del richiedente è stato giudicato scarsamente credibile, evidenziando le lacune e le contraddizioni nel narrato e la genericità di quanto sarebbe occorso al ricorrente in Libia, il quale peraltro neppure ebbe a riferire su tali eventi in sede di audizione giudiziale.
1.2. Va soggiunto che, una volta che il richiedente abbia assolto l’onere di allegare i fatti costitutivi del proprio diritto, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria – id est di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari – è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non si estende alle condizioni individuali del soggetto richiedente, essendo evidente che il giudice, mentre è tenuto a verificare, anche d’ufficio, se nel paese di provenienza sia obiettivamente sussistente una situazione talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente medesimo, non può, al contrario, essere chiamato a supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale di costui, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. 15/09/2020, n. 19177).
Insomma, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito – poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente (Cass. 10/03/2021, n. 6738; Cass. 04/11/2020 n. 24575).
2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 4 della direttiva 2011/95/UE, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, dell’art. 10 della direttiva 2013/32/UE, del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 27, in relazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 32 e all’art. 2 Cost., poiché il tribunale ha errato nel ritenere l’insussistenza dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
3. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo il tribunale omesso di valutare il fatto storico decisivo per il giudizio, costituito dalla violazione dei diritti fondamentali subita dal richiedente mentre soggiornava in Libia, nel giudizio comparativo ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
3.1. I due motivi, meritevoli di trattazione congiunta in quanto chiaramente connessi, sono entrambi inammissibili, in quanto sotto l’apparente deduzione di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, mirano di nuovo a rimettere in discussione il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente che, come visto sopra, non si presta a censure di sorta.
Del resto, in tema di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, se la valutazione in ordine alla sussistenza dei suoi presupposti deve essere il frutto di autonoma valutazione avente ad oggetto le condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti, tuttavia, non sussiste la necessità dell’approfondimento da parte del giudice di merito, se – come è accaduto esattamente nella vicenda che ci occupa – essendo stata esclusa la credibilità del richiedente, non siano state dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle dedotte per le protezioni maggiori (Cass. 24/12/2020, n. 29624).
4. Nulla sulle spese in difetto di attività difensiva dell’amministrazione resistente; sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti del ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ove dovuto.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021