Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41764 del 28/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29341-2019 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE RASPONI 40, presso lo studio dell’avvocato ORIANA CIANCA, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1397/2019 della CORTE DI APPELLO di ROMA, depositata il 26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE La Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 1397 del 26 febbraio 2019, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 9221/2014, che aveva accolto l’eccezione di prescrizione e decadenza sollevata dagli opponenti, rigettava l’opposizione avanzata da C.A. e Ci.Lu. avverso le ordinanze ingiunzione notificate il *****, con le quali era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa per la violazione plurima del D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 49, comma 1, avendo effettuato la società di cui erano legali rappresentanti, pagamenti in contanti di importo superiore alla soglia di legge.

La sentenza d’appello riteneva non corretta la conclusione del Tribunale secondo cui la notifica della contestazione delle violazioni fosse invalida, per il mancato rispetto delle formalità di cui all’art. 149 c.p.c..

Infatti, la notifica delle ordinanze ingiunzione può essere effettuata ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14, anche direttamente da un funzionario a mezzo posta, senza che sia imposto il rispetto delle prescrizioni previste per le notifiche degli atti giudiziari.

Pertanto, anche in assenza della compilazione della relata di notifica, la notifica a mezzo plico raccomandato assicura la validità della notifica medesima, ove l’atto sia stato regolarmente ricevuto.

Le ricevute di ritorno delle raccomandate, sottoscritte dai riceventi, attestavano l’avvenuto perfezionamento della notifica delle contestazioni. La notifica risultava poi tempestiva anche ai fini del rispetto del termine di decadenza di novanta giorni dall’accertamento della violazione che rispetto al termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data delle violazioni (collocate temporalmente tra il ***** ed il *****).

Il Ministero aveva avuto contezza delle violazioni solo il 2 settembre 2009, allorché aveva ricevuto la segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, che le aveva materialmente riscontrate, sicché avuto riguardo a tale data risultava rispettato il detto termine di decadenza, che decorre solo quando è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità della fattispecie, l’attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi della violazione.

La notifica delle contestazioni era quindi avvenuta prima dei novanta giorni, così come le stesse notifiche avevano interrotto il termine di prescrizione quinquennale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 28, essendo espressive dell’inequivoca volontà della PA di far valere la pretesa sanzionatoria.

Le ordinanze ingiunzione erano state poi notificate nel quinquennio dal compimento del primo atto interruttivo, essendo quindi esclusa la maturazione della prescrizione.

C.A. propone ricorso per la cassazione di tale sentenza sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso.

Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, nonché dell’art. 149 c.p.c..

Si deduce l’erroneità della conclusione dei giudici di appello che hanno ritenuto valida la notifica delle contestazioni alla ricorrente effettuata a mezzo posta, atteso che ai sensi della modifica apportata alla L. n. 890 del 1982, art. 7, dalla L. n. 31 del 2008, ove la consegna del plico avvenga a persona diversa dal destinatario, è necessario dare notizia dell’avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata.

Nella specie la ricorrente non aveva ricevuto la consegna dell’atto, essendo stato ricevuto da soggetto non identificato, e non risulta l’invio della cd. raccomandata informativa, sicché in mancanza di una valida notifica, risulta decorso il termine di prescrizione.

Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 28, in quanto, stante l’invalidità della notifica delle contestazioni asseritamente effettuata nel 2009, il primo atto interruttivo della prescrizione è la notifica dell’ordinanza ingiunzione, che risale al 2013, allorché, avuto riguardo alla data di commissione dell’illecito contestato, era ampiamente maturata la prescrizione.

I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono inammissibili ex art. 360 bis c.p.c., n. 1. L’erroneo presupposto da cui parte il ragionamento della ricorrente è rappresentato dall’affermazione secondo cui, anche laddove la notifica del verbale di contestazione, nell’ambito della disciplina di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, avvenga a mezzo posta direttamente da parte di un funzionario, debbano applicarsi le previsioni di cui alla L. n. 890 del 1982, dettate in tema di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari.

Trattasi però di conclusione chiaramente contraddetta dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte che ha reiteratamente affermato che (Cass. n. 14314 del 1999) in tema di forme di notificazione di ordinanza – ingiunzione di pagamento, la L. n. 689 del 1981, art. 14, al comma 4, rinvia alle modalità previste dal codice di procedura civile, precisando, peraltro, che la notifica può essere effettuata altresì da un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione contestata, così che in tale ipotesi, detto funzionario non è vincolato alle modalità di notificazione previste dal codice di rito, avendo, invece, facoltà di scelta tra i vari mezzi previsti dalla legge, purché il procedimento adottato sia comunque riconducibile allo schema normativo che lo disciplina, dovendosi ravvisare, solo in caso contrario, inesistenza dello stesso. Ne consegue che la notificazione di ordinanza – ingiunzione sindacale eseguita, nella vicenda, dal locale Comando dei vigili urbani a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato recante l’indicazione dell’effettivo destinatario ed il domicilio, pur in assenza della compilazione della relata di notifica, prevista dal codice di rito, ove l’atto sia stato regolarmente ricevuto, in guisa da consentire all’ingiunto una tempestiva e rituale opposizione, non può comportare la inesistenza dell’atto stesso, ma, eventualmente, la sua nullità, comunque sanata dal raggiungimento dello scopo cui esso era preordinato (in senso conforme Cass. n. 2079 del 2008; Cass. n. 10841 del 2019; Cass. n. 12320 del 2004).

In relazione all’analoga possibilità di notifica diretta a mezzo posta degli atti impositivi, è stato poi affermato che (Cass. n. 10131 del 2020) in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, sicché, fatta salva querela di falso, non sussiste alcun profilo di nullità ove l’atto venga consegnato nel domicilio del destinatario e l’avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prendere cognizione del plico (Cass. n. 24780 del 2018; Cass. n. 946 del 2020; Cass. n. 16488 del 2016; Cass. n. 14501 del 2016).

Nella specie, il ricorso difetta evidentemente del requisito di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1. n. 6, atteso che assume che in realtà la notifica non sarebbe stata ricevuta personalmente dalla ricorrente (e ciò sebbene in sentenza si dia atto che le ricevute di ritorno fossero state sottoscritte dai riceventi), avendo omesso di riprodurre il contenuto delle relate stesse ovvero di riportarne gli elementi significativi al fine di supportare la censura.

In ogni caso, la sentenza ha altresì ritenuto che le modalità di ricezione dell’atto inviato a mezzo posta assicurassero l’effettivo arrivo nella sfera del destinatario, senza che fosse stato dimostrato il superamento della presunzione posta dall’art. 1335 c.c., con l’effetto del raggiungimento dello scopo.

Il riconoscimento della validità della notifica avvenuta a mezzo posta nel 2009, stante l’inapplicabilità della previsione di cui alla L. n. 890 del 1982, citato art. 7, consente di escludere la maturazione sia della decadenza di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, sia della prescrizione di cui seguente art. 28.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14.

La ricorrente, pur riconoscendo la validità del principio affermato anche dalla Corte d’Appello, secondo cui ai fini del rispetto del termine di cui alla norma in esame non occorre avere riguardo alla sola data di commissione dell’illecito, ma alla diversa data in cui l’accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato, e ciò anche in considerazione del tempo necessario per la valutazione dell’idoneità del fatto ad integrare gli estremi soggettivi ed oggettivi dell’illecito contestato, ritiene che però sia erronea l’affermazione secondo cui il termine di novanta giorni dovesse decorrere dalla data del 2 settembre 2009, assumendo invece che il Ministero aveva ricevuto la comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate nel luglio del 2009.

Il motivo difetta evidentemente del requisito di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nella parte in cui omette di riportare in motivo il contenuto del documento che attesterebbe la ricezione di tale comunicazione (fatta risalire al luglio del 2009), ma non tiene conto della circostanza che, come chiarito in controricorso, al luglio del 2009 deve farsi risalire l’invio della comunicazione, che però è stata effettivamente ricevuta, come da data apposta sul timbro di protocollo in entrata, solo il successivo 2 settembre 2009, essendo quindi necessario far riferimento a tale ultima data al fine di verificare il rispetto del detto termine, come appunto ritenuto dalla Corte d’Appello.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 3.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021

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