LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28209-2019 proposto da:
P.F., elettivamente domiciliato in ROMA alla VIA NOMENTANA 257, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO DOSI, e rappresentato e difeso dall’avvocato CHIARA MAZZOCCO in virtù di procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
ENERGIE SPA, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Adriana 5, presso lo studio dell’avvocato Elena Vaccari, e rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Pototschnig e dall’avvocato Paola Figliodoni, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TREVISO, depositata il 21/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie depositate dalla controricorrente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con provvedimento datato 19/12/2018, il GE presso il Tribunale di Treviso ha liquidato in favore di P.F. il compenso dovutogli per l’incarico di stima delle quote di partecipazione societaria della EN&EN Energia per Energia S.r.l., appartenenti a C.A. e T.E. oggetto di pignoramento da parte della Energie S.p.A., attesa la richiesta di assegnazione delle quote stesse avanzata dalla società pignorante.
Avverso tale decreto era proposta opposizione da parte della Energie S.p.A. ed il Tribunale di Treviso, con ordinanza del 21 giugno 2019, in parziale accoglimento dell’opposizione, rideterminava in Euro 9.000,00 il compenso dovuto all’ausiliario, ritenendo applicabile il parametro di cui al D.M, 30 maggio 2002, art. 3, escludendo che la stima del valore della società potesse essere remunerata separatamente dal compenso per la stima delle partecipazioni societarie, e quindi attenendosi al valore nominale delle quote stesse.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione P.F. sulla base di tre motivi.
Energie S.p.A. resiste con controricorso ed ha anche depositato memorie in prossimità dell’udienza.
Ritiene il Collegio che preliminarmente debba essere rilevata la nullità del procedimento di opposizione e del relativo giudizio in ragione della violazione della regola del litisconsorzio necessario. Conformemente all’indirizzo consolidato di questa Corte, va, infatti, ribadito che nell’ambito del giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d’ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari, ragion per cui in caso di omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di tali parti deve dichiararsi la nullità del procedimento e della decisione, la quale dev’essere cassata con rinvio per consentire il riesame, previa integrazione del contraddittorio, dell’opposizione da parte del giudice a quo (Cass. n. 23192 del 2012; Cass. n. 17146 del 2015; Cass. n. 31072 del 2018; Cass. n. 19694 del 2019, per la quale nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d’ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari, così che l’omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di tali parti determina la nullità del procedimento e della decisione, sicché quest’ultima deve essere cassata con rinvio, affinché il giudice “a quo” riesamini l’opposizione, previa integrazione del contraddittorio).
Tale principio è stato poi specificamente ribadito per il procedimento esecutivo, essendosi appunto precisato che l’opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso maturato dall’ausiliario alla vendita nella procedura esecutiva immobiliare deve essere notificata al debitore esecutato, in quanto questi è il soggetto che subisce gli effetti giuridici del decreto impugnato, dovendo trovare applicazione il principio per cui il diritto al giusto processo, ai sensi dell’art. 111 Cost., deve essere soddisfatto con il contraddittorio tra le parti in ogni fase processuale in cui si discuta e si debba decidere circa diritti sostanziali o posizioni giuridicamente protette, concludendosi, quindi, per la nullità del giudizio e dell’ordinanza emessa a seguito di ricorso in opposizione al decreto di liquidazione del compenso all’ausiliario, non notificato all’esecutato (Cass. n. 10060 del 2019, nonché in motivazione Cass. n. 4950/2017, non massimata).
Trattasi pertanto di violazione che, ancorché non eccepita dalle parti né dedotta come motivo di gravame, è comunque rilevabile d’ufficio dal giudice, ed anche in sede di legittimità (Cass. n. 6644 del 2018; Cass. n. 18127 del 2013).
Tornando al caso di specie, si rileva che il ricorso in opposizione risulta indirizzato, analogamente al ricorso dinanzi a questa Corte, alla sola società pignorante, risultando del tutto omessa la notifica dell’atto ai due debitori esecutati, che non hanno quindi avuto modo di essere partecipi del giudizio di opposizione ex art. 170 citato.
Ne’ rileva la circostanza che successivamente sia sopravvenuta l’estinzione del giudizio di esecuzione, in quanto, anche a voler far riferimento alla disciplina delle spese per il caso di estinzione del processo esecutivo, l’autonomia del giudizio di opposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, imponeva, alla luce dell’epoca della sua proposizione, la partecipazione di tutti i soggetti a monte individuati come litisconsorti dal legislatore.
La riscontrata nullità impone, decidendo sul ricorso, di cassare l’ordinanza impugnata e di rinviare la causa al Tribunale di Treviso, in persona di diverso magistrato, affinché provveda in Camera di consiglio sul giudizio di opposizione previa l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei debitori C.A. e T.E..
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità del provvedimento impugnato e cassa il medesimo con rinvio al Tribunale di Treviso, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021