LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31418-2019 proposto da:
M.A., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Sassi giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il 03/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE M.A. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso l’ordinanza del 3 settembre 2019 resa dal Tribunale di Campobasso, con cui è stata rigettata l’opposizione formulata dal medesimo ricorrente contro il provvedimento di revoca dell’ammissione a patrocinio a spese dello Stato adottato contestualmente al provvedimento con il quale il medesimo Tribunale aveva rigettato una prima opposizione proposta avverso il decreto di revoca dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in relazione però al diverso procedimento di riconoscimento della protezione internazionale. Il Tribunale aveva motivato la revoca sul presupposto che non fosse possibile concedere il beneficio in relazione ad un procedimento, quale quello di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, per il quale è consentita anche la difesa personale della parte.
Il Tribunale adito in sede di opposizione nel provvedimento che risulta in questa sede impugnato, reputava che però tale motivazione non fosse corretta, avendo la giurisprudenza riconosciuto la possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato anche in relazione a procedimenti di volontaria giurisdizione per i quali non è previsto a pena di inammissibilità il ricorso alla difesa tecnica.
Tuttavia, la revoca andava confermata per motivazioni differenti.
Infatti, oltre a doversi ricordare che non è concesso il beneficio del patrocinio, quando le ragioni del richiedente siano manifestamente infondate, occorreva far riferimento al dettato del Tu spese di giustizia, art. 119, che riconosce il beneficio allo straniero purché regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, mentre nella specie l’opponente non aveva conseguito lo status di rifugiato.
Inoltre, emergeva l’insussistenza di uno dei presupposti di legge, atteso che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 2, per i redditi prodotti all’estero da parte di cittadini extracomunitari, è necessario corredare l’istanza di ammissione con una certificazione consolare che attesti la veridicità di quanto dichiarato, non essendo applicabile al processo civile la diversa previsione di cui allo stesso D.P.R., art. 94.
Poiché l’opponente non è cittadino di uno stato appartenente all’Unione Europea e non risulta regolarmente soggiornante in Italia al momento della revoca del gratuito patrocinio, l’assenza della detta certificazione imponeva la conferma della revoca.
I motivi di ricorso che denunciano l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e la conseguente nullità del provvedimento impugnato, nonché la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 136 e 74, e del D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 17, e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, sono inammissibili.
Le critiche in primo luogo non si confrontano con la circostanza che il provvedimento impugnato non è quello che il Tribunale ha adottato in sede di opposizione avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato inizialmente attribuito al ricorrente nel procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale, ma il diverso provvedimento di opposizione pronunciato avverso il successivo provvedimento con il quale era stata revocata l’ulteriore ammissione al beneficio del patrocinio, ma proprio in relazione alla prima opposizione avverso la revoca disposta per la domanda di protezione internazionale.
Ne deriva che appaiono completamente distoniche in relazione al contenuto del provvedimento impugnato le considerazioni sviluppate nel secondo motivo con le quali si sottopone a critica l’interpretazione che sarebbe stata offerta della previsione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, posto che nella fattispecie, anche ove si voglia reputare che la revoca sia stata disposta sulla base di una valutazione del merito circa la non manifesta infondatezza della domanda avanzata, la domanda interessata dalla concessione del beneficio non era quella di protezione internazionale, bensì quella di opposizione avverso il provvedimento che aveva disposto la revoca.
Il ricorso è altresì inammissibile in quanto, proprio perché fuorviato dall’erronea individuazione del provvedimento da impugnare, non ha minimamente censurato quella che costituisce la ratio fondante il rigetto dell’opposizione di cui all’ordinanza del 3/9/2019, e cioè la mancata dimostrazione da parte del M.A. dei requisiti reddituali necessari per l’ammissione al patrocinio, attesa la carenza della necessaria documentazione.
L’assenza di una puntuale critica avverso tale argomentazione che, come detto, costituisce la ratio principale fondante il rigetto dell’opposizione avverso la seconda revoca del beneficio del patrocinio, non più concernente la domanda di protezione internazionale, ma l’opposizione avverso la revoca del beneficio per il procedimento di opposizione nei confronti della prima revoca, rende quindi evidente come il ricorso in esame sia inammissibile per assoluto difetto di specificità.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021