LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28180/2016 proposto da:
C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI, 27, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTA ROSATI, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO CESARONI;
– ricorrente –
contro
S.E.M., in proprio quale erede ed esecutrice testamentaria e procuratrice generale, e D.G.L., già
titolare dell’impresa individuale ORTAGLIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SALARIA 332, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DE MAJO, rappresentati e difesi dagli avvocati LORENZO CONTRI, VITTORIO BECHI;
L.L.S., L.V., L.J., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA SAN SALVATORE IN LAURO 13, presso lo studio dell’Avvocato ANDREA MORETTI, che li rappresenta e difende unitamente all’Avvocato HILDEGARD MASSARI;
– controricorrenti –
e contro
L.U., S.K.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 353/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/07/2016 R.G.N. 751/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/09/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO.
RILEVATO
che C.L. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, S.E.M., quale erede ed esecutrice testamentaria di D.G.L., e, nella qualità di eredi di quest’ultimo, L.S.L., L.V., L.J., L.U. e S.K., rappresentando di avere lavorato per L.D., in un primo tempo, nel 2004, quando, aderendo ad una proposta del medesimo, si era trasferita in Italia, presso l’Azienda agricola Ortaglia – di cui il L. era titolare, per occuparsi di questioni legali ed amministrative; che, successivamente, il L. le aveva offerto la gestione dell’azienda con una retribuzione di Euro 4.500,00 netti, oltre ad un bonus annuale del 50% dei risparmi e dei maggiori profitti generati “ed una indennità al termine del rapporto, di importo non definito, ma comunque tale da garantire alla dipendente una effettiva tranquillità economica”; che, accettata l’offerta, la C. aveva iniziato a prestare la propria opera presso la detta azienda dall’1.11.2008 e che, il 26.2.2009, le parti avevano sottoscritto un contratto, nel quale era previsto l’inquadramento della C. nel II livello del CCNL Quadri e Impiegati agricoli, una retribuzione netta mensile di Euro 1.500,00 e la “corresponsione fuori busta di Euro 3.000,00”; che, nella primavera del 2010, la C. aveva chiesto, invano, a S.E.M. – divenuta, nel frattempo, procuratrice generale, a seguito di un grave intervento chirurgico cui il L. era stato sottoposto – di quantificare l’indennità di fine rapporto; che si era quindi rivolta direttamente al L., con il quale, il 2.6.2010, aveva sottoscritto un atto negoziale, con cui le veniva riconosciuta la sussistenza del rapporto di lavoro dall’1.11.2008 ed una retribuzione netta di Euro 4.500,00, nonchè l’uso di un appartamento a titolo gratuito, un bonus annuale di metà dei risparmi e dei profitti conseguiti in ciascun anno ed una indennità di fine rapporto pari ad Euro 250.000,00 per ogni anno di lavoro; che, a seguito del decesso del L., il 15.7.2010, la stessa era stata licenziata il 20.7.2010. Chiedeva, pertanto, che, accertata la sussistenza del rapporto di lavoro dall’1.11.2008 al 20.7.2010 e la validità ed efficacia dell’accordo del 2.10.2010, gli eredi di L.D. fossero condannati al pagamento degli importi spettanti alla dipendente in forza di tale contratto, da quantificare nella somma complessiva di Euro 524.132,25, ed altresì, previo accertamento della illegittimità del licenziamento, al pagamento della indennità risarcitoria della L. n. 604 del 1966, ex art. 8, nella misura di sei mensilità, pari ad Euro 27.000,00;
che il Tribunale, con la sentenza n. 272/2014, resa in data 11.3.2014, in parziale accoglimento delle domande della C., condannava gli eredi di L.D., per le rispettive quote ereditarie, al pagamento delle differenze retributive sulla base della retribuzione convenzionale mensile di Euro 4.500,00 netti, quantificate in complessivi Euro 34.865,77, respingendo tutte le altre domande proposte dalla stessa; inoltre, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di S.E.M., condannava C.L. al versamento di Euro 23.867,25, a titolo di indennità di occupazione dell’appartamento a lei concesso per ragioni di servizio, per il periodo intercorrente tra la data del licenziamento e quello dell’effettivo rilascio;
che la Corte di Appello di Firenze, con sentenza pubblicata il 25.7.2016, ha respinto il gravame interposto dalla C. avverso la pronunzia di prima istanza;
che la Corte di merito, per quanto ancora in questa sede rileva, ha sottolineato che, dalla documentazione in atti ed in particolare dalle e-mail in data 11.6.2010 e 14.6.2010, “risulta che, alla metà del mese di giugno, C.L. e S.E.M. discutevano i termini economici del rapporto di lavoro….e che la lavoratrice chiedeva espressamente un incontro, anche in presenza del L., per la formale definizione di tutte le questioni ancora aperte”; ed altresì che “la C. non ha offerto alcun elemento probatorio a conferma della propria allegazione, secondo cui fu L.D. a chiederle di non rendere nota la stipula del contratto datato 2.6.2010…. Deve quindi ritenersi che tale contratto fu stipulato tra il 14 ed il 25.6.2010, data di esibizione della scrittura al legale del L.”, periodo in cui “gli elementi acquisiti nell’istruttoria forniscono prova sufficiente del fatto che L.D., a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute, presentava un turbamento psichico tale da menomare gravemente, anche senza escluderle, le facoltà volitive ed intellettive… diminuite in modo da impedire o ostacolare una seria valutazione dell’atto o la formazione della volontà (così Cass. n. 515/2004)”;
che, inoltre, secondo la Corte di merito, “sussistono altresì le ulteriori condizioni di annullabilità della scrittura datata 2.6.2010, posto che: a) il riconoscimento di voci retributive estranee, e di importo di gran lunga superiore, a quelle previste dalla disciplina del rapporto di lavoro in questione, configura il grave pregiudizio di cui all’art. 428 c.c.; b) l’entità del pregiudizio configura elemento indiziario circa la malafede contrattuale (cfr. Cass. n. 19458/2015), che trova conferma nella circostanza che la lavoratrice, pur avendo da tempo instaurato trattative con S.E.M., si rivolse poi a L.D. senza darne alcuna comunicazione alla procuratrice”;
che per la cassazione della sentenza ricorre C.L., articolando due motivi ulteriormente illustrati da memoria, cui resistono con controricorso S.E.M.; L.S.L., L.V. e L.J., i quali, tutti, hanno altresì comunicato memorie;
che L.U. e S.K. non hanno svolto attività difensiva;
che il P.G. non ha formulato richieste.
CONSIDERATO
che, con il ricorso, si deduce: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 428 c.c. e art. 2697 c.c., comma 2; nonchè, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la “violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, con conseguente nullità della sentenza per inesistenza e/o incoerenza della motivazione”, e si lamenta che la Corte distrettuale avrebbe “erroneamente applicato, violandolo, l’art. 428 c.c., ed il principio per cui la parte che assume la nullità di un atto ex art. 428, deve dare rigorosa prova dell’asserita incapacità, gravando sulla stessa il relativo onere, essendo nel nostro ordinamento presunta ex art. 2 c.c., la capacità di chi ha raggiunto la maggiore età”; si deduce che “nella specie si trattava non di un soggetto affetto da malattie psichiche o derivanti da senilità, ma di un uomo malato di cancro che (nel momento in cui fu sottoscritto l’atto impugnato dagli odierni resistenti) era (presuntivamente) capace di intendere e di volere”, con la conseguenza che “era onere dei convenuti, che ne assumevano la perdita, dimostrare l’incapacità a sostegno della richiesta di invalidità del contratto prodotto in causa dalla C. su cui la stessa fondava la propria domanda”; e si denunzia, infine, che la motivazione della sentenza impugnata, basata essenzialmente sulle conclusioni della perizia “redatta a seguito di una visita medica effettuata l’8.7.2020”, sarebbe “macroscopicamente errata, in quanto apparente, comunque contraddittoria e manifestamente illogica”; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, con conseguente nullità della sentenza per inesistenza e/o incoerenza della motivazione”, e si deduce che, pur se “ai fini dell’annullamento della sentenza è sufficiente ribadire che, senza il predetto accertamento peritale, non vi era nulla che potesse giustificare la richiesta di nullità della scrittura del 2.6.2010”, appare censurabile anche il riferimento effettuato dalla Corte di merito ad alcune dichiarazioni testimoniali che avrebbero messo in luce il fatto che, “nel corso del mese di giugno, era emerso un progressivo aggravamento delle condizioni fisiche di L.D., a seguito del quale il de cuius manifestava anche deficit di attenzione verso gli interlocutori”, da cui, a parere della ricorrente, sarebbe derivata “una motivazione apparente o macroscopicamente errata”, poichè “il problema era quello di valutare lo stato di capacità di intendere e di volere nel periodo dal 14 al 25 giugno 2010” e, dunque, “sarebbe erroneo affermare che l’annullamento del contratto ex art. 428 c.c., si giustifichi col fatto che dall’istruttoria testimoniale è emerso un progressivo aggravamento delle condizioni fisiche di L.D. nel corso del mese di giugno, a seguito del quale il de cuius manifestava deficit di attenzione verso gli interlocutori”;
che il primo motivo non è meritevole di accoglimento; al riguardo va sottolineato che, in più occasioni, la giurisprudenza di questa Corte ha ribadito che “al fine dell’annullamento del negozio per “incapacità naturale”, a norma dell’art. 428 c.c., non è necessaria l’incapacità totale ed assoluta del soggetto, ma è sufficiente che le sue facoltà intellettive o volitive risultino diminuite in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione dell’atto e la formazione di una volontà cosciente”, ed altresì che “lo stato di incapacità di intendere e di volere del soggetto che abbia stipulato un contratto, del quale si chieda l’annullamento ai sensi dell’art. 428 c.c., è una condizione personale dell’individuo, che solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provata in modo diretto; il più delle volte va invece accertata in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità” (cfr., ex multis, Cass. nn. 515/2004; 4344/2000; 7784/1991). Pertanto, perchè si giunga alla pronunzia di invalidità del negozio per incapacità naturale, “non è necessaria la prova che il soggetto, al momento del compimento dell’atto”, si trovasse in uno stato patologico “tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente”;
che, dunque – si ribadisce -, la prova della incapacità naturale “può essere data con ogni mezzo o in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità, ed il giudice è libero di apprezzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre”.
L’apprezzamento degli elementi delibatori in tal modo raccolti costituisce giudizio riservato al giudice di merito che, se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto, sfugge al sindacato di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 12532/2011; 4539/2002); del pari, l’indagine sulla sussistenza della malafede di colui che contrae con l’incapace di intendere e di volere, richiesta dall’art. 428 c.c., si risolve in un accertamento di fatto demandato al giudice di merito e, se congruamente motivato – come nella fattispecie -, non è censurabile in sede di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n. 13659/2017);
che la Corte di merito, conformemente ai consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità, innanzi citati, ed all’esito dell’apprezzamento delle circostanze emerse dall’istruttoria, ha evidenziato che, all’epoca in cui fu stipulato il contratto di cui si tratta (tra il 14 ed il 25.6.2010; circostanza, questa, mai espressamente contestata dalla C.: v., in proposito, pag. 6 della sentenza impugnata), “gli elementi acquisiti nell’istruttoria”, tra i quali, il certificato medico di cui innanzi si è detto e le concordi dichiarazioni dei testi escussi, “forniscono prova sufficiente del fatto che L.D., a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute, presentava un turbamento psichico tale da menomare gravemente, anche senza escluderle, le facoltà volitive ed intellettive… diminuite in modo da impedire o ostacolare una seria valutazione dell’atto o la formazione della volontà”;
che, inoltre, “sussistono altresì le ulteriori condizioni di annullabilità della scrittura datata 2.6.2010, posto che: a) il riconoscimento di voci retributive estranee, e di importo di gran lunga superiore, a quelle previste dalla disciplina del rapporto di lavoro in questione, configura il grave pregiudizio di cui all’art. 428 c.c.; b) l’entità del pregiudizio configura elemento indiziario circa la malafede contrattuale (cfr. Cass. n. 19458/2015), che trova conferma nella circostanza che la lavoratrice, pur avendo da tempo instaurato trattative con S.E.M., si rivolse poi a L.D. senza darne alcuna comunicazione alla procuratrice” (v. pag. 7 della sentenza impugnata);
che, pertanto, nella fattispecie, non si configura alcuna violazione dell’art. 428 c.c., nè, tanto meno, alcuna inversione dell’onere della prova;
che neppure le censure sollevate nella seconda parte del primo mezzo di impugnazione possono essere condivise, poichè, nella sostanza, attengono a “vizi di motivazione per inesistenza o incoerenza della stessa”. Ma, nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia, in concreto, il vizio motivazionale non fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare”, in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della pronunzia per mancanza di motivazione”, non potendosi configurare, nella fattispecie, un caso di motivazione apparente o di mancanza di motivazione, da cui conseguirebbe la non idoneità della sentenza a consentire il controllo delle ragioni poste a fondamento della stessa, dato che la Corte di merito, come osservato, è pervenuta alla decisione oggetto del giudizio di legittimità con argomentazioni analitiche e del tutto condivisibili e scevre da vizi logico-giuridici;
che, infine, la parte ricorrente non ha prodotto (e neppure indicato tra i documenti offerti in comunicazione unitamente al ricorso per cassazione), nè trascritto, a sostegno dei propri assunti, il contratto che assume di avere sottoscritto con il L. in data 2.6.2010; e ciò, in violazione del principio, più volte ribadito da questa Corte (ai sensi del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (v., tra le molte, Cass. n. 14541/2014). Il ricorso per cassazione deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. nn. 10551/2016; 23675/2013; 1435/2013);
che il secondo motivo – nel quale la critica è diretta alla valutazione probatoria “impropria” che la Corte di merito avrebbe fatto di documenti (quale, ad esempio, il certificato medico, in data 8.7.2020, neppure integralmente prodotto, in cui si dà atto delle aggravate condizioni di salute del L., tali da comportare anche un “deficit di attenzione verso gli interlocutori”) e dichiarazioni testimoniali assunte – è inammissibile per la non conferenza del parametro normativo che si assume violato e perchè, in sostanza, finalizzato ad ottenere un nuovo esame. del merito attraverso una nuova valutazione degli elementi delibatori, pacificamente estranea al giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014). Ed invero, “il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza spetta in via esclusiva al giudice di merito” ed il giudice di legittimità non ha il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito” (cfr., ex multis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. nn. 14541/2014; 2056/2011); 51 nella fattispecie, la Corte distrettuale, come già sottolineato, è pervenuta alla decisione impugnata attraverso un iter motivazionale condivisibile dal punto di vista logico-giuridico, anche in ordine alla valutazione dei mezzi istruttori addotti dalle parti (v., in particolare, le pagg. 6 e 7 della sentenza), non avendo, peraltro, la C. (v. pag. 6 della sentenza) offerto alcun elemento probatorio a conferma delle proprie allegazioni;
che, per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso va respinto;
che le spese, liquidate come in dispositivo, in – favore di S.E.M.; L.S.L., L.V. e L.J., seguono la soccombenza;
che nulla va disposto in ordine alle spese nei confronti L.U. e S.K., rimaste intimate;
che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, secondo quanto specificato in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, in favore di S.E.M., ed in Euro 10.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, in favore di L.S.L.; L.V. e L.J..
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021