Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.41760 del 28/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 18850/2020 R.G. proposto da:

G.M., nata in *****, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Lombardi Baiardini, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Perugia, via Campo di Marte 6/d.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato presso i suoi uffici, in Roma via dei Portoghesi 12.

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Perugia, depositato il giorno 5 giugno 2020, nel procedimento iscritto al n.r.g. 5728/2018.

Sentita la relazione svolta all’udienza del 4 novembre 2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.

Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesca Ceroni, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Udito l’avv. Anna Lombardini Baiardini, per la ricorrente.

FATTI DI CAUSA

G.M., cittadina senegalese – che nel racconto reso in fase amministrativa aveva dichiarato di essersi recata in Libia, dopo la morte per avvelenamento di entrambi i genitori, con la promessa di ottenere un lavoro come sarta, ma di essere stata costretta a prostituirsi una volta giunta in quel paese, riuscendo a fuggire in Italia dopo circa due anni, impugnò innanzi al Tribunale di Perugia la decisione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale della stessa città, che aveva negato alla richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, nonché delle altre forme complementari di protezione internazionale.

Con decreto depositato il giorno 5 giugno 2020, il tribunale respinse l’impugnazione, osservando che, in considerazione della non veridicità di quanto narrato dall’istante e tenuto conto della situazione politica attuale dell’area di sua provenienza, non sussistevano i presupposti per la concessione della protezione internazionale e neppure di quella sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Avverso il detto decreto del Tribunale di Perugia, G.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre il Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo deduce il ricorrente la nullità del decreto impugnato per motivazione apparente e violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3 e 5, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 3,8 e 32, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, avendo il giudice di merito erroneamente circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 dello stesso articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (tra le tante, Cass. 09/07/2020, n. 14674).

Tuttavia, a differenza di quanto affermato in ricorso, nel decreto impugnato il tribunale si diffonde ampiamente nello spiegare perché il racconto della richiedente asilo sia stato giudicato scarsamente credibile, evidenziando le lacune e le gravi contraddizioni nel narrato, nonché la inverosimiglianza della condotta mantenuta nei suoi confronti dall’organizzazione criminale dedita alla tratta di essere umani in Libia.

1.2. Va soggiunto che, una volta che il richiedente abbia assolto l’onere di allegare i fatti costitutivi del proprio diritto, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria – id est di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari – è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non si estende alle condizioni individuali del soggetto richiedente, essendo evidente che il giudice, mentre è tenuto a verificare, anche d’ufficio, se nel paese di provenienza sia obiettivamente sussistente una situazione talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente medesimo, non può, al contrario, essere chiamato a supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale di costui, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. 15/09/2020, n. 19177).

Insomma, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito – poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente (Cass. 10/03/2021, n. 6738; Cass. 04/11/2020 n. 24575).

2. Con il secondo motivo deduce la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e art. 14, lett. a) e b), D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 8,25 e 32, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 18, della direttiva 2011/36/UE, nonché vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poiché il tribunale ha errato nel ritenere l’insussistenza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria.

2.1. Il motivo è inammissibile, essendo teso ad una rivalutazione di quel giudizio di assenza di rischio effettivo di un danno grave per la richiedente operato dal giudice di merito, il quale in realtà ha accertato, sulla base delle fonti internazionali acquisite, che nello stato dove viveva la richiedente non erano in atto attacchi terroristici, restando poi escluso qualsiasi pericolo discendente dalla c.d. tratta di esseri umani, in difetto della prova di un reale coinvolgimento della predetta in siffatto traffico.

3. Con il terzo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 4,5 e 6, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, artt. 18,19 e 32, nonché vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo il tribunale omesso di tenere conto della situazione del paese di origine, nel giudizio comparativo ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

3.1. Il motivo è inammissibile per più ragioni.

Anzitutto, è inammissibile in quanto sotto l’apparente deduzione di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, mira di nuovo a rimettere in discussione il giudizio sulla credibilità del racconto della richiedente che, come visto sopra, non appare censurabile.

Del resto, in tema di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, se la valutazione in ordine alla sussistenza dei suoi presupposti deve essere il frutto di autonoma valutazione avente ad oggetto le condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti, tuttavia, non sussiste la necessità dell’approfondimento da parte del giudice di merito, se – come è accaduto esattamente nella vicenda che ci occupa – essendo stata esclusa la credibilità del richiedente, non siano state dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle dedotte per le protezioni maggiori (Cass. 24/12/2020, n. 29624).

3.2. Il motivo è altresì inammissibile perché non censura l’altra ratio decidendi su cui si fonda la decisione impugnata, id est la conservazione da parte della richiedente di numerosi legami familiari con fratelli e zii rimasti nel paese di origine, che renderebbero il suo legame con la patria ben radicato.

4. Nulla sulle spese in difetto di attività difensiva dell’amministrazione resistente; sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti del ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021

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