LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29218-2019 proposto da:
G.L., quale difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA, alla VIA TRIONFALE 21, presso lo studio dell’avvocato EUGENIO MAURIZIO CARPINELLI;
– ricorrente –
contro
D.S., S.A., S.M., S.E.;
– intimati –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TREVISO, depositata il 26/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE D.S., S.A., S.M. ed S.E. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4233/2017 con il quale il Tribunale di Treviso aveva loro ingiunto il pagamento in favore dell’avv. G.L. della somma di Euro 91.210,39 quale compenso per l’attività professionale svolta nel loro interesse.
Nella resistenza dell’opposto, il Tribunale adito con ordinanza del 26/6/2019 ha parzialmente accolto l’opposizione, revocando il decreto e condannando gli opponenti al pagamento della minor somma Euro 19.739,07, al netto delle somme già ricevute dall’opposto.
Il provvedimento rilevava che non era contestato da parte degli opponenti che il G., dapprima domiciliatario, fosse poi subentrato al legale inizialmente officiato, avv. Fazzari, occupandosi della fase decisionale del giudizio di primo grado e dell’intero giudizio di appello.
Non era stata quindi contestata l’effettiva esecuzione delle prestazioni per come indicate nei preavvisi di parcella, le quali trovavano riscontro anche nella documentazione prodotta.
Andava però disattesa la deduzione degli opponenti secondo cui il compenso dovuto dovesse essere commisurato alla liquidazione operata dal giudice della causa di merito.
Passando quindi alla determinazione del dovuto, il Tribunale riteneva applicabile per tutta la prestazione svolta la previsione di cui al D.M. n. 55 del 2014, atteso che l’attività professionale si era esaurita con il deposito della memoria di replica in appello avvenuto in data 8/2/2016.
Una volta superata la tesi che reputava sufficiente per il cliente una contestazione di carattere generico, dovendosi invece contestare specificamente le voci di cui alla parcella prodotta dal professionista, l’ordinanza osservava che in realtà l’unica contestazione sollevata era relativa all’esistenza di un accordo circa la determinazione del compenso dovuto, sicché poteva procedersi alla liquidazione dei compensi sulla scorta dei parametri medi di cui al citato D.M. n. 55 del 2014, limitando per il primo grado la liquidazione alla sola fase decisionale, essendo il G. subentrato al precedente difensore solo per tale fase.
Dall’importo complessivamente liquidato, andava poi detratto l’acconto pacificamente ricevuto dall’opposto, residuando quindi la somma sopra indicata.
Avverso tale ordinanza propone ricorso G.L. sulla base di tre motivi di ricorso.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa fase.
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e dell’art. 163 c.p.c., n. 4.
Infatti, sebbene l’ordinanza gravata abbia affermato che l’unica contestazione mossa dagli opponenti era quella relativa all’esistenza di un patto in ordine alle modalità di quantificazione dei compensi dovuti, aggiungendosi che non erano state svolte contestazioni né in merito allo scaglione di valore né in relazione agli importi indicati dal professionista nel preavviso di parcella, ha poi proceduto ad accertare autonomamente la congruità delle somme richieste.
Inoltre, si rileva che il Tribunale è incorso in errore nel ritenere che per il giudizio di primo grado il G. avesse diritto alla sola liquidazione dei compensi per la fase decisionale, sebbene gli stessi opponenti avessero confermato che l’incarico in primo grado era stato congiuntamente affidato sia al ricorrente che al suo collega avv. Fazzari.
Il motivo è solo in parte fondato.
Ed, invero, quanto alla autonoma rideterminazione dei compensi, senza poter ritenere vincolante l’importo indicato nel preavviso di parcella, poi sottoposto al parere di congruità dell’Ordine professionale, deve richiamarsi la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in materia di liquidazione delle competenze professionali dell’avvocato, il giudice non è vincolato al parere di congruità del Consiglio dell’Ordine (cfr. ex multis Cass. n. 712 del 2018; Cass. n. 10428 del 2005), dal quale può discostarsene, anche limitatamente all’individuazione delle somme dovute, purché contenute tra i minimi ed i massimi tariffari.
Ne’ appare possibile invocare una non contestazione da parte degli opponenti, e ciò alla luce del fatto che la non contestazione può investire i fatti, e cioè il conferimento dell’incarico e lo svolgimento delle attività professionali come indicate nel preavviso di parcella, ma non anche la determinazione del compenso, laddove la stessa possa avvenire sulla base di parametri non predeterminati in misura fissa, anche avuto riguardo alla circostanza che la stessa opposizione, nel sostenere che dovesse pervenirsi alla liquidazione sulla base di un accordo intervenuto tra le parti ed in senso difforme da quanto invece richiesto, sollecitava in ogni caso il giudice a procedere ad una rideterminazione del quantum, come appunto poi avvenuto con l’ordinanza impugnata.
E’ invece meritevole di accoglimento il motivo nella parte in cui contesta che, per l’attività professionale svolta nel giudizio di primo grado (nell’ambito del processo cui si riferiscono le richieste del G.) dovesse essere riconosciuto il compenso solo per la fase decisoria.
In tal senso la non contestazione delle singole voci di cui al preavviso di parcella posto a fondamento del ricorso monitorio, e riprodotto anche nel presente ricorso, induce a ritenere che gli opponenti non avessero anche contestato lo svolgimento di una serie di attività defensionali che attengono a fasi processuali ulteriori rispetto a quella meramente decisoria (si pensi ad esempio al riferimento al compenso per la celebrazione dell’udienza per l’esame della CTU, che attiene propriamente alla fase istruttoria).
Ne deriva che in parte qua il provvedimento impugnato risulta erroneo e che pertanto se ne debba disporre la cassazione, affinché si provveda alla liquidazione dei compensi per il giudizio di primo grado, avuto riguardo alle varie attività riportate nel preavviso di parcella del ricorrente.
Il secondo motivo, anche in relazione ai compensi per il giudizio di appello, si duole del fatto che, sebbene il preavviso di parcella contenesse una puntuale indicazione delle spese ed anticipazioni sostenute dal ricorrente nell’interesse dei clienti, la liquidazione operata con il provvedimento impugnato abbia prescisso dal riconoscimento di tali somme.
Inoltre, a tale mancato riconoscimento si unisce anche l’omessa liquidazione dell’aumento per avere il ricorrente assistito più parti, come disposto dal D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2.
Il motivo è fondato.
In tal senso se la contestazione mossa in merito al quantum consentiva al giudice dell’opposizione di poter autonomamente procedere alla rideterminazione dei compensi, senza essere vincolato al valore indicato dal professionista, non essendo sindacabile in sede di legittimità l’esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella (Cass. n. 12537 del 2019), la mancata contestazione delle varie voci di cui alla parcella induce a ritenere che non siano state contestate né le spese né le anticipazioni che il ricorrente assume aver sostenuto nell’interesse dei clienti, sicché nella liquidazione non poteva non tenersi conto anche di tali importi.
Del pari fondata appare la censura in merito al mancato riconoscimento dell’aumento per difesa plurima, e ciò alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui (Cass. n. 269 del 2017), la disposizione della tariffa professionale approvata con D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 4, comma 4 (oggi D.M. n. 55 del 2014, art. 4), che consente, nell’ipotesi di assistenza e difesa di una parte nei confronti più controparti, la liquidazione di un compenso unico aumentato sino al doppio, se è pur vero che prevede una mera facoltà rientrante nel potere discrezionale del giudice, presuppone comunque una motivazione per risultare insuscettibile di sindacato in sede di legittimità (conf. Cass. n. 16040 del 2011), dovendosi quindi a contrario ritenere che l’omessa motivazione sul punto determini l’illegittimità del provvedimento.
L’ordinanza impugnata deve essere quindi cassata anche in relazione a tale motivo e nei limiti sinora precisati.
Il terzo motivo di ricorso denuncia l’erronea applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 28.
In tal senso si lamenta che il Tribunale abbia liquidato le competenze sia per il giudizio di primo grado che per quello di appello sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, senza tenere conto del fatto che tale norma, art. 28, dispone che le sue previsioni si applichino solo alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
Tuttavia, se effettivamente il giudizio di appello si era concluso nel 2016, quello di primo grado era stato invece definito nel giugno del 2012, la relativa liquidazione doveva essere operata sulla base delle previsioni di cui alle previgenti tariffe del 2004, posto che anche il D.M. n. 140 del 2012, era entrato in vigore solo nell’agosto del 2012.
Nella seconda parte del motivo si ripropone poi la questione relativa al diritto ai compensi per il giudizio di primo grado non solo per la fase decisoria, ma anche, ove si opini per l’inapplicabilità delle previgenti tariffe del 2004, per le ulteriori fasi nelle quali si collocano le varie attività di cui al preavviso di parcella, non oggetto di contestazione da parte degli opponenti.
La prima doglianza è priva di fondamento.
Ritiene il Collegio di dover assicurare continuità al più recente orientamento di questa Corte a mente del quale (Cass. n. 31884/2018) i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell’impugnazione, investito ai sensi dell’art. 336 c.p.c., anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d’appello, atteso che l’accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera prestata nella sua interezza (in senso conforme Cass. n. 27233 del 2018; Cass. n. 30529 del 2017; Cass. n. 19989 del 2021).
Ne deriva che la valutazione unitaria dell’attività professionale svolta dal ricorrente nell’ambito di due gradi di giudizio, impone di ritenere che la prestazione si sia esaurita solo con la pronuncia della sentenza d’appello, e che è con riferimento a tale data che occorra individuare la normativa applicabile per la liquidazione, sicché risulta corretta la liquidazione operata sulla scorta della previsioni di cui al D.M. n. 55 del 2014, per entrambi i gradi di giudizio.
L’accoglimento del primo motivo determina poi l’assorbimento della seconda parte della censura sviluppata nel motivo in esame.
L’ordinanza gravata deve essere quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, al Tribunale di Treviso in diversa composizione.
PQM
Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione e, rigettato in parte il terzo ed assorbito sempre in parte il terzo motivo, cassa l’ordinanza impugnata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Treviso in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021