Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41768 del 28/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15932/2019 proposto da:

D.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO n. 38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. 3361/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 17/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/11/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato, il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso proposto da D.V. avverso il provvedimento della Commissione territoriale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione, internazionale ed umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione D.V., affidandosi a cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Il ricorso, chiamato una prima volta all’adunanza camerale del 23.4.2021, è stato rinviato a nuovo ruolo, con ordinanza interlocutoria n. 16941/2021, per consentire alla cancelleria l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio di merito.

Eseguito l’incombente, il ricorso è stato nuovamente chiamato all’odierna adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, perché il Tribunale non avrebbe fissato l’udienza di comparizione delle parti, nonostante l’assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi la Commissione territoriale.

La censura è infondata. Dalla consultazione del fascicolo d’ufficio, consentita al Collegio in presenza della deduzione di un vizio di carattere processuale, emerge che il Tribunale, con provvedimento del 24.5.2018, aveva fissato l’udienza di comparizione delle parti, anche per l’audizione della richiedente asilo, per la data del 5.9.2018, nonché la successiva udienza di discussione per la data del 12.2.2019. Il 5.9.2018 l’udienza si è regolarmente tenuta e la ricorrente, intervenuta di persona, è stata ascoltata dal giudice onorario designato per l’incombente. Ne consegue che la disposizione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, è stata pienamente rispettata, avendo il giudice di merito non soltanto fissato l’udienza, ma anche provveduto all’ascolto dell’odierna ricorrente.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame delle dichiarazioni rese alla Commissione e delle allegazioni portate in sede giudiziaria, nonché l’omessa audizione innanzi il Tribunale ed il mancato esercizio, da parte del giudice di merito, del dovere di cooperazione istruttoria.

La censura è inammissibile. Come già evidenziato in occasione dello scrutinio del primo motivo, la ricorrente è stata ascoltata in sede giudiziaria, onde – sotto questo profilo – nessun rilievo può essere mosso all’operato del Tribunale, che ha certamente consentito, in tal modo, alla richiedente asilo di fornire tutti i chiarimenti che ella riteneva opportuni rispetto alla sua storia personale, che era già stata ritenuta non credibile dalla Commissione territoriale.

Dalla lettura del provvedimento impugnato si evince inoltre che la ricorrente aveva riferito di esser stata aggredita da due uomini, uno dei quali l’aveva stuprata; aveva affermato di essersi invece difesa dal secondo, ferendolo e riuscendo a fuggire; di esser stata cercata, dopo alcuni giorni, dalla polizia per essere interrogata, perché l’aggressore da lei ferito era in seguito deceduto; di aver, quindi, deciso di fuggire, temendo di essere arrestata. La storia è stata ritenuta non credibile dalla Commissione territoriale, con giudizio condiviso dal Tribunale, perché considerate inverosimile nella sua dinamica: la ricorrente aveva infatti riferito di aver colpito l’aggressore con una scarpa, ferendolo, mentre nell’articolo di stampa prodotto dalla straniera a corredo della sua domanda di protezione, l’uomo risultava esser stato evirato. Inoltre, il Tribunale evidenzia che la ricorrente non aveva chiarito per quale motivo non avesse denunciato l’aggressione, e ritiene, al riguardo, non sufficiente il mero fatto di non conoscere l’identità dei responsabili dell’aggressione. Infine, il giudice di merito precisa che la ricorrente non aveva prodotto alcun documento relativo alla sua imputazione in patria, pur avendo dichiarato di avere ancora contatti con i suoi familiari che erano rimasti laggiù (cfr. pagg. 7 e 8 del decreto). I diversi elementi di non credibilità del racconto personale della richiedente asilo non vengono in alcun modo attinti dalla censura in esame, che neppure dialoga con la motivazione del provvedimento impugnato.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame del contesto di pericolosità diffusa esistente in Nigeria, suo Paese di origine.

Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta l’omessa considerazione della situazione nigeriana e l’erroneo diniego, da parte del giudice di merito, del riconoscimento della tutela sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

Le due censure, suscettibili di trattazione congiunta, sono inammissibili, in quanto il decreto impugnato contiene l’indicazione delle fonti consultate dal Tribunale e riporta le specifiche informazioni da esse tratte (cfr. pagg. 6 e 7). Sul punto, va ribadito che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv.655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede. In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).

Nel caso di specie, la ricorrente non indica alcuna fonte alternativa, più aggiornata o più specifica, rispetto a quelle consultate dal Tribunale, ma si limita ad una censura generica, che si risolve nella richiesta di riesame della valutazione di fatto, preclusa in questa sede perché estranea alla natura e alla finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, perché il Tribunale avrebbe erroneamente denegato anche la concessione della protezione umanitaria.

La censura è inammissibile. Il Tribunale lagunare ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, da un lato in base alla ritenuta non credibilità della storia riferita dalla odierna ricorrente (cfr. pag. 11 del decreto), e dall’altro lato in funzione della mancata deduzione di profili di integrazione socio-lavorativa in Italia (cfr. pag. 12 del decreto). La ricorrente contesta tale statuizione, senza però allegare alcun elemento che il giudice di merito non avrebbe valutato, o avrebbe erroneamente considerato, nell’ambito della valutazione finalizzata al riconoscimento della protezione umanitaria.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021

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